Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10120 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10120 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA,

sul ricorso 8552-2007 proposto da;.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581
(già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e
Servizi per Azioni), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
2014
119

dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

BIANCU CRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 09/05/2014

VIA

DEI

SS.

QUATTRO

56,

presso

lo

studio

dell’avvocato TARSITANO FAUSTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MUGGIANU PIETRO, giusta delega
ir atti;
– controricorrente –

MANUTENCOOP BOLOGNA S.C.A.R.L.;
– intimata –

e sul ricorso 13169-2007 proposto da:
MANUTENCOOP BOLOGNA S.C.A.R.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CAPPELLETTO MARCO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BIANCU CRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

DEI

SS.

QUATTRO

56,

presso

lo

studio

dell’avvocato TARSITANO FAUSTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MUGGIANU PIETRO, giusta delega
in atti;
– controri correnti nonchè contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581;
– intimata –

nonchè contro

avverso la sentenza n. 116/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 16/03/2006 R.G.N.
446/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA

udito l’Avvocato GRASSI MONICA per delega MORRICO
ENZO;
udito l’Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega MANZI
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO 2 che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità o
rigetto del ricorso incidentale.

TRIA;

Udienza del 14 gennaio 2014— Aula A
n. 5 del ruolo — RG n.8552/07 e n. 13169/07
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello proposto da Cristian Biancu
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 31 luglio 2003 e, riformando tale sentenza: 1)
dichiara che tra il Biancu e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d’ora in poi RFI) è intercorso, a partire
dal 10 gennaio 1994, un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento contrattuale nell’area I,
di cui al CCNL dei ferrovieri; 2) dichiara l’illegittimità del licenziamento del Biancu in data 5
dicembre 1996 e, per l’effetto, condanna la società RFI a reintegrare il dipendente nel posto di
lavoro con il suddetto inquadramento e a risarcirgli il danno in misura pari a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge; 3) condanna la società RFI al pagamento,
in favore del Biancu, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore,
nel periodo 1° gennaio 1994-5 dicembre 1996, da parte delle imprese appaltatrici e quanto di
spettanza come dipendente ferroviario con il suindicato inquadramento, oltre agli accessori di legge;
4) condanna la società RFI al rimborso, in favore del lavoratore, delle spese processuali dei due
gradi di merito del giudizio e dichiara interamente compensate tali spese, tra RFI e la
MANUTENCOOP Bologna s.c.a r.l.
La Corte d’appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:
a) nel ricorso introduttivo del giudizio Cristian Biancu ha precisato di aver lavorato, senza
soluzione di continuità, alle dipendenza della CCOP.CAM s.r.l. poi assorbita nella società
ARISTEA, a sua volta rilevata dalla MANUTENCOOP, con la qualifica di guardiano di passaggio
a livello, inquadrato nel V livello contrattuale;
b) il ricorrente ha specificato che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio il 10 gennaio 1994
ed era terminato il 5 dicembre 1996, in conseguenza di licenziamento per “preteso giustificato
motivo oggettivo”, rappresentato dalla cessazione dell’appalto per la gestione dei passaggi a livello
nel territorio considerato;
c) le mansioni espletate — dopo la partecipazione ad un corso di formazione professionale
organizzato dalle Ferrovie dello Stato — riguardavano il servizio di custodia, vigilanza e pulizia del
posto di guardia presso il passaggio a livello di Pabillonis, situato km. 60,224 (Samassi) della linea
ferroviaria Cagliari-Macomer e si svolgevano con un orario articolato in tre turni alternati nell’arco
delle ventiquattro ore, sotto la sorveglianza del personale ferroviario, con l’utilizzazione di
materiale di esclusiva proprietà della società ferroviaria e, quindi, con stabile inserimento nel
processo produttivo prima dell’Ente Ferrovie dello Stato e poi delle FF.SS. s.p.a. che avevano
esercitato in via esclusiva il potere direttivo e disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro;
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

d) deve convenirsi col primo giudice sulla duplice circostanza che le società che si sono
succedute negli appalti di cui si tratta hanno una genuina natura imprenditoriale e che hanno gestito
il rapporto di lavoro del Biancu sotto il profilo amministrativo (retribuzione, ferie, turni di lavoro,
assenze per malattia, potere disciplinare);

