Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10119 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.21/04/2017), n. 10119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13689/2012 R.G. proposto da:
Arribadebola Sas, e R.M., rappresentati e difesi
dall’Avv. Armando Fergola, presso il quale sono domiciliati, in
Roma, Via Giovanni Nicotera, n. 29, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
sez staccata di Latina n. 588/40/11, depositata il 1 settembre 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2017
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’estinzione del giudizio per rinuncia.
udito l’Avv. Pietro Garofoli che chiede l’estinzione del giudizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava l’impugnazione proposta da Arribadebola Sas e R.M. avverso l’avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle dogane per l’acquisto di carburante senza accise utilizzato su imbarcazione a scopi diversi dal noleggio, in violazione della L. n. 577 del 1995, art. 4, comma 3.
La Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina rigettava l’appello.
Il contribuente ricorre per cassazione sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di rinunzia al ricorso con spese compensate, cui ha aderito l’Agenzia delle dogane.
Il giudizio va, dunque, definito di conseguenza.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017