Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10118 del 29/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10118 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 13734-2011 proposto da:
GINETTI GUIDO GNTGDU56TO5H703W, GINETTI MARIA
GNTMRA59P57H703K in proprio e nella qualità di erei
di Aldo Ginetti, elettivamente domiciliati in ROMA,
CL-bb t O C. 1
t> t A CU-A LE
presso
lo
studio
IVIALE
DELLE MILIZIE
761
dell’avvocato MAFFEY CATERINA, rappresentati e
difesi dagli avvocati FATIGATI ANNA, BELMONTE
GIANFRANCO, giusta mandato a margine del ricorso
2012

per regolamento di competenza;
– ricorrenti –

1248
contro

MINISTERO
80415740580;

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

Data pubblicazione: 29/04/2013

-

intimato

avverso l’ordinanza nel procedimento n. 2392/2010
della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 25.3.2011,
depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera

Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE.

di consiglio del 09/02/2012 dal Presidente Relatore

13734/2011

che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Napoli;
che, infatti, con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le sezioni unite hanno ritenuto che la
competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in
modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata
ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito
distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo
così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di
individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11
c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della legge n. 89;
che, diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul
piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della
distribuzione sul territorio delle corti di appello, perché il termine stesso appartiene alla descrizione
del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la
sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia
l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, perché dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di
competenza;
che in materia di giustizia amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non coincide con
distretti di Corti d’appello, per le quali si realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza
del giudizio alla sede regionale ed identificazione della Corte competente così come esistono anche
sezioni staccate che operano in territori corrispondenti a distretti di corte d’appello diversi da quello
della sede regionale (come avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la sezione di
Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del TAR Sicilia);
che il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto – quantunque non coincidente con l’ambito
regionale – consente in ogni caso di individuare nella corte ex art. 11 c.p.p. quella competente:
nell’esempio ora riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla Sezione di Pescara del Tar
Abruzzo consente comunque di individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato e il
procedimento riparatorio dovrà essere instaurato dinanzi alla corte di appello di Campobasso;
che nel secondo gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o concluso dinanzi al Tar
Lombardia – sezione di Brescia – determina la competenza della Corte di appello di Venezia, non
sembra che si verifichi una soluzione priva di logica;
che la corte d’appello di Napoli provvederà anche sulle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le sarti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2012
Il
‘d

Rilevato in fatto
che Guido Ginetti e Maria Ginetti hanno proposto regolamento di competenza avverso il decreto
della corte d’appello di Napoli del 5 aprile 2011 con il quale si è dichiarata incompetente su una
domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo
iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale della Campania — Sezione distaccata di
Salerno, dichiarando competente la corte d’appello di Roma;
il p.g. ha chiesto il rigetto del regolamento e la dichiarazione di competenza della corte d’appello di
Roma;
Ritenuto in diritto

ESENTE

eI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE – 1

Regolamento
di

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

competenza
EQUA MARAZ ( c)0,%

– Rel. Presidente –

J10/1Ad

Dott. SALVATORE DI PALMA

– Consigliere

Dott. STEFANO PETITTI

– Consigliere – Rep.

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

– Consigliere – Ud. 09/02/2012

Dott. CARLO DE CHIARA

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 13734-2011 proposto da:
GINETTI GUIDO GNTGDU56TO5H703W, GINETTI MARIA
GNTMRA59P57H703K in proprio e nella qualità di erei
di Aldo Ginetti, elettivamente domiciliati in ROMA,
CL-bb t O C. 1
t> t A CU-A LE
presso
lo
studio
IVIALE
DELLE MILIZIE
761
dell’avvocato MAFFEY CATERINA, rappresentati e
difesi dagli avvocati FATIGATI ANNA, BELMONTE
GIANFRANCO, giusta mandato a margine del ricorso
2012

R.G.N. 13734/2011

per regolamento di competenza;
– ricorrenti –

1248
contro

MINISTERO
80415740580;

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

Cron.

CC

Dott. GIUSEPPE SALME’

-

intimato

avverso l’ordinanza nel procedimento n. 2392/2010
della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 25.3.2011,
depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera

Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE.

di consiglio del 09/02/2012 dal Presidente Relatore

13734/2011

che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Napoli;
che, infatti, con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le sezioni unite hanno ritenuto che la
competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in
modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata
ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito
distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo
così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di
individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11
c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della legge n. 89;
che, diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul
piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della
distribuzione sul territorio delle corti di appello, perché il termine stesso appartiene alla descrizione
del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la
sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia
l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, perché dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di
competenza;
che in materia di giustizia amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non coincide con
distretti di Corti d’appello, per le quali si realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza
del giudizio alla sede regionale ed identificazione della Corte competente così come esistono anche
sezioni staccate che operano in territori corrispondenti a distretti di corte d’appello diversi da quello
della sede regionale (come avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la sezione di
Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del TAR Sicilia);
che il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto – quantunque non coincidente con l’ambito
regionale – consente in ogni caso di individuare nella corte ex art. 11 c.p.p. quella competente:
nell’esempio ora riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla Sezione di Pescara del Tar
Abruzzo consente comunque di individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato e il
procedimento riparatorio dovrà essere instaurato dinanzi alla corte di appello di Campobasso;
che nel secondo gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o concluso dinanzi al Tar
Lombardia – sezione di Brescia – determina la competenza della Corte di appello di Venezia, non
sembra che si verifichi una soluzione priva di logica;
che la corte d’appello di Napoli provvederà anche sulle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le sarti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2012
Il
‘d

Rilevato in fatto
che Guido Ginetti e Maria Ginetti hanno proposto regolamento di competenza avverso il decreto
della corte d’appello di Napoli del 5 aprile 2011 con il quale si è dichiarata incompetente su una
domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo
iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale della Campania — Sezione distaccata di
Salerno, dichiarando competente la corte d’appello di Roma;
il p.g. ha chiesto il rigetto del regolamento e la dichiarazione di competenza della corte d’appello di
Roma;
Ritenuto in diritto

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