Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10117 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3699-1014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALENTINO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

eiettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo

studio dell’avvocato MAISTO GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRATO MARCO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CERRATO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale presso la sede della società Valentino spa accertando quanto segue: nel 2002 la Marzotto spa acquisiva dal gruppo HDP il gruppo Valentino; nell’ambito della ristrutturazione del gruppo acquisito, la società Marzotto spa costituiva la società Emmeffe srl alla quale cedeva l’intera titolarità del marchio Valentino, che la precedente proprietaria HDP aveva frazionato ripartendolo tra la società italiana Valentino spa, per la parte riguardante l’Italia e il Nord America, e la società lussemburghese Valentino Lux SA per la restante parte del mondo; la società Emmeffe acquistava il marchio in data 29 luglio 2003 versando il corrispettivo di Euro 245 milioni; in data 1 gennaio 2006 la società Emmeffe srl veniva incorporata dalla Valentino Spa con effetti fiscali dal 1 gennaio 2005. Con la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006, la Valentino spa elevava il valore del marchio Valentino di Euro 47.625.000 e versava l’imposta sostitutiva del 12,5% avvalendosi delle facoltà previste dalla L. n. 266 del 2005, art. l, commi 469 e 471. Tuttavia i verificatori accertavano che il valore del bene immateriale marchio Valentino indicato in Euro 245 milioni all’atto della acquisizione, era stato rettificato dalla Agenzia delle Entrate, con precedente avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, nella minore somma di Euro 62.881.630. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla Valentino spa un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 con il quale riduceva le quote di ammortamento del costo del marchio calcolate in eccedenza rispetto al valore iniziale del cespite rideterminato in Euro 62.881,630, recuperando materia imponibile ai fini Irap.

Contro l’avviso di accertamento la società Valentino spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 241 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 149 del 21.11.2013. Il giudice di appello osservava che la corretta valorizzazione del marchio era desumibile da due operazioni: nella cessione del gruppo Valentino, dalla società quotata HDP spa alla società quotata Marzotto spa, al marchio era stato attribuito un valore di 240 milioni di Euro; a seguito del collocamento in borsa della Valentino Fashion Group spa nel bilancio consolidata il valore attribuito al marchio era di 220 milioni, pari al costo di acquisizione originario al netto degli interessi; riteneva che il metodo di valorizzazione del marchio adottato dall’Ufficio fosse viziato da un errore metodologico avendo attribuito al marchio una durata di sfruttamento limitata a 5 anni, mentre esso è caratterizzato dalla possibilità di utilizzazione lungo un arco temporale indefinito; escludeva la sussistenza di una ipotesi di “abuso del diritto” in quanto l’operazione rispondeva all’esigenza di razionalizzare, nazionalizzare e concentrare in un unico soggetto di imposta, totalmente italiano, un marchio in precedenza diviso in due zone di utilizzo (Italia e Nord America – resto del mondo).

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi.

La società Valentino spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.II primo motivo denuncia: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio o comunque omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante sia prima che dopo le modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134”.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Quanto alla vizio di “motivazione apparente, costituente error in procedendo denunziabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, esso si realizza soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, ovvero in caso di presenza di una pseudo-motivazione, di natura tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; tale fattispecie, connotata dalla semplice sembianza della motivazione, risulta sostanzialmente assimilabile alla motivazione graficamente inesistente (sulla nozione di motivazione apparente, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).La motivazione della sentenza impugnata non presenta affatto le caratteristiche della pseudo-motivazione di contenuto inintellegibile, equiparabile ad una motivazione graficamente assente capace di integrare la violazione della regola processuale della pronuncia giurisdizionale motivata. Al contrario il giudice di appello ha dettagliatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto congruo il valore del marchio stabilito nella cessione “infragruppo” oggetto di verifica (valore prossimo a quello di Euro 220 milioni attribuito al marchio nella antecedente cessione tra parti indipendenti avvenuta nel 2002; errore metodologico compiuto dall’Ufficio il quale non ha considerato che nel settore della moda lo sfruttamento del marchio non ha una durata limitata nel tempo (5 anni) ma ha una possibilità di utilizzazione per un arco di tempo indefinito: sussistenza di valide ragioni economiche per l’effettuazione della operazione).

Le censure risultano poi inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di insufficiente motivazione, non più proponibile nella vigenza del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero sviluppano doglianze di merito da sempre escluse dal sindacato di legittimità.

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria in materia di abuso del diritto, dell’art. 53 Cost., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, nella parte in cui il giudice di merito ha escluso la sussistenza di una condotta riconducibile all’abuso del diritto” nonostante i consistenti vantaggi fiscali che il gruppo societario ha potuto conseguire attraverso le operazioni societarie di conferimento e fusione aventi ad oggetto il marchio Valentino.

Premesso che la contestazione di “abuso del diritto” è costruita dall’Ufficio sul presupposto della sopravvalutazione del valore del marchio Valentino, esclusa dal giudice di merito per le ragioni già evidenziate, la denunciata violazione del divieto di abuso del diritto è infondata. Il giudice di appello ha correttamente escluso la ricorrenza di una operazione elusiva D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37-bis avendo accertato la sussistenza di “valide ragioni economiche” per il compimento delle operazioni collegate, corrispondenti alla “esigenza di razionalizzare, nazionalizzare e concentrare in un unico soggetto di imposta totalmente italiano un marchio in precedenza diviso in due zone di utilizzo (Italia e Nordamerica-resto del mondo)”, giudizio condiviso dalla stessa ricorrente nella parte in cui afferma che “la politica sottesa alla riunione del marchio appare senz’altro meritevole di tutela giuridica in quanto operazione sorretta da valide ragioni economico-imprenditoriali”, anche se -aggiunge la ricorrente- “pur tuttavia dalla lettura del p.v.c. e dell’avviso di accertamento emerge chiaramente una critica al metodo utilizzato per conseguire detta politica aziendale”. (pag. 30 ricorso).

Il divieto di abuso del diritto disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, ossia finalizzate in via esclusiva o anche prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali. (Sez. 5, Sentenza n. 4561 del 06/03/2015, Rv. 635403 – 01 Sez. 5, Sentenza n. 10257 del 21/04/2008, Rv. 604359 – 01). Una volta accertata la sussistenza di valide ragioni economiche che hanno determinato le operazioni collegate (nel caso in esame, la riunione del marchio in capo ad un unica società nazionale), la natura “abusiva” della operazione deve essere senz’altro esclusa. La condotta elusiva vietata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, deve essere distinta dalla condotta, lecita, tesa al risparmio di imposta. La disposizione antielusiva in oggetto non può essere interpretata come norma che obbliga il contribuente che intende perseguire determinate finalità economiche ed imprenditoriali, che siano effettive, reali e preponderante, ad adottare necessariamente gli strumenti fiscali più gravosi, trattandosi di norma che, se vieta l’uso improprio degli strumenti previsti dall’ordinamento, non vieta al contribuente, che agisce in presenza di valide ragioni economiche, di optare per il tipo di operazione comportante il carico fiscale per lui più conveniente, in attuazione di una legittima condotta di risparmio fiscale.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo, senza doppio contributo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di parte resistente, liquidate in Euro 5.300 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA