Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10122 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23406/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Stoppani n. 1, presso lo studio dell’avvocato Lo Faso Andrea, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tintoretto n. 88, presso lo studio dell’avvocato Miani Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’avvocato Conte Riccardo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2011, P.G. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti del Decreto Ingiuntivo n. 5912 del 2011, con il quale era stato intimato al medesimo il pagamento, in favore della Banca Popolare di Milano, della somma di Euro 130.478,62, oltre interessi, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. (OMISSIS), intestato alla ditta individuale Mediafin di P.G.. Nell’atto di opposizione, l’opponente spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la restituzione delle somme, a vario titolo, da lui corrisposte all’istituto di credito e non dovute. Il Tribunale adito, con sentenza n. 4892/2014, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la banca al pagamento della somma di Euro 21.269,09, in favore del P., compensando interamente le spese di lite tra le parti.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 980/2016, depositata il 10 marzo 2016, accoglieva parzialmente l’appello del P., condannando la Banca Popolare di Milano, in favore del correntista, al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria sull’importo liquidato in primo grado. La Corte disattendeva, invece, le domande relative alla denunciata erroneità della c.t.u. ed ai conti correnti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), poichè non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso P.G. nei confronti della Banca Popolare di Milano affidato a due motivi, illustrati con memoria. La resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il P. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,189 e 342 c.p.c..

1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto che la domanda relativa all’erroneità della c.t.u. – per avere il consulente sostituito erroneamente il tasso soglia al tasso usurario, dopo avere accertato che il tasso soglia era stato in concreto superato, anzichè disporre l’esclusione di qualsiasi interesse, per nullità della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2 – e la domanda concernente i conti correnti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), del pari contenenti previsioni affette da nullità, in relazione alle quali il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi, fossero state rinunciate dal P., poichè non espressamente riproposte nel figlio di precisazione delle conclusioni.

1.2. Tali domande, pertanto, secondo l’erronea prospettazione della Corte d’appello, sarebbero state – di conseguenza inammissibilmente proposte per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c..

2. Il motivo è fondato.

2.1. Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta, invero, la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass., 03/12/2019, n. 31571; Cass., 10/07/2014, n. 15860).

2.2. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha desunto la volontà di rinuncia della parte esclusivamente dalla mancata riproposizione espressa di tali domande nel foglio di precisazione delle conclusioni.

E tuttavia, questa Corte – mediante accesso agli atti, trattandosi di error in procedendo (Cass. Sez. U., 22/05/2012, n. 8077; Cass., 08/01/2020, n. 134) – rileva in tale foglio un riferimento espresso alla richiesta di accertare “l’invalidità dei conti correnti (dunque anche quelli non esaminati dal giudice di appello, n.d.r.) intrattenuti dalle parti”, ritenuto generico dalla Corte, e nel quale il riferimento alla correttezza della quantificazione operata dal c.t.u., era chiaramente riferita alla determinazione della differenza tra gli interessi passivi applicati ed interessi calcolati al tasso soglia, e non all’accettazione delle risultanze complessive della c.t.u., ivi compresa l’applicazione agli interessi del tasso soglia. La Corte non ha, pertanto, effettuato una valutazione complessiva delle conclusioni, così come proposte dalla parte, che lasciavano intendere che la stessa non avesse rinunciato alle domande in questione.

2.3. La censura deve, pertanto, essere accolta, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente le spese del giudizio di appello.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e pronunciandosi sul primo e secondo motivo di appello, illegittimamente dichiarati inammissibili. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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