Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10120 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10120 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 2860-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
(C.F. indicato in ricorso: 80185250588), MINISTERO DELLA
SALUTE (C.F. indicato in ricorso: 80242250589), MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. indicato in ricorso:
80207790587), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

CUNDARI FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PELLICANÒ, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 18/05/2015

difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controriconynte e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 6331/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Antonino Pellicanò, difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale, che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 17.9.13, regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma n. 6331 del 17.12.12, del seguente letterale tenore:
«1. — I Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, della
Salute, dell’Economia e Finanze ricorrono, affidandosi ad un motivo,
per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. L’intimato resiste
con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale, articolato su
di un motivo.
I ricorsi vanno trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375,
376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo soggetti alla disciplina dell’art.
360-bis cod. proc. civ. — per esservi rigettati.
2. — Questi, in estrema sintesi, gli estremi della controversia:
– con la gravata sentenza è stato rigettato l’appello dei Ministeri,
odierni ricorrenti, avverso la condanna, in favore di Francesco A.
Cundari, al pagamento della somma di € 33.311,46 a titolo di
remunerazione per il periodo di frequenza di scuole universitarie di
specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del d.lgs.
Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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ROMA del 29/10/2012, depositata il 17/12/2012;

257/91, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle
direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE;
– i ricorrenti principali, col primo motivo, ripropongono la tesi del
difetto di legittimazione passiva, contestando la contraria statuizione
della corte territoriale;

doglianza dei Ministeri circa il difetto di passiva legittimazione e
comunque argomentato per la sua infondatezza, si duole, con unitario
motivo, dell’adduzione – oltretutto in violazione dell’art. 92 cod. proc.
civ., nel testo successivo alla novella del 2006 – a fondamento della
compensazione delle spese di lite l’incostanza giurisprudenziale sui
temi.
3. – Va premesso che le questioni oggetto dell’odierna controversia
sono state affrontate con dovizia di argomentazioni da questa Corte a
partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17 maggio
2011 (tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza;
riguardo alla quale basti qui menzionare, tra le altre, le pronunce:
dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501,
21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558,
23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577,
23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732,
23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086,
24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816,
24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994,
26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240,
4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257,
7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076,
21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037,
22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno
Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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– il ricorrente incidentale, dopo avere rilevato la tardività della

2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864,
3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655,
14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074,
17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033).
Va pure esclusa qualsiasi influenza della sopravvenuta disposizione di

secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina
dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale
sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in
difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia
rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e
cioè al 1° gennaio 2012 (Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8
febbraio 2012, n. 1850).
4. Deve ora esaminarsi l’unico motivo di ricorso principale: ma esso,
per quanto in astratto articolato su di una corretta tesi giuridica, non
può condurre alla cassazione della sentenza.
4.1. Gli stessi odierni ricorrenti principali deducono in ricorso che la
questione è stata dedotta con il “quarto ordine di doglianze dell’appello
ministeriale” e, quindi, riconoscono che essa non è stata avanzata in
primo grado.
4.2. Al riguardo, già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è statuito
che l’eventuale proposizione della domanda contro un Ministero
diverso da quello effettivamente “competente” – e quindi, nella specie,
in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice
dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese per
l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato comporta non una questione di legittimazione in senso proprio, ma
Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 –

soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell’atto
introduttivo nei confronti della articolazione statuale correttamente
indicata: sicché, avendo invece comunque preso ampiamente posizione
sul merito della domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente
citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo

sentenza 13 dicembre 2012, n. 23011 e, poi, con ordinanza 19
dicembre 2012, n. 23494.
4.2. Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197, alla cui
motivazione pare opportuno qui integralmente rinviare, questa Corte
ha poi riaffermato analoga conclusione, giungendo ad affermare che,
sia pure ribadito il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29

maggio 2012, n. 8516, per il quale l’operatività dell’art. 4 della
legge 25 marzo 1958, n. 260, è limitata al profilo della rimessione
in termini, deve ritenersi che, quanto meno nel caso in caso di
contumacia in primo grado o in quello in cui l’eccezione di
erroneità di identificazione della controparte pubblica manchi
anche solo della contemporanea indicazione di quella corretta, le
esigenze di tutela del diritto del privato impongono di ritenere
inefficace l’eccezione stessa e, impedendo cosi la rimessione in
termini della controparte, comportano la definitiva sanatoria del
vizio originario di identificazione del convenuto: con la
conseguenza che gli effetti della pronuncia si produrranno nei
confronti non del reale o corretto destinatario, ma soltanto del
destinatario effettivo della domanda.
4.3. A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ampiamente anche
profili in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e, riprendendo
entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord. 30 agosto

Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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della Repubblica. E tale soluzione è stata ribadita dapprima con

2013, n. 20033. Anche a tali articolate argomentazioni può qui farsi
riferimento e richiamo.
4.4. Pertanto, nella fattispecie i Ministeri fanno valere esclusivamente
una questione di difetto della propria passiva legittimazione, anziché
sotto il solo profilo della necessaria rimessione di controparte in

l’ampio sviluppo della tesi sia avvenuto in primo grado e, comunque,
entro i termini suddetti, in particolare con l’indicazione, in quella stessa
sede e come persona cui l’atto andava notificato, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Non si ha modo quindi di verificare che l’eccezione sia stata formulata,
nella specie, con i peculiari elementi che esige l’art. 4 della legge 260 del
1958 e che quindi l’indicazione della persona da evocare in giudizio sia
stata completa in sede di appello e non sia nuova in questa sede di
legittimità. Pertanto, sia pure con la corrispondente correzione — sul
punto — della gravata sentenza, il motivo di ricorso va rigettato, non
potendo esso portare alla cassazione della gravata sentenza.
5. — Il ricorso incidentale è, del pari, infondato.
Si applica alla fattispecie il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. anteriore alla
novella del 2006, invocata dal ricorrente incidentale: il giudizio è
iniziato in primo grado prima dell’entrata in vigore di quella e
costituisce principio consolidato che, ove le normative transitorie si
riferiscano a giudizi iniziati a partire da una certa data, esse intendono
— salva diversa, ma espressa indicazione — quelli iniziati in primo grado
(per la novella del 2009, v., per tutte, v. Cass. 4 maggio 2012, n. 6784;
per quella del 1990, v., tra le più recenti: Cass., 16 maggio 2007, n.
11301 e Cass. 18 febbraio 2011, n. 4005) dopo la data di riferimento: e
tanto in virtù del principio dell’unitarietà del processo nei diversi gradi
in cui esso si sviluppa.
Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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termini nei confronti dell’effettiva legittimata; inoltre, non risulta che

In tale contesto, limitatissima essendo la sindacabilità dei giusti motivi
di compensazione sotto il vigore del previgente art. 92 cod. proc. civ.
(per tutte e per idonei riferimenti, v. Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n.
20598), è idonea giustificazione della compensazione l’adduzione di
una non univocità della giurisprudenza (almeno fino al maggio 2011

di diverse decisioni di merito in casi prospettati come analoghi.
6. – Di entrambi i ricorsi, pertanto, va proposta al Collegio la
reiezione».

Motivi della decisione
II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
difensore del ricorrente incidentale ha depositato memoria ed è
comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.
III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento le argomentazioni
sviluppate nella memoria del ricorrente incidentale.
È ben vero che la giurisprudenza richiamata in relazione è stata
confermata anche da numerose pronunzie successive (basti qui
ricordare: dell’anno 2013: 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra le
altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786, 2787,
2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872, 4994,
4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508, 8863, 13760,
14379, 14380, 15751, 15891, 16798, 18020, 18021, 18104, 18220,
19330, 19441, 19442, 19704, 19837, 19861, 21067, 21967, 22094,
22095, 22097, 22480, 22521, 22591, 23520, 23521, 23634, 23635,
23636, 23637, 23638, 23639, 26631; del 2015: 827, 828, 829, 830, 831,
832, 2708; con statuizione di principi ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n.
Ric. 2013 n. 02860 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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per quella di legittimità), del resto notoria: a nulla valendo l’adduzione

1, cod. proc. civ., Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6066).
E tuttavia, è pure indubbio che la giurisprudenza di legittimità
non era ancora consolidata al momento del dispiegamento del gravame
di merito e che tale situazione di incertezza ben poteva integrare un
giusto motivo di compensazione alla stregua della norma applicabile

IV. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.,
sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati: ciò che
rende di giustizia, per la reciproca soccombenza, la compensazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Quanto infine all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012,
n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione nell’ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione), essendo i ricorrenti principali
esentati da quel versamento, i presupposti per il versamento
dell’ulteriore somma sussistono soltanto per il ricorrente incidentale.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

alla fattispecie e della sua corrente interpretazione.

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