Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1012 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1012 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 7420-2017 proposto da:
D’AGOSTO NIARI \ROSARIA, quale procuratrice speciale del
fratello D’Agosto Domenico, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ETTORE FRANCVSCHINI 61/63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO BAIOCCHI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SI ‘,13,\STIANO CIVITA che agisce anche come

rappresentante di se medesimo;

– ricorrente contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, ILIAANO

intimati

avverso la sentenza n. 3160/2017 della CORTV, SUPRUMA
CASSAZIONI di ROMA, depositata il 07/02/2017;

Data pubblicazione: 17/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal

Consigliere Don. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 07420 sez. M3 – ud. 25-10-2017
-2-

Rilevato che:
Maria Rosaria D’Agosto, quale procuratore speciale del fratello
D’Agosto Domenico, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno Raffaele Iuliano e la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a.
chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale. Il
Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in

titolo di danno emergente ed euro 183.971,24 per lucro cessante,
oltre rivalutazione ed interessi, nel limite di cui al massimale
assicurato, e per la parte eccedente il solo Iuliano. Avverso detta
sentenza propose appello Maria Rosaria D’Agosto, nella qualità
indicata, chiedendo la condanna dell’assicuratrice anche al
pagamento delle somme dovute oltre il massimale a titolo di maggior
danno, interessi e rivalutazione. Con sentenza di data 1 settembre
2015 la Corte d’appello di Salerno accolse l’appello principale,
condannando la società assicuratrice, in solido con lo Iuliano, al
pagamento “della rivalutazione monetaria e degli interessi legali
anche eccedenti il massimale assicurato, secondo i criteri stabiliti
nella sentenza impugnata”. Propose ricorso per cassazione Groupama
Assicurazioni s.p.a. sulla base di tre motivi e resistette con
controricorso Maria Rosaria D’Agosto, nella qualità indicata.
Con ordinanza n. 3160 del 7 febbraio 2017 la Corte di Cassazione
rigettò il ricorso, condannando la parte ricorrente al rimborso delle
spese processuali con distrazione in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario, oltre la previsione dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato.
Ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. per la
correzione di errore materiale Maria Rosaria D’Agosto, nella qualità
indicata, difesa dall’avv. Sebastiano Civita, che agisce anche come
rappresentante di sé medesimo in quanto antistatario. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente

3

solido al risarcimento del danno, quantificato in euro 896.705,00 a

ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di
rito.

Considerato che:
con il ricorso per la correzione di errore materiale si lamenta
l’omessa indicazione nel dispositivo dell’importo delle spese
processuali e del nome del procuratore costituito, avv. Sebastiano

Il motivo è manifestamente fondato.
La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per
rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel
dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un
contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza
dell’estensore (Cass. 27 luglio 2016, n. 15650).
L’ordinanza va corretta nei termini di cui in dispositivo.
P. Q. M.

accoglie il ricorso e dispone che nell’ordinanza n. 3160 del 7
febbraio 2017 laddove è scritto «la Corte rigetta il ricorso e condanna
la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in
euro per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli
oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario» deve leggersi e intendersi «la Corte rigetta il ricorso e
condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che
liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella
misura del 15% e gli oneri di legge, con distrazione in favore del
procuratore avv. Sebastiano Civita dichiaratosi antistatario».
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2017

Civita, dichiaratosi antistatario.

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