Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10121 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34614/2006 proposto da:

B.R. (OMISSIS), B.G., B.T. o

T., in proprio e quali eredi di B.V. E B.

D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO GIOVANNI, RUSSO

ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), quale successore

della FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Procuratore e

legale rappresentante Dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARSON Paolo giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.M., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 964/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA –

Sezione Prima Civile, emessa il 5/10/2005, depositata il 22/10/2005,

R.G.N. 1465/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ALBERTO RUSSO;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA (per delega dell’Avv. PAOLO MARSON);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La B., mentre si esercitava alla guida sulla vettura di proprietà dell’autoscuola del M., con affianco l’istruttore D. (preposto dal M.), andò ad urtare contro l’autotreno condotto dal C. e nel sinistro perdette la vita.

Definito il procedimento penale con la dichiarazione di prescrizione del reato in data 13 dicembre 1980, gli eredi della B. citarono in giudizio il D., il M. e la Fondiaria Ass.ni (assicuratrice della vettura dell’autoscuola). I convenuti ottennero l’estensione del contraddittorio nei confronti del C..

Il Tribunale di Savona dichiarò la carenza di legittimazione attiva dei B. nei confronti della compagnia, respinse le domande proposte nei confronti del C., ritenne esclusivo responsabile dell’incidente il D. e condannò quest’ultimo, in solido con il M., al risarcimento dei danni.

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma, condannò il D. a pagare ai B. una somma a titolo di danno patrimoniale, rettificò l’importo già riconosciuto a titolo di danno morale, dichiarò prescritto il diritto promosso nei confronti del M. e, di conseguenza, quello promosso nei confronti della Fondiaria.

A seguito di ricorso dei B., questa S.C. cassò la sentenza, rilevando che il termine prescrizionale non era quello biennale applicato dal giudice d’appello, bensì quello decennale del reato di omicidio colposo. La sentenza fu cassata anche in relazione alla rivalutazione dell’importo di danno morale a decorrere dal 1 gennaio 1993.

La Corte d’appello di Genova, quale giudice del rinvio, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità del M. (frattanto deceduto) ai sensi dell’art. 2049 c.c., ed ha condannato la sua erede ( R.M.) al risarcimento dei danni in solido con il D.. Ha, altresì, respinto le domande avanzate in via diretta nei confronti della Fondiaria ed ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla R. nei confronti della compagnia stessa.

I B. propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Fondiaria SAI Ass.ni. I B. hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti chiedono di sapere se deve essere ravvisata la responsabilità del proprietario dell’autovettura di una autoscuola munita di doppi comandi, ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 c.c., in caso di danni riportati dall’allievo in conseguenza di un incidente avvenuto per esclusiva responsabilità dell’istruttore sedutogli accanto.

Con il secondo motivo chiedono di sapere se il terzo trasportato danneggiato dall’incidente avvenuto per colpa del conducente della vettura sul quale egli è trasportato possa ottenere dal proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, il risarcimento dei danni subiti.

Con il terzo motivo chiedono di sapere se l’allievo dell’autoscuola, in caso di incidente dal quale abbia subito danni determinato da esclusiva responsabilità del proprio istruttore, possa agire direttamente verso la compagnia assicuratrice dell’autoscuola o del proprietario della vettura, ai sensi della L. n. 990 del 1969 e, nel caso positivo, se l’azione diretta possa essere esercitata in caso di incidente accaduto nel vigore della formulazione della L. n. 990 del 1969 nel testo applicabile anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 857 del 1976, convertito nella L. n. 39 del 1977.

Il quarto motivo censura per vizio della motivazione il punto della sentenza in cui è stata esclusa l’efficacia di una dichiarazione con la quale – si sostiene – la compagnia si sarebbe impegnata con i ricorrenti a risarcire essa stessa il danno.

I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L’art. 2054 c.c., comma 3, afferma la solidale responsabilità del proprietario del veicolo con il conducente. Come s’è visto, nel caso in trattazione gli eredi della vittima hanno già conseguito la condanna risarcitoria del M. (titolare dell’autoscuola e proprietario della vettura) ex art. 2049 c.c., ossia come preponente rispetto al preposto istruttore D. (pure nei confronti del quale è stata inflitta condanna risarcitoria). Tuttavia, essi chiedono di ottener la condanna del M. sulla base di un diverso titolo giuridico, ossia, appunto, quale proprietario della vettura, configurando la vittima quale soggetto trasportato.

In tema di circolazione dei veicoli, all’interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell’art. 2054 c.c., l’attribuzione delle qualità di “proprietario” e di “conducente” costituiscono oggetto d’accertamento da parte del giudice del merito, il quale è censurabile per cassazione solo allorchè risulti affetto da vizi della motivazione.

Nella specie, tali vizi non sussistono, posto che il giudice d’appello ha spiegato che, essendo la vettura dotata di doppi comandi, erano da ritenersene conducenti sia la B., sia l’istruttore. Questa costituisce argomentazione congrua e logica, che, come tale, sfugge al controllo di legittimità.

Il rigetto del terzo motivo è consequenziale a quanto sopra affermato. La sentenza, avendo qualificato la B. come conducente del veicolo (escludendo, dunque, che essa potesse essere considerata trasportata), ne ha correttamente fatto derivare sia l’improponibilità dell’azione diretta dei suoi eredi nei confronti della compagnia, sia la non invocabilità da parte loro (quali terzi) della clausola del contratto che assicurava la responsabilità del contraente (il M.) e dell’istruttore per i danni “ai terzi trasportati compreso l’allievo quando è alla guida”.

Quanto, infine, alla dichiarazione alla quale è fatto riferimento nel quarto motivo, la sentenza correttamente argomenta che essa non è autonomamente utilizzabile dagli eredi della vittima, in quanto limitata alla mera indicazione che il veicolo era stato regolarmente assicurato e che la rata di premio risultava versata, senza contenere alcuna assunzione di garanzia verso gli eredi della vittima.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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