Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10123 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10123 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 6962-2013 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 02 LANCIANO – VASTO CHIETI 02307130696, (succeduta alla Azienda Sanitaria
Locale di Chieti ed alla Azienda Sanitaria Locale
Lanciano – Vasto), in persona del suo Direttore
Generale pro-tempore dottor FRANCESCO NICOLA
2015
336

ZAVATTARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA
1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA BOSCO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

contro

FALLIMENTO CASA CURA PRIVATA VILLA PINI D’ABRUZZO SRL,
in persona del Curatore avvocato GIUSEPPINA IVONE,
.. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE
LUCA l, presso lo studio dell’avvocato FABIO QUOJANI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 871/2012 del TRIBUNALE di
CHIETI, depositata il 05/12/2012, R.G.N. 460/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato IDA DI DOMENICA per delega;
udito l’Avvocato FABIO QUOJANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento.

,

2

rappresentato e difeso dall’avvocato ALISSA MISCIONE,

R.G. 6962 2013

I FATTI

L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano—Vasto-Chieti, terzo pignorato, proponeva

favore di diversi gruppi di dipendenti della Casa di Cura Privata Villa Pini d’Abruzzo
s.r.l. e nei confronti della Casa di Cura, poi fallita. Rappresentava che dopo aver reso
una prima dichiarazione negativa, comunicata ai creditori procedenti con raccomandata
ex art. 547 c.p.c., la ASL effettuava una nuova comunicazione, inviata in data 14.12.2009
e 16.12.2009 a tutti i creditori istanti, in cui comunicava che il credito complessivo
vantato dalla società di gestione della casa di cura privata nei confronti dell’Ente
ammontava a complessivi euro 113.010,41. Allegava che il giudice dell’esecuzione
emetteva le ordinanze di assegnazione senza considerare l’esistenza dei diversi gruppi di
creditori procedenti, assegnando in tal modo complessivamente euro 603.631,54,
ovvero somme in eccesso rispetto ai crediti effettivamente vantati dalla clinica verso la
ASL e da questa dichiarati nel loro valore complessivo. La ASL nella opposizione
deduceva inoltre che, da riscontri successivamente effettuati, era risultata l’insussistenza
di alcuna posizione creditoria della Casa di Cura.
Il Tribunale di Chieti, qualificate le opposizioni proposte come opposizioni agli atti
esecutivi, le riteneva inammissibili in quanto tardive, essendo state proposte oltre il
termine di venti giorni dalla emissione in udienza delle ordinanze di assegnazione,
accogliendo l’eccezione di tardività proposta dai creditori.
L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano—Vasto-Chieti propone un motivo di ricorso
illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n. 871 del 2012 , notificata il
15.1.2013, regolarmente depositata, nei confronti del Fallimento Casa di Cura Privata
Villa Pini d’Abruzzo s.r.l. .
Resiste il Fallimento con controricorso.

3

due opposizioni avverso le ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Chieti in

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La ASL propone un unico motivo di ricorso in cui deduce la violazione degli artt. 176,
524, 543, 546, 547, 550 e 617 c.p.c. per non aver il Tribunale di Chieti considerato che

mezzo di lettera raccomandata inviata ai creditori procedenti, non aveva alcun obbligo di
partecipare all’udienza ove era avvenuta l’emissione delle ordinanze di assegnazione, né
vi aveva partecipato, e che pertanto ad essa, non essendo parte del processo esecutivo,
non potesse applicarsi l’art. 176 c.p.c. secondo il quale le ordinanze pronunciate in
udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi.
Evidenzia che il termine per proporre opposizione si deve far decorrere, conformemente
ad un consolidato orientamento di legittimità, dal momento in cui l’esistenza del
provvedimento si è resa palese e quindi dal momento in cui l’interessato ha avuto legale
conoscenza dell’atto, e non dal momento del suo compimento e quindi, in particolare,
dal momento in cui il terzo pignorato ebbe a ricevere la notifica dell’ordinanza di
assegnazione.
Il motivo è fondato e va accolto.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte è quella decorrenza del termine per
proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione emessa in
udienza per il terzo che non abbia partecipato all’udienza avendo legittimamente inviato
la sua dichiarazione a mezzo della raccomandata prevista dall’art. 543 c.p.c.
Essa è stata recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 11642 del 2014,
anch’essa avente ad oggetto esclusivamente l’esame della questione sopra enunciata, ed è
stata risolta con l’enunciazione del principio di diritto – dal quale il contro ricorrente
non ha indicato valide ragioni per discostarsi, ed al quale in questa sede si intende dare
continuità – secondo il quale in tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime
dell’art. 543 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 11 della legge 24 febbraio 2006 n.
52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del
4

essa, come terzo pignorato, avendo reso la dichiarazione – come era sua facoltà – a

terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ., bensì la
comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa
l’esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso
l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal
momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del
creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento

cod. proc. civ.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto e va
pertanto cassata, con rimessione della causa al Tribunale di Chieti, che la deciderà in
diversa composizione anche in ordine alle spese, affinchè esamini l’opposizione agli atti
esecutivi tempestivamente proposta.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e
quindi successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;
stante raccoglimento del ricorso stesso, si dà atto della insussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.

P.QM.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di
Chieti in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 5.2.2015

stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell’art. 176, secondo comma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA