Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10118 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27332/2006 proposto da:
AUTOGRILL S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale
Dott. S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato NODARO PIERO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex
lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dal Prof. Avvocato BRANCADORO Gianluca, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 607/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA –
Sezione Civile, emessa il 2/3/2005, depositata il 05/07/2005, R.G.N.
135/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato PIERO NODARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che la S. citò in giudizio l’Autogrill spa per il risarcimento dei danni alla persona che sosteneva di avere subito a seguito della caduta sul marciapiedi antistante un punto di ristoro autostradale;
la domanda, respinta dal primo giudice, è stata accolta dalla Corte d’appello di L’Aquila, la cui sentenza l’Autogrill impugna per cassazione attraverso un solo motivo, concernente il quantum risarcitorio liquidato;
resiste con controricorso la S..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Che il ricorso censura la sentenza per avere omesso di indicare le tabelle alle quali ha fatto riferimento per la liquidazione del danno, per avere immotivatamente liquidato il risarcimento del danno morale e per avere liquidato il danno all’attualità disponendo poi l’ulteriore rivalutazione della somma così rivalutata;
il ricorso è infondato;
la sentenza, nel procedere alla liquidazione del risarcimento, ha dichiarato di fare applicazione “delle consuete tabelle”, così facendo inequivocabilmente riferimento alle tabelle ordinariamente utilizzate dall’ufficio giudiziario di riferimento, le quali in tal senso sono agevolmente identificabili;
inoltre, ha proceduto all’adeguamento delle tabelle stesse alla fattispecie,, menzionando l’età della vittima al momento del fatto, nonchè i periodi di incapacità temporanea assoluta e relativa;
quanto al risarcimento del danno morale, che comporta una liquidazione di tipo prettamente equitativa, la sentenza, benchè in maniera succinta fa riferimento alle “sofferenze in concreto derivatene”, così comparando l’importo liquidato alla concreta fattispecie;
quanto alla rivalutazione, risulta implicito che il giudice d’appello abbia proceduto all’attualizzazione delle tabelle utilizzate;
in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011