Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10119 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10119 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza14780-2014 proposto da:
ROMA TRE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati EDOARDO DISE f 11, PAOLO

BONET11, GIOVANNI GOVI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
DENTAL FRANCHISING SRL in persona dell’amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che la rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 18/05/2015

nonché contro

PEREZ DE GUZMAN ANTONIO;
-intimato –

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in

l’accoglimento del ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di
Monza nel giudizio di cui in premessa;
avverso l’ordinanza RG. 10437/2012 del TRIBUNALE di MONZA
del 27.2.2014, depositata il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto e diritto
§ 1. — La Roma Tre srl propone, con ricorso spedito per la
notifica il 3.6.04 ed articolato su tre motivi, regolamento di
competenza avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Monza, ai sensi
dell’art. 819 ter cod. proc. civ. e in data 3.3.14, ha declinato la propria

competenza e dichiarato devoluta la controversia — nella quale era stato
coinvolto, quale garante, anche Antonio Perez de Guzman — ad arbitri
rituali, in forza della clausola n. 22 del contratto di affiliazione
commerciale da esso sottoscritto con Dental Franchising srl.
Al riguardo, essa si duole: col primo motivo, di violazione degli
artt. 275, 279, 187, 189, 190 e 281 quinquies cod. proc. civ., lamentando

lesione del proprio diritto di difesa per avere il giudice del merito
negato la propria competenza senza avere previamente invitato le parti
a precisare le conclusioni; col secondo e col terzo motivo, sotto
differenti angolazioni, di violazione e/o falsa applicazione dell’art.
1341 cod. civ. e di omesso esame di elementi decisivi per la sussistenza
della competenza dell’A.G.O., con relativi vizi motivazionali,
Ric. 2014 n. 14780 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha chiesto

diffusamente contestando la ritenuta validità della specifica
approvazione per iscritto della clausola compromissoria applicata.
§ 2. — Degli intimati si costituisce la sola Dental Franchising srl,
che eccepisce preliminarmente la tardività del regolamento e, nel

alla sua sottoscrizione sia in calce alla pagina del contratto che la
contiene, sia alla fine del contratto anche con reiterazione dopo la
menzione di alcune clausole, tra cui la clausola 22; sottolinea che, per le
specifiche modalità di sottoscrizione del contratto, controparte aveva
avuto piena ed effettiva conoscenza del medesimo; deduce essere
devoluta agli arbitri ogni questione sulla stessa ritualità della clausola.
§ 3. — Il Pubblico Ministero deposita poi la requisitoria scritta
del seguente letterale tenore:
«Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da Roma Tre
s.r.Z, in persona del legale rappresentante avverso l’ordinanza, emessa il 27
febbraio 2014, con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato l’incompetenza
del giudice ordinario per essere la causa devoluta in arbitri in relazione alla
controversia dalla stessa introdotta nei confronti di Dental Franchising s.r.l. avente
ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di affiliazione commerciale inter
partes;
letti gli atti;
rilevato che l’ordinanza impugnata è stata emessa in nfèrimento alla prima
delle conclusioni di parte attrice che aveva appunto chiesto dichiarasi la nullità e/ o
l’inefficacia della clausola compromissoria, tesi alla quale aveva replicato la
convenuta domandando un accertamento di segno contrario, e che sul tema era
successivamente intervenuto deposito di memorie autorizzate ex art. 183, comma
sesto, nn. 1, 2 e 3, onde deve respingersi l’argomento di parte ricorrente circa la
mancata precisazione delle conclusioni in punto competenza (che peraltro, ove
fondato, comporterebbe l’inammissibilità del regolamento,
Ric. 2014 n. 14780 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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dì: Cass. n.

merito, sostiene la validità della clausola compromissoria, in relazione

4986/2001);
osserva:
la tesi sottesa al secondo ed al terzo motivo del ricorso, relativa alla
violazione dell’art. 1341, secondo comma, c. c. è fondata. È sufficiente rilevare come

(ben 33 tenendo conto della sottonumerazione) che in massima parte non hanno
nulla a che vedere con le ipotesi di cui alla citata disposizione codicistica,
riguardando ad es. gli stessi obblighi dei contraenti, il regime della pubblicità, e
pefflno l’obbligo di osservare la legge italiana, né la presunta vessatonetà delle
clausole stesse può desumersi dal mero richiamo al citato art. 1341 c. c. e dalla
contestuale dizione “per approvazione e.Tiressa”, dovendo viceversa farsi nella
fattiecie applicazione di quanto affermato da Cass. n. 5733/2008: “l’esigenza
di 4,ecificità e scparatezza imposta dall’art. 1341 cod. civ. non può ritenersi
soddiOtta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di
gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da
rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in
quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di
una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul
significato delle clausole specificamente approvate. (Nella fattispecie, erano state
sottoposte a sottoscrizione separata diciannove delle ventinove clausole negoziali,
contenute nel contratto, non tutte vessatorie, con rinvio al retro del modulo per la
lettura del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione sintetica del loro
contenuto accanto alla indicazione, meramente numerica, realizzata mediante un
fittissimo elenco di cifre)”; nello stesso senso in Cass. n. 9492/2012.
È poi appena il caso di rilevare l’inesattezza in concreto di quanto
affermato in ordinanza circa il fatto che la clausola arbitrale occupi da sola una
intera pagina nonché l’insufficienza della circostanza che tutte le pagine risultino
siglate dalle parti ad integrare approvazione espressa. Inoltre, posto che a’ termini
dell’art. 3, comma 1, L 6 maggio 2004, n. 129, “il contratto di affiliazione deve
Ric. 2014 n. 14780 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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in calce al contratto siano riportate con mero richiamo numerico molteplici clausole

essere redatto per iscritto a pena di nullità”, non è utilmente qui richiamabile Cass.
n. 12708/ 2014: ‘Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma
scritta, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all’art. 1341 cod.
civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione

numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al
sottoscrittore di conoscerne il contenuto.”».

