Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1012 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso iscritto al n. 25300/2019 R.G. proposto da:

R.F.I.F. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. LUIGI CRUSCO, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 169/2019, depositata il 31 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente R.F.I.F. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, con la quale era stato disconosciuto un credito IVA per omessa dichiarazione IVA.

La CTP di Cosenza ha rigettato il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza in data 31 gennaio 2019, ha rigettato l’appello del contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che il contribuente può utilizzare un credito IVA in assenza di presentazione della dichiarazione annuale, ove provi di avere rispettato i requisiti sostanziali per la detrazione. Tuttavia, la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto nel caso di specie all’onere della prova del rispetto dei suddetti requisiti sostanziali, essendosi il contribuente limitato a produrre documentazione costituita da registri Iva, liquidazioni IVA, dichiarazioni periodiche e fatture, non oggetto di asseverazione.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2709,2710,2711,2214,2215 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la CTR ha ritenuto che, in relazione al disconoscimento dell’utilizzo dell’eccedenza IVA, il contribuente non avrebbe assolto all’onere probatorio che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo di imposta.

Deduce il ricorrente che il giudice di appello non avrebbe correttamente applicato le regole di valutazione della prova, ritenendo inadeguata la dichiarazione periodica e le liquidazioni IVA ai fini della sussistenza dell’eccedenza IVA, avendo richiesto un’analisi ricostruttiva anche in forma di perizia asseverata. Deduce che la documentazione prodotta è quella oggetto della documentazione prodotta in sede di liquidazione periodica dell’imposta. Deduce, inoltre, che la documentazione prodotta atteneva a fatti incontestati.

Nella memoria il ricorrente riprende le proprie deduzioni e osserva che l’error in indicando dedotto nel ricorso attiene all’erronea valutazione della “portata legale della documentazione prodotta (…) nulla osservando sul valore e sulla correttezza della documentazione fiscale prodotta al fine di dimostrare il credito IVA”, con conseguente violazione delle regole processuali di valutazione della prova.

2 – Il ricorso, diversamente da quanto indicato in proposta, è fondato nei termini che seguono.

2.1 – Va, in primo luogo, riformata la proposta non ricorrendo nel caso di specie l’inammissibilità a termini del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 348-ter c.p.c., comma 5, In realtà non ricorre il caso della inammissibilità per “doppia conforme”, posto che in primo grado il giudice ha accertato l’omessa presentazione della dichiarazione (pag. 5 ricorso) e in appello l’inconferenza della documentazione (pag. 7 ricorso), così indicando le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

2.2 – Infondata è, tuttavia, la deduzione della violazione del principio di non contestazione, rientrando tale circostanza nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte che spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12748; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 3306).

2.3 – Fondata è, invece, diversamente da quanto indicato in proposta, la censura, formalmente articolata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa la non corretta lettura della documentazione fiscale e contabile data dal giudice di appello e offerta dal contribuente, ai fini della prova della circa la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione IVA.

2.4 – La CTR ha, difatti, escluso la rilevanza della documentazione prodotta dal contribuente – come deduce il ricorrente – avendo richiesto al contribuente “rassicuranti analisi ricostruttive (anche in forma di perizia asseverata di parte)” tali da “stabilire con certezza la sussistenza dei necessari requisiti sostanziali per la detrazione”. Così facendo la CTR, come il ricorrente deduce in ricorso (e riprende fugacemente in memoria), ha imposto al contribuente un onere della prova non limitato all’esame di elementi documentali, sottoposti al libero apprezzamento, costituiti dalla documentazione posta a fondamento dell’esistenza del credito (in tesi) risultante dalle liquidazioni periodiche, ma ha imposto al contribuente la produzione in giudizio di una perizia di parte asseverativa della documentazione prodotta. La produzione di una perizia di parte non costituisce, in quanto tale, onere della parte ma strumento attribuito al giudice ove intenda avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7. Ricorre, pertanto, la dedotta violazione di legge per avere il giudice di appello imposto alla parte un onere probatorio non previsto dalla legge (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229).

3 -n ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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