Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10118 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10118 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chichiarelli Alberto, elettivamente domiciliato in
Roma, via Torino 122, presso l’avv. Carmelo Comegna,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente contro
Fallimento GES.CO . s.r.l. in persona del curatore;

intimato

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.
1121/06 dell’11.5.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.3.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Data pubblicazione: 09/05/2014

Udito l’avv. Comegna per Chichiarelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Chichiarelli conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Milano il fallimento della GES.CO.
s.r.1., per sentirlo condannare alla restituzione
della somma di £. 8.400.000, versata per l’acquisto
dell’imbarcazione Power Marine denominata ” Sonia’/
NA

In proposito precisava che, nonostante l’integrale
corresponsione del prezzo, non era riuscito ad
acquisire la disponibilità dell’imbarcazione a
causa della resistenza opposta dai Cantieri Riva di
Traiano di Civitavecchia – presso i quali la barca
era ormeggiata -, che avevano esercitato il diritto
di ritenzione 4 in relazione ad un credito vantato
per rimessaggio e riparazioni del natante.
Di

qui

viceversa,

l’inadempimento

del

fallimento

che

costituitosi, contestava la fondatezza

della pretesa azionata.
Il tribunale rigettava la domanda con decisione
che, impugnata dall’attore, veniva confermata dalla

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Con atto di citazione del 25.1.2001 Carlo Alberto

Corte di appello, che segnatamente rilevava che
l’imbarcazione in questione era stata consegnata
dal Chichiarelli ai Cantieri Navali nel 1993; che
più precisamente la consegna era avvenuta ” per il
rimessaggio e per l’esecuzione dei lavori “; che

ad assumere correlativamente l’obbligo del
conseguente pagamento doveva ritenersi non soltanto
il proprietario della barca, ma ” anche colui che
ne abbia la semplice materiale disponibilità “,
nella specie il Chichiarelli; che la mancata
consegna del bene non sarebbe stato dunque
imputabile al fallimento ma allo stesso appellante,
che con il suo inadempimento avrebbe dato causa
all’esercizio del diritto di ritenzione da parte
dei Cantieri Navali.
Avverso la sentenza Chichiarelli proponeva ricorso
per cassazione affidato a quattro motivi, cui non
ha resistito l’intimato.
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 14.3.2014.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione il ricorrente ha
rispettivamente denunciato:
1 ) violazione di legge e vizio di motivazione, con

3

legittimato ad ordinare l’esecuzione dei lavori e

riferimento al giudizio secondo il quale esso
ricorrente sarebbe stato in possesso del bene,
assunto smentito dalla circostanza che il bene in
contestazione avrebbe fatto parte della massa del
fallimento, che lo avrebbe affidato in custodia ai

2 )

violazione di legge,

sotto il profilo

dell’affermata esclusione dell’inadempimento del
fallimento, in ragione della ritenuta legittimità
del diritto di ritenzione dei Cantieri Navali. Il
venditore avrebbe avuto infatti il dovere di
consegnare al compratore il bene ceduto, e la
violazione di tale obbligo sarebbe di per sé
sufficiente a comprovare il denunciato
inadempimento;
3

)

vizio

di

motivazione

in

relazione

all’ininfluenza attribuita alla circostanza che i
Cantieri si erano ” insinuati al fallimento per
realizzare i crediti dovuti al rimessaggio ed alle
riparazioni della barca esito che avrebbe
comprovato che, effettivamente, ” per quei crediti
non era obbligato il Chichiarelli, bensì il
fallimento “;
4 ) vizio di motivazione sul punto concernente il
titolo posto a base della consegna della barca ai

4

Cantieri Navali;

Cantieri, essendo stato dedotto che la consegna era
avvenuta ” non per proprio conto ma per conto della
GES.CO . “, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte di appello, che per effetto di ciò aveva
escluso che il debito in questione potesse essere

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
Quanto

al

primo

motivo

se

ne

rileva

l’inammissibilità, perché il Chichiarelli ha
sostenuto che la Corte territoriale avrebbe deciso
nel senso indicato sulla base dell’affermato
possesso del bene da parte sua, che risulterebbe
viceversa all’evidenza escluso.
Il rilievo non è tuttavia condivisibile poiché la
ragione della decisione è invece incentrata su un
presupposto in fatto del tutto diverso, e cioè
sulla incontestata circostanza che Chichiarelli
avrebbe consegnato la barca ai Cantieri e
prescritto i lavori, dato che prescinde totalmente,
quindi, dalla titolarità del possesso del bene.
Considerazioni in parte analoghe valgono per il
secondo motivo, con il quale il ricorrente ha
denunciato l’erroneità della decisione nella parte
in cui la Corte ha escluso l’inadempimento del
fallimento, pur a fronte di una incontestata

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posto a carico del fallimento.

mancata consegna del bene venduto.
Ed infatti il giudice del merito non ha affermato
che il venditore non incorre in inadempimento se
non provvede alla consegna all’acquirente del bene
ceduto per fatto del terzo, come sostenuto dal

riscontrata omissione dovesse essere addebitata ad
altra causa e cioè, più precisamente, al
comportamento del Chichiarelli che non avrebbe
fatto fronte agli oneri economici derivanti
dall’esecuzione dei lavori commissionati,
legittimando così il terzo esecutore dei detti
lavori ad esercitare il proprio diritto di
ritenzione.
E’ del tutto irrilevante poi il dato richiamato nel
terzo motivo, consistente nel fatto che la domanda
di ammissione al passivo del fallimento proposta
dai Cantieri per la causale in oggetto avesse avuto
esito positivo, e ciò sotto il duplice aspetto: a )
che l’avvenuta ammissione non vale a costituire
prova certa in ordine all’esistenza dell’obbligo di
pagamento dei lavori in capo al fallimento; b ) che
in tal senso si era già pronunciata la Corte di
appello ( p. 5 ), ed il relativo giudizio è stato
sindacato soltanto con la prospettazione di una

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ricorrente, ma ha più semplicemente ritenuto che la

difforme valutazione di merito, e pertanto in modo
inadeguato.
Resta infine il quarto motivo che risulta
inammissibile, non essendo chiaro l’oggetto della
denuncia (violazione di legge o vizio di

quesito formulato ( ” Dica la Corte se nel caso vi
è stata inversione dell’onere probatorio ” ) per la
sua genericità, essendo sostanzialmente privo di
una idonea censura ( non è indicata la ragione per
la quale la Corte di appello avrebbe dato causa ad
una inammissibile inversione dell’onere della prova)
4 e non essendo infine indicato il dato da cui
risulterebbe l’erroneità del giudizio, secondo cui
non sarebbe dimostrata l’avvenuta consegna della
barca ai Cantieri da parte del Chichiarelli, per
conto del fallimento.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato,
mentre nulla va disposto in ordine alle spese
processuali poiché l’intimato non ha svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 14.3.2014

motivazione ), essendo comunque inadeguato il

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