O infatti, in una controversia identica alla presente la Corte di cassazione ha affermato che
l’illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, sussiste nel
caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa,
lasciandosi all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione,
assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della
prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 22 agosto 2003, n. 12363);
g) la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, anche dopo l’abrogazione della legge n.
1369 del 1960, con riguardo alla somministrazione di manodopera occorre verificare in modo
rigoroso la sussistenza dell’assunzione del rischio effettivo di impresa da parte dell’appaltatore;
h) in applicazione dei suddetti principi si deve ritenere che nella specie ricorra un’ipotesi di
interposizione di manodopera vietata, in quanto le diverse società appaltatrici succedutesi nel tempo
e, da ultimo, la MANUTENCOOP non hanno assunto il rischio di impresa con riguardo alle
prestazioni lavorative in concreto affidate al Biancu, che erano effettivamente dirette dai
capistazione, alle cui istruzioni il lavoratore adeguava tempi e modi delle prestazioni stesse in
dipendenza delle esigenze della società ferroviaria e senza nessuna seria e concreta possibilità di
interferire da parte della la società appaltatrice del momento;
h) ne consegue il rapporto di lavoro del Biancu, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1369 del
1960, deve considerarsi intercorso tra il lavoratore e le Ferrovie dello Stato, oggi RFI s.p.a.;
i) quanto all’inquadramento spettante al ricorrente, dall’esame delle declaratorie contrattuali,
si desume che egli ha diritto all’inserimento nell’area I e non nell’area II richiesta, perché ha sempre
operato su apparati di sicurezza di estrema semplicità, che certamente non possono essere definiti
come “impianti tecnologici”;
1) da quanto si è detto deriva che il licenziamento intimato al lavoratore, per giustificato
motivo oggettivo, dall’appaltatore interposto si deve considerare giuridicamente inesistente e che il
rapporto di lavoro alle dipendenze della società ferroviaria, sorto il 1° gennaio 1994 non è mai
cessato, sicché il Biancu ha diritto di essere riammesso al lavoro dalla società RFI, con il suindicato
inquadramento contrattuale;
m) il risarcimento del danno conseguente all’illegittimità del recesso deve essere, in via
equitativa, quantificato in misura pari a quella minima prevista in ipotesi di licenziamento
– illegittimo (cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, con accessori di legge) perché il
Biancu ha violato i principi generali di buona fede e correttezza in base ai quali avrebbe dovuto
attivarsi per limitare le conseguenze dannose del comportamento datoriale, mentre egli ha atteso
2

e) tuttavia, tali elementi non sono sufficienti ad escludere l’interposizione fittizia di
manodopera vietata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

due anni prima di agire in via giudiziaria, non ha mai messo le proprie energie lavorative a
disposizione delle Ferrovie e neppure ha allegato di essersi attivato per reperire una nuova
occupazione.

Sia la ricorrente principale sia la ricorrente incidentale depositano anche memorie ex art. 378
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto deve essere disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesima
sentenza.
Deve, altresì, essere precisato che ai presenti ricorsi sono applicabili, ratione temporis, le
prescrizioni dell’art. 366-bis cod. proc. civ.

I

Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.—Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione
degli arti. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960 e dell’art. 2094 cod. civ., si sostiene che, diversamente
da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’appalto di servizi in oggetto sarebbe da considerare
lecito, riguardando una frazione del ciclo produttivo dell’impresa appaltante — cioè la
manutenzione, pulizia e sorveglianza dei passaggi al livello — ed essendo svolto dall’appaltatore con
l’impiego, nell’esecuzione del contratto, di una reale organizzazione imprenditoriale, finalizzata ad
un risultato produttivo autonomo ancorché attinente il ciclo produttivo complessivo.
2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato
dalla configurazione del tipo di rapporto intercorrente tra le mansioni svolte dal Biancu e le
Ferrovie.
In sintesi, si sostiene che erroneamente la Corte territoriale — senza porre nel giusto rilievo la
sussistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale della società appaltatrice e la gestione
amministrativa del rapporto di lavoro del Biancu effettuata da tale società — ha ritenuto che: 1) la
attività svolta dal lavoratore fosse un frammento indispensabile per la regolare marcia dei treni; 2)
vi fosse un potere direttivo dei dipendenti delle Ferrovie esercitato nei confronti del Biancu.