5 4. — Per l’adunanza del dì 11.3.15 le parti depositano memoria:
– la ricorrente, richiamando i motivi di ricorso ed ampiamente
replicando a quanto dall’avversaria sostenuto nella prima sua memoria;
– l’intimata, insistendo sul fatto che giudice della validità della
clausola compromissoria rimarrebbe il Collegio arbitrale (invocando
sul punto soprattutto Cass. 17711/14 e Cass. 25024/13).
§ 5. — Va, dapprima, rilevata la tempestività del regolamento o,
quanto meno, la non violazione del termine c.d. breve per proporlo.
Infatti, non basta a qualificare come realmente eseguita la
comunicazione da parte della cancelleria la mera annotazione “fatto
avviso tel.” in calce all’ordinanza, non risultando dal fascicolo di ufficio
in atti alcuna altra traccia della formale comunicazione di quel
provvedimento: pertanto, in tale specifico contesto, non può operare il
termine breve di trenta giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 47
cpv. cod. proc. civ. (da ultimo, v. Cass., ord. 16 luglio 2013, n. 17386,
ove altri richiami).
§ 6. — Quanto alle altre eccezioni preliminari dell’intimata, esse si
riferiscono a giurisprudenza relativa al merito della controversia sulla
validità della clausola compromissoria e comunque non tengono conto
dell’espressa ed istituzionale attribuzione a questa Corte delle questioni
in punto di devoluzione ad arbitri, operata con il secondo periodo del
primo comma dell’art. 819-ter cod. proc. civ., applicabile ratione tempotir:
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integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante

norma sulla cui portata, anche di recente, le Sezioni Unite di questa
Corte regolatrice intervengono (Cass. Sez. Un., ord. 25 ottobre 2013,
n. 24153) ribadendo che, ormai, lo stabilire se una controversia spetti
alla cognizione degli arbitri o del giudice ordinario si configura come
una questione di competenza.

pronunzie richiamate dall’intimata soprattutto in memoria — per i quali,
da un lato, gli arbitri conoscono della validità della clausola
compromissoria e, dall’altro, quest’ultima mantiene validità in quanto
autonoma rispetto al contratto cui accede.
Al contrario, ricondotta ormai dalla normativa vigente e dalla
giurisprudenza di legittimità ad una questione di competenza in senso
proprio la questione della devoluzione ad arbitri rituali, è
evidentemente appunto in sede di regolamento di competenza che va
esaminata la questione della validità o meno della clausola del contratto
intercorso tra le parti che sia stata posta a base della decisione sulla sola
competenza, la quale sia stata poi oggetto di impugnazione.

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7. — Ciò premesso, le conclusioni cui perviene il Pubblico

Ministero vanno condivise integralmente e fatte proprie dal Collegio.
Infatti, è indubbio che la sottoscrizione è stata apposta sì in
calce ad un richiamo ad altre clausole, ma pure che il richiamo stesso si
è avuto ad un coacervo indistinto di clausole, non accompagnate da
una, per quanto sommaria o a guisa di rubrica, indicazione del
contenuto di ognuna: sicché l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341
cod. civ. non risulta rispettata, dovendo escludersi essere stata
l’attenzione del contraente, ai cui danni la clausola è stata predisposta,
adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione potersi intendere
rivolta specificamente proprio anche a tale contenuto ad essa
sfavorevole; e la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel negare
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Pertanto, non rilevano gli ulteriori principi — desumibili dalle

l’idoneità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non,
se meramente numerico (tra le altre, Cass., ord. 29 febbraio 2008, n.
5733, ovvero Cass., ord. 11 giugno 2012, n. 9492, nonché, a contrario,
Cass., ord. 24 febbraio 2014, n. 4404).

la necessità della forma scritta per il contratto di affiliazione
commerciale (art. 3, comma primo, legge 6 maggio 2004, n. 129)
esclude pure l’estensione dell’opposta conclusione della sufficienza del
mero richiamo numerico alla clausola vessatoria, cui è pervenuta la
recente Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12708.
§ 8. — Deve pertanto negarsi validità alla clausola in base alla
quale è stata qualificata come devoluta ad arbitri rituali la controversia
tra le parti: e, cassata la pronunzia che la ha declinata, va dichiarata la
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, con rimessione delle
parti al già — correttamente — adito tribunale di Monza, nel termine
perentorio di mesi due dalla comunicazione della presente e con
condanna della soccombente Dental Franchising srl al pagamento delle
spese del solo presente procedimento.
Le spese seguono la soccombenza; ma, per essere il ricorso stato
accolto, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto

dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (a mente del
quale quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 bis).

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata ordinanza e dichiara
Ric. 2014 n. 14780 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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Inoltre, come correttamente sottolineato dal Pubblico Ministero,

la competenza del tribunale ordinario di Monza, al quale rimette le
parti, con termine perentorio di mesi due per la riassunzione;
condanna la Dental Franchising srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t, al
pagamento delle spese del presente giudizio alla Roma Tre srl, in pers.

esborsi, oltre eventuale contributo unificato, nonché oltre
maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R 30 maggio 2002, n. 115,

come modiE dalla 1 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dell’insussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis. dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 6.800,00, di cui € 200,00 per

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