Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10120 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 27/04/2010), n.10120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/23/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 4 aprile 2006, depositata il 9 maggio

2006, R.G. 883/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di 2009 consiglio

del 16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente V.A. negli anni 1998 e 1999 relativamente all’attività di promotore finanziario che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attività del promotore finanziario in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ.; della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto se per gli imprenditori tra i quali vanno ricompresi gli agenti di commercio (rectius nella specie i promotori finanziari), ai sensi dell’art. 2195 c.c., il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP. Il motivo è infondato alla luce di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009 secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia ricorrente contesta la motivazione laddove esclude l’applicabilità dell’IRAP, invocando l’assenza di autonoma organizzazione, assimilando l’attività degli agenti di commercio (ma in realtà nella specie si tratta di un promotore finanziario) a quella dei lavoratori autonomi.

Il motivo è infondato la motivazione della CTR è incentrata sul discrimine tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale fra attività autonomamente organizzate o basate prevalentemente sull’apporto lavorativo del titolare. Nella specie la CTR ha rilevato che, “dall’esame della documentazione agli atti, è risultato che il contribuente, la cui attività è imperniata esclusivamente sulla sua persona e sulla fiducia che i clienti ripongono sulla sua capacità professionale, si è avvalso di beni strumentali di modesta entità e, nei medesimi anni, non si è avvalso dell’ausilio di dipendenti”.

Si tratta di una motivazione logicamente congrua e coerente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Nessun rilievo ha quindi nella motivazione la qualificazione dell’attività di promotore finanziario quale attività imprenditoriale o di lavoratore autonomo e in ogni caso la censura sarebbe infondata con riferimento al dedotto vizio motivazionale perchè avrebbe dovuto costituire l’oggetto di una deduzione di violazione di legge.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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