Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10117 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10117 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Autotrasporti e Rappresentanze Ambrosini di Ambrosini
Luigi e C. s.n.c. in persona dei legali rappresentanti,
elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana
44, presso l’avv. Luigi Antonangeli, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;

– ricorrente contro
Fallimento Project Prefabbricati Group in persona del
curatore;

– intimato
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara emessa nel
procedimento n. 2041/07 del 10.7.2007.

Data pubblicazione: 09/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.3.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il

Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 98 1.f. la Autotrasporti e
Rappresentanze Ambrosini di Ambrosini Luigi e C. s.n.c.
proponeva opposizione avverso il provvedimento con il
quale il giudice delegato del fallimento Project
Prefabbricati Group s.r.l. aveva negato l’ammissione
allo

stato passivo del

credito di C

161.000,

asseritamente derivante da prestazioni di servizi.
Il Tribunale di Pescara adito accoglieva l’opposizione
limitatamente alla somma di C 20.000, risultante da
cambiali, mentre escludeva il credito vantato dalla
società, sulla base di fatture e di due assegni in
fotocopia.
Avverso la decisione la Autrotrasporti proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non
resisteva l’intimato.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

dell’udienza pubblica del 14.3.2014.
Motivi della decisione

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all’esito

rigetto del ricorso.

Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha
rispettivamente denunciato:
l ) violazione dell’art. 99, comma 10 ° , 1.f., per
l’omessa contestazione del credito da parte del
curatore, rimasto contumace nel giudizio di merito,

l’ammissione della domanda, non lasciandogli uno spazio
di discrezionalità o di scrutinio “;
2 ) vizio di motivazione ” sull’apprezzamento delle
prove del credito . Il tribunale avrebbe infatti
omesso di considerare che l’assegno di C 10.000 del
30.4.2006 sarebbe stato depositato in copia autentica;
che il rapporto degli assegni con le fatture sarebbe
risultato dall’inesistenza di ulteriori rapporti tra le
parti, oltre quello dedotto; che la correlazione
dell’assegno di e 10.371,96 del 21.3.1996 con le
fatture sarebbe emersa dall’atto di opposizione; che la
sostituzione di un assegno con altro di pari importo
sarebbe comprovato dalla mancata contestazione sul
punto del curatore; che due fatture sarebbero state
sottoscritte dal debitore, così come pure l’estratto
conto in esse richiamato.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la
questione non risulta prospettata nel giudizio di

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omissione che avrebbe imposto , al Tribunale

merito, atteso che la sentenza del tribunale non ne ha
fatto cenno e la ricorrente non ha denunciato alcuna
omissione di valutazione, sicchè la relativa censura
risulta nuova.
Nel merito la doglianza è comunque priva di pregio,

sollevare l’altra dall’onere della prova sulla stessa
incombente in relazione alla pretesa azionata; b ) la
rilevanza probatoria riconducibile alla mancata
contestazione è all’evidenza limitata alle circostanze
di fatto, e non può essere estesa al conseguente
giudizio ( quello cioè relativo al fatto che l’istante
sia o meno creditore ); c ) gli effetti processuali
derivanti dalla mancata contestazione valgono se questa
proviene dalla parte, posizione quest’ultima che non è
attribuibile al curatore, che viceversa riveste il
ruolo di rappresentante dei creditori e quindi di terzo
rispetto al credito vantato; d ) l’eccezione idonea a
precludere al Collegio l’esame della richiesta
dell’attore è solo quella in senso stretto ( C. 13/4213)
), non ravvisabile nella specie in cui la controversia
riguarda l’esistenza o meno di un diritto di credito e
la relativa consistenza.
In ordine al secondo motivo è sufficiente rilevare che
non è stato puntualmente enucleato il prescritto

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perché: a ) la contumacia di una parte non può valere a

momento di sintesi ( prescritto ai sensi dell’art. 366
bis c.p.c. previgente ) e che comunque, anche a voler
ritenere soddisfatto il detto adempimento per effetto
delle indicazioni contenute nel motivo, la censura
sarebbe in ogni modo infondata, poichè il tribunale ha

fatture prodotte, con valutazione di merito immune da
vizi logici, mentre per quanto concerne l’assegno del
30.4.06 di 10.000, di cui il giudicante non avrebbe
tenuto conto, l’eventuale vizio, se sussistente,
avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso per
revocazione.
Conclusivamente

il

ricorso

deve

essere

dunque

rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle
spese processuali poiché l’intimato non ha svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 14.4.2014
Il con igliere estensore
(c’L

Il Presidente

attribuito una insufficiente rilevanza probatoria alle

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