Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10117 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 27/04/2010), n.10117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/24/05 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 12 dicembre 2009 2005, depositata il

11 gennaio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente L.P. negli anni dal 1998 al 2001 relativamente all’attività di agente di commercio che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attività dell’agente di commercio in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Agenzia non è stata recepita dalla C.T.P. di Rimini che ha accolto il ricorso del contribuente. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate che la C.T.R. ha respinto ritenendo necessaria anche per l’agente di commercio l’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione, nella specie inesistente.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ. e la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’Agenzia ricorrente sostiene che il requisito organizzativo è connaturato necessariamente all’attività imprenditoriale di agente di commercio.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate afferma che il valore aggiunto prodotto da un’attività svolta abitualmente e autonomamente organizzata va tassato ai fini IRAP. Non essendo necessaria una organizzazione di matrice aziendale tutti gli esercenti arti o professioni devono quindi essere soggetti all’imposizione IRAP. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la omessa, illogica, incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo l’Agenzia ricorrente l’affermazione della CTR per cui il contribuente avrebbe dato la prova di non avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti e di utilizzare beni strumentali di valore esiguo e suscettibili di uso promiscuo è smentita dalle dichiarazioni dei redditi degli anni in questione e di quelli precedenti che espongono beni strumentali per valori consistenti.

Le tesi dell’Agenzia delle Entrate sono da respingere in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 e cioè che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Quanto al terzo motivo esso si dimostra privo di autosufficienza. La C.T.R. ha comunque fatto riferimento alla circostanza dell’assenza di dipendenti o collaboratori e ha ritenuto comunque assolutamente prevalente l’apporto degli aspetti conoscitivi ed esperienziali maturati dal L. nel settore dell’intermediazione rispetto a quello dei beni strumentali.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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