Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10119 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33552/2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A.) (OMISSIS), nella qualità di Impresa Designata dal Fondo

di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale

rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratore speciale

Dott. G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

Maria Antonietta, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), I.G.C. (OMISSIS), M.

L., M.C. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI ALESSANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GRECO Lucio Cristoforo giusta

delega in calce alla memoria di costituzione;

S.G. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.D.R., L.D.G., S.A.R.P.

ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 341/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 10/7/2006, depositata il 20/09/2006, R.G.N.

61/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI (con delega dell’Avv. GRECO

LUCIO CRISTOFORO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, e ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna e spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS), tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il ciclomotore condotto da Ma.Al., sul quale era trasportato anche il diciassettenne C.M., fu investito frontalmente da un’autovettura che aveva effettuato un sorpasso invadendo l’opposta corsia. Il M. morì ed il C. riportò lesioni gravissime (perdita di una gamba e paresi ad un braccio).

I congiunti di entrambi (i genitori del C. anche in rappresentanza del figlio) agirono separatamente per il risarcimento nei confronti del proprietario ( L.D.R.), del conducente ( L.D.G.) e dell’assicuratore della vettura investitrice (S.A.R.P. Assicurazioni s.p.a.), che resistettero.

Il giudizio, interrotto per la disposta liquidazione coatta amministrativa della S.A.R.P., fu riassunto nei confronti dell’impresa designata S.A.I. s.p.a..

Con sentenza depositata l’I.12.2000 il tribunale di Gela, decidendo nelle cause riunite, accertò l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura e condannò solidalmente i L. e la S.A.I. a pagare L. 186.000.000 a ciascuno dei genitori del M., L. 90.000.000 ai fratelli e L. 568.000.000 a C. M., oltre alla rivalutazione ed agli interessi sulle somme progressivamente rivalutate.

2.- Con sentenza n. 341, depositata il 20.9.2006, la corte d’appello di Caltanissetta ha elevato gli importi del risarcimento, espressamente stabilendo che “la S.A.R.P. in l.c.a. e la S.A.I. s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sono tenute in favore delle parti danneggiate, per sorte capitale ed accessori, anche oltre il limite del massimale contrattuale”.

3.- Ricorre per cassazione la Fondiaria-SAI s.p.a. (già S.A.I. S.P.A.), affidandosi a due motivi cui resistono con controricorso C.M., C.G. e S.G. e, con distinto controricorso, i congiunti del defunto Ma.Al..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21 (in seguito novellati dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283) – la Fondiaria si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che, non avendo la società assicuratrice prodotto il contratto d’assicurazione, mancasse “la prova del limite contrattuale di polizza, il cui ammontare non necessariamente coincide con i limiti stabiliti dai decreti ministeriali” (pagina 10, secondo capoverso, della sentenza).

Sostiene che, ai sensi dell’art. 21 citato, in nessun caso avrebbe potuto farsi riferimento al massimale di polizza (di L. 2.000.000.000), essendo la responsabilità dell’impresa designata comunque contenuta entro i limiti del massimale minimo di legge (alla data del sinistro di L. 1.500.000.000, come stabilito dal D.P.R. 19 aprile 1993, ad abundantiam prodotto sub 4 nel fascicolo di primo grado), al quale soltanto avrebbe potuto farsi riferimento, anche ai fini del computo degli interessi e del maggior danno.

Sostiene che il massimale di L. 1.500.000.000 era stato interamente versato mediante pagamento a C.M. di L. 400.000.000 nel maggio del 1998 e di L. 772.750.000 il 4.4.2001; ed ai congiunti di Ma.Al. di L. 327.250.000 dopo la sentenza di primo grado.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 27 (in seguito novellato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 291) per avere la corte d’appello, dopo aver abbondantemente superato per la sola sorte capitale il massimale minimo di legge vigente all’epoca del sinistro, omesso di stabilire che i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata dovessero essere ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme indicate nella L. n. 990 del 1969, art. 21.

3.- Il primo motivo è manifestamente fondato.

E’ stato affermato (da Cass., n. 16455/09) e va qui ribadito che “il principio secondo il quale l’impresa designata risponde dell’obbligazione da ritardo dell’impresa posta in liquidazione anche oltre il limite del massimale (ex plurimis: Cass., nn. 23870/06, 21744/06, 6283/03, 6366/90, 135/89) va inteso nel senso che il massimale cui occorre fare riferimento quanto al diritto dei danneggiati nei confronti del fondo di Garanzia, e dunque dell’impresa designata, è pur sempre quello di legge; è infatti perfettamente in linea coi principi dettati dalla L. n. 990 del 1969, che la società assicuratrice posta in liquidazione rimanga obbligata nei limiti dell’importo del massimale convenzionale maggiorato per rivalutazione e interessi, e che l’impresa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada sia invece condannata nei minori limiti del massimale di legge, salva anche qui la maggiorazione di cui s’è detto, ma da commisurarsi appunto al massimale di legge e non a quello convenzionale (cfr., sul punto, Cass., n. 23870 del 2006, nella parte finale della motivazione)”.

4.- Fondato è anche il secondo motivo, con le seguenti precisazioni:

a) in base al nuovo orientamento espresso da Cass., 9.2.2005, n. 2653, confermato dalle sezioni unite con la recentissima sentenza 1.7.2009, n. 15376, per “persona danneggiata” deve intendersi non già la sola vittima diretta dell’incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato;

b) la maggiorazione del massimale per interessi e maggior danno (quest’ultimo da computarsi secondo i criteri fissati da Cass., sez. un., n. 19499 del 2003) va operata prima della comparazione fra gli importi dovuti dalla società assicuratrice ed il suo effettivo debito risarcitorio; la riduzione proprorzionale di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 27, comma 1, va dunque effettuata solo se, dopo l’operazione così compiuta, il debito dell’assicuratore risulti comunque superiore all’entità della aumentata somma complessiva che è tenuto ad erogare, con riguardo dapprima al limite del massimale di legge per ogni persona danneggiata e poi, se del caso, a quello per sinistro, cosiddetto catastrofale.

5.- La sentenza è cassata.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, deciderà nel rispetto degli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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