Sintesi dei motivi del ricorso incidentale

3.- Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi.
3.1.- Con il primo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: difetto di esposizione dei motivi specifici dell’appello,
3

2.— Il ricorso di RFI s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con
controricorso, la MANUTENCOOP Bologna s.c. a r.1., che propone ricorso incidentale per quattro
motivi. Cristian Biancu resiste — con due distinti controricorsi — rispettivamente avverso il ricorso
principale e quello incidentale.

avverso la sentenza di primo grado, da parte del Biancu e nullità e inammissibilità dell’atto di
appello; 2) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione sull’anzidetto punto.

3.2.- Con il secondo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
violazione o falsa applicazione dell’art. 1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960; 2) in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sull’anzidetto punto.
Nel quesito posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire se “la presunzione
di cui all’art. 1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960 circa l’utilizzo di mezzi e
apparecchiature da parte dell’impresa appaltatrice sia assoluta, ovvero relativa e se operi anche nel
caso in cui l’impresa appaltatrice sia autonomamente organizzata e nel caso in cui sia irrilevante
rispetto all’apporto dell’appaltatore”.
3.3.- Con il terzo motivo si denunciano: 1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960; 2) in relazione all’art.
360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’anzidetto punto.
Nel quesito posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire se “sia lecito, ai
sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, l’appalto nel caso in cui l’appaltatore, fornito di
propria organizzazione di mezzi e di persone, esegua una frazione, ovvero una quota parte, di un
servizio inerente e strettamente connesso ad un ciclo produttivo complesso, nel quale intervengono
necessariamente con la propria opera il committente e/o altri appaltatori”.
3.4.- Con il quarto motivo — qualificato come condizionato — si denuncia, in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, dell’art. 3
della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2094 cod. civ.
Nel quesito posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire — in ipotesi di
accoglimento del ricorso principale — se sia lecito ex art. 5 della legge n. 223 del 1991 il
collocamento in mobilità dei lavoratori appartenenti ad uno specifico impianto aziendale, la cui
soppressione sia stata concordata con le 00.SS.
III

Esame dei motivi del ricorso principale

4. Il ricorso principale non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1.— Con riferimento al primo motivo si osserva che la Corte di appello di Cagliari, operando
una ricognizione degli elementi di fatto sulla base della istruttoria svolta, ha applicato le
disposizioni richiamate dalla società ricorrente in senso del tutto conforme ai consolidati e condivisi
principi affermati da molto tempo da questa Corte, proprio con riguardo alla società ricorrente, per
4

Nel quesito posto a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire se “l’onere di
specificità dei motivi di appello ex art. 342 cod. proc. civ. possa essere assolto dalla parte appellante
attraverso la mera trascrizione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado e/o con un mero e
pedissequo richiamo delle deduzioni e delle istanze svolte in primo grado”.

La Corte territoriale, infatti, ha tenuto a precisare che, proprio in sintonia con l’insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, doveva pervenirsi alla conclusione che la fattispecie in esame,
che coinvolgeva il Biancu, non poteva essere considerata come una figura di appalto lecito ai sensi
dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (vedi, fra le altre: Cass. n. 22 agosto 2003, n. 12363
citata nella sentenza impugnata; Cass. 27 luglio 2009, n. 17444; Cass. 1° aprile 2000, n. 3977 e SU
21 marzo 1997, n. 2517), difettando qualsiasi carattere di prestazione di servizio o di autonomia
gestionale da parte delle diverse società appaltatrici succedutesi nel tempo e, da ultimo, della
MANUTENCOOP, perché tali società — nella concreta attuazione dell’obbligazione assunta verso
l’appaltante — si erano limitate a provvedere alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro del
dipendente, senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa (vedi in
tal senso, tra le molte: Cass. 5 ottobre 2002, n. 14302; Cass. 19 luglio 2007, n. 16016; Cass. 17
febbraio 2010, n. 3681 e, di recente, Cass. 28 novembre 2012, n. 21151, relativa ad una controversia
analoga alla presente).
In particolare, la Corte cagliaritana ha escluso che, da parte di tali società appaltatrici, vi sia
stata una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con
riferimento ai compiti in concreto affidati al Biancu — dopo la partecipazione ad un corso di
formazione professionale organizzato dalle Ferrovie dello Stato — riguardanti il servizio di custodia,
vigilanza e pulizia del posto di guardia presso il passaggio a livello di Pabillonis, situato km. 60,224
(Samassi) della linea ferroviaria Cagliari-Macomer e svolgentesi, con un orario articolato in tre
turni alternati nell’arco delle ventiquattro ore, sotto la sorveglianza del personale ferroviario, con
l’utilizzazione di materiale di esclusiva proprietà della società ferroviaria e, quindi, con stabile
inserimento nel processo produttivo prima dell’Ente Ferrovie dello Stato e poi delle FF.SS. s.p.a.
che avevano esercitato in via esclusiva il potere direttivo e disciplinare nell’ambito del rapporto di
lavoro, senza nessuna seria e concreta possibilità per la società appaltatrice di interferire al riguardo.
La Corte territoriale ha, altresì, rilevato come sia da considerare del tutto ininfluente, al
riguardo, la deduzione per cui le società che si sono succedute negli appalti di cui si tratta erano
imprese di obiettiva consistenza, sul piano della dotazione strumentale e patrimoniale, avendo
l’istruttoria svolta consentito di accertare che esse si erano limitate alla gestione del rapporto di
lavoro del Biancu solo sotto il profilo amministrativo (retribuzione, assegnazione delle ferie,
assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), senza però
assumere il rischio di impresa con riferimento alle prestazioni lavorative del ricorrente, “rischio
inteso in relazione alla gestione dei mezzi di produzione o del servizio”.
Ne consegue che nessuna violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960 e dell’art.
2094 cod. civ., risulta essere stata posta in essere nella sentenza impugnata, sicché il primo motivo
di ricorso deve essere rigettato.
4.2.— Il secondo motivo è inammissibile, per molteplici concorrenti ragioni.
5

