Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10119 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 27/04/2010), n.10119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/14/05 della Commissione tributaria
regionale di Firenze, sezione staccata di Livorno, emessa il 20
dicembre 2005, depositata il 29 marzo 2006, R.G. 556/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle
conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente G.A. negli anni dal 1998 al 2002, relativamente all’attività di agente di commercio che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attività dell’agente di commercio in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..
La tesi dell’Amministrazione finanziaria non è stata recepita dalla C.T.R. e contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione.
Non svolge difese il contribuente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ.; della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto se per gli imprenditori tra i quali vanno ricompresi gli agenti di commercio, ai sensi dell’art. 2195 c.c., il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 nonchè dell’art. 2033 cod. civ.. L’Agenzia ricorrente pone alla Corte il quesito relativo all’incombenza dell’onere probatorio circa l’inesistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente.
Le tesi dell’Agenzia delle Entrate sono da respingere in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 e cioè che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che il contribuente ha dedotto in primo grado di svolgere l’attività senza ausilio di dipendenti, collaboratori non occasionali e senza impiego di beni strumentali e capitali rilevanti. Tale affermazione è stata ritenuta provata dalla C.T.P. e non risulta che l’Agenzia abbia dedotto elementi contrastanti a sostegno del proprio appello. La decisione della C.T.R. deve quindi ritenersi corretta anche da un punto di vista strettamente giuridico perchè va riferita a un elemento negativo da provare qual’è l’assenza di autonoma organizzazione dell’attività svolta.
Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010