Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10122 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 27/04/2010), n.10122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/05 della Commissione Tributaria Centrale,

emessa il 7 novembre 2005, 2010 depositata il 10 gennaio 2006, R.G.

24731/1993;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior valore relativo al prezzo dichiarato nell’atto di cessione di un terreno sito in (OMISSIS) e venduto da P.A. e C.E.;

il ricorso veniva accolto parzialmente dalla C.T. di primo grado e la decisione parzialmente riformata dalla C.T. di secondo grado che determinava in L. 70.000.000 il valore finale del bene;

ricorreva alla C.T.C. l’erede della parte venditrice P.A. e a seguito di comunicazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, a seguito di domanda di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 16 a titolo di imposta di registro, la C.T.C. dichiarava la cessazione della materia del contendere nei riguardi di tutte le parti in causa;

ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che lamenta la erronea e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto la decisione della CTC – legittima relativamente all’imposta di registro dovuta solidalmente dalla parte venditrice e acquirente – era invece illegittima relativamente all’INVIM dovuta da parte venditrice già liquidata e oggetto di contenzioso definito con decisione favorevole all’amministrazione finanziaria e passata in giudicato;

ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato in relazione alla sussistenza dell’obbligo fiscale a carico della parte venditrice per la imposizione INVIM che sussiste ovviamente anche dopo la definizione ex L. n. 289 del 2002 dell’obbligo fiscale relativo all’imposta di registro.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del giudizio di cassazione alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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