Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10117 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10117 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 30325-2010 proposto da:
MARTINELLI

REMO

MRTRME37D29H501W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo
studio degli avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO CASILE,
GREGORIO ARENA, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1014

contro

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L’ENERGIA E
LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (già ENEA)

C.F.

01320740580, in persona del legale rappresentante pro

(s?

Data pubblicazione: 18/05/2015

tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controxicorrente –

avverso la sentenza n. 6167/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

,

•2

di ROMA, depositata il 04/08/2010 R.G.N. 3387/2008;

.-

30325/10 Martinelli c. Enea

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4/8/10, la corte d’appello di Roma, confermando la
sentenza del 6/2/07 del tribunale di Velletri, ha rigettato la
domanda del Martinelli, dipendente dell’ENEA, volta alla
corresponsione delle prestazioni (e dei rendimenti del relativo
capitale versato) dovute dall’assicurazione per una polizza INA
stipulata dal datore per il tfr dei dipendenti.
La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la polizza
facesse riferimento solo al TFR e non a prestazioni diverse,
essendo l’onere della polizza solo a carico del datore e non
essendovi rapporto diretto tra i lavoratori e l’INA e non potendo
pertanto questi considerarsi beneficiari della polizza.
La Corte ha conseguentemente escluso che le prestazioni dovute
dall’assicurazione per la polizza in oggetto, ed in particolare i
rendimenti del relativo capitale versato, competano ai lavoratori
(quali terzi beneficiari della stipulazione), spettando essi al solo
datore stipulante.
Ricorre avverso tale sentenza il lavoratore per tre motivi; resiste
l’ENEA con controricorso.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1362 c.p., 1325, 1411, 1882 c.c. e 4 r.d.l.
5/42, per aver ritenuto l’assicurazione un contratto di rischio e
non di capitalizzazione, i cui beneficiari (secondo l’interpretazione
letterale univoca della polizza assicurativa che li qualificava
espressamente tali) dovevano considerarsi invece (sia per il
capitale assicurato che per il rendimento finanziario) i lavoratori,
a favore dei quali la polizza era stata stipulata, con conseguente
maturazione dei relativi diritti quesiti, a prescindere dal tfr.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 421 co. 2 e 437 c.p.c., per aver omesso di
esercitare i poteri istruttori officiosi necessari per accertare che
effettivi beneficiari della polizza erano i lavoratori, acquisendo i
certificati di polizza individuale.
Con il terzo motivo si deduce vizi di motivazione in ragione di
quanto dedotto al primo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in generale che in
materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n.
297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere
corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto,
purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere

4-

una disposizione derogatoria alla disciplina legale (sulla possibilità
astratta di accendere polizze come beneficio accessorio del
rapporto di lavoro, Cass. 10960/13, 3188/12, 7035/10).
Peraltro, in controversie analoghe a quella ora in esame, questa
Corte ha escluso, anche a sezioni unite,
che siano da
corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro,
allorché, in ragione della struttura della provvista e della modalità
di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a
beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi
utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del
trattamento di fine rapporto (Sezioni Unite, 21553/09; SU
6599/11; Sez. 6L, 1833/2014; sez. 6L 2039/12; sez. L, 4969/12; SeaL ,
sulla necessità di specifica pattuizione volta ad assicurare maggior 21&519 2C6/4
favore al lavoratore ovvero rinuncia datoriale espressa al cLi 202_4
rendimento dei premi in favore dei dipendenti, Cass. 3088/02 e
11718/91 per il primo profilo, 8175/04 per il secondo profilo).
Né, infine, può configurarsi una violazione dell’art. 1411 c.c. così
come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i
benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione
assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del
contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di
arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in
via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di lite, che si liquidano in € duemila ‘nquecento per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di c nsiglio del 3 marzo 2015.

o

i

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