distinguere nell’ambito degli appalti “endo-aziendali” — caratterizzati dall’affidamento ad un
appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo
produttivo del committente — le fattispecie lecite dalle ipotesi di illegittima interposizione di
manodopera.

Nella specie la suddetta indicazione del “momento di sintesi” è del tutto mancante e ciò rende
inammissibile il secondo motivo, che peraltro si appalesa inammissibile anche perché, a fronte di
una motivazione coerente e logica, attraverso la formale denuncia di un vizio di motivazione, in
realtà si risolve nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse
circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della società
ricorrente e si traduce quindi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del
tutto inammissibile in sede di legittimità.
IV

Esame dei motivi del ricorso incidentale

5.- Il ricorso incidentale è inammissibile per la principale ragione — assorbente rispetto ad altri
profili di inammissibilità derivanti dalla formulazione dei motivi, sia per la indistinta
sovrapposizione di censure di violazione di legge e censure di vizi di motivazione (rinvenibili nei
primi tre motivi), sia per la omessa indicazione del c.d. quesito di fatto, con riguardo a tali ultime
censure — della carenza di interesse all’impugnazione da parte della società MANUTENCOOP, nei
cui confronti non è rinvenibile, nella sentenza impugnata, alcuna pronuncia che ne possa
giustificare la attuale proposizione del ricorso incidentale.
Va, infatti, ricordato che, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l’interesse
all’impugnazione — che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire,
sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod.
proc. civ. — va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile, alla parte, dall’eventuale
accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile,
per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche,
sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni
proposte e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (vedi, tra
le molte: Cass. 16 marzo 2011, n. 6150; Cass. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass.19 maggio 2006, n.
11844; Cass. 26 luglio 2005, n. 15623).
V

Conclusioni

6.- In sintesi, il ricorso principale va respinto e quello incidentale va dichiarato inammissibile.
6

Dal punto di vista della formulazione, va osservato che, poiché al presente ricorso si applica
ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ., tale disposizione non risulta essere stata rispettata
dalla società ricorrente perché, in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte,
essa richiede, a pena di inammissibilità, che il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione debba essere obbligatoriamente illustrato con la formulazione del c.d.
quesito di fatto — cioè con l’indicazione di uno specifico e chiaro momento di sintesi — anche
quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la rado che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del
filtro di accesso alla Corte di cassazione, la quale deve essere posta in condizione di comprendere,
dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (vedi per tutte: Cass.
18 novembre 2011, n. 24255).

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza delle due società
ricorrenti nei confronti del lavoratore contro ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo. Va disposta, invece, la compensazione delle spese medesime nei rapporti tra le due
suddette società ricorrenti, in considerazione della reciprocità della rispettiva soccombenza.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Condanna ciascuna delle due ricorrenti al pagamento, in favore di Cristan Biancu, delle
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro
3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Compensa, nei
rapporti tra le due società ricorrenti, le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 14 gennaio 2014.

P.Q.M.

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