Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10117 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27103/2006 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato

GALLONE Giorgio, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CODACONS ENTE ESPONENZIALE CONSUMATORI, M.C.;

– intimati –

e contro

INPS (OMISSIS) in persona del Presidente S.G.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo

studio dell’avvocato COLLINA PIETRO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TODARO ANTONIOFRANCO, GAVIOLI GIANNI, RICCIO

ALESSANDRO, resistente con delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3112/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 5/4/2005, depositata il 12/07/2005,

R.G.N. 7755/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIORGIO GALLONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

c/ricorso Inps, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Con sentenza del 12 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma ha provveduto sull’appello di T.S. avverso la sentenza, con cui in primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, nei suoi confronti proposta dall’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 3 e della L. n. 990 del 1969, art. 28, per ottenere il rimborso di una somma erogatale per indennità di malattia a seguito di un sinistro stradale occorsole mentre era trasportata a bordo dell’autoveicolo di M.C.. Tale domanda era stata formulata nel presupposto che la T., nel ricevere la liquidazione del danno dalla Sear, società assicuratrice per la r.c.a. del M., non aveva fatto presente di avere già ricevuto detta somma, di modo che quella società si era, poi, rifiutata di corrisponderla, asserendo che essa era compresa in quella liquidata alla T..

La sentenza di primo grado veniva resa nel contraddittorio del M., chiamato in causa in manleva dalla T., la cui domanda veniva rigettata.

Nel giudizio di appello, introdotto dalla T. restava contumace il M., mentre svolgeva intervento il Codacons. Con l’indicata sentenza la Corte d’appello capitolina ha dichiarato inammissibile tale intervento ed ha rigettato l’appello della T., con gravame delle spese a favore dell’I.N.P.S. ed a carico dell’appellante e dell’interveniente.

p. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T. sulla base di quattro motivi contro l’I.N.P.S. e nei confronti del M. e del Codacons. L’I.N.P.S. ha inteso costituirsi depositando copia notificata del ricorso, con in calce una procura speciale a difensore.

Gli altri due intimati non hanno resistito.

p. 3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Preliminarmente va rilevata l’irritualità della costituzione dell’I.N.P.S., avvenuta mediante deposito della copia notificata del ricorso con in calce una procura rilasciata dal suo presidente ad un difensore. In mancanza di deposito di un controricorso tale costituzione non consentiva il deposito di memorie, ma soltanto (come vi è stata) la partecipazione all’udienza pubblica del difensore, essendo all’uopo idonea la procura per come è stata conferita (Cass. n. 14220 del 1999).

p. 2. Con il primo motivo si deduce “Error in indicando in relazione al decorso del termine breve di precisazione rectius: prescrizione, con violazione degli artt. 2935, 2943 e in relazione insufficienza e contraddittorietà su punto decisivo, dedotto in lite e relativo al dies a quo della decorrenza della prescrizione inerente ad un illecito da circolazione ed al diritto di surroga dell’assicuratore sociale”.

Con il secondo motivo si lamenta “Error in indicando ed omessa pronuncia congiunta a rectius: e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo rilevabile di ufficio e comunque dedotto nella comparsa di costituzione e risposta del 12 aprile 1994”.

Con il terzo motivo ci si duole di “Error e vizio della motivazione in relazione alla apodittica qualificazione della quietanza unilaterale come atto bilaterale di transazione, ed errata valutazione della clausola di garanzia rispetto alle poste ricevute a titolo di danno biologico”.

Con il quarto motivo, che si dice consequenziale, si censura la sentenza impugnata per “l’errar in indicando ed il vizio della motivazione in relazione alla contraddittorietà del fatto controverso investito dalla insufficienza ed illogicità della motivazione”, nonchè “l’error in indicando per la violazione dei principi relativi all’onere della prova”.

3. Il Collegio reputa che non sia necessario riferire le argomentazioni con le quali i quattro motivi vengono illustrati, perchè essi sono tutti caratterizzati dall’assoluta mancanza di individuazione delle affermazioni in diritto con le quali la sentenza impugnata avrebbe commesso le violazioni di norme di diritto o del procedimento che le intestazioni dei motivi preannunciano, nonchè, per i profili con cui tali intestazioni preannunciano l’esposizione di vizi di motivazione, della parte di motivazione con cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nelle insufficienze, contraddittorietà ed illogicità di motivazione.

Poichè il motivo di ricorso per cassazione, sia esso di violazione di norme di diritto o del procedimento, sia esso di denuncia di un vizio relativo alla quaestio facti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve necessariamente risolversi, per essere ciò coessenziale al concetto di impugnazione, in una critica della motivazione della sentenza impugnata, è palese che, per poter raggiungere lo scopo suo proprio, cioè di assolvere a questa funzione, la sua illustrazione deve individuare le parti della motivazione della sentenza affette dal vizio e non può limitarsi a ragionare senza alcun riferimento a detta motivazione del vizio di violazione di norma di diritto sostanziale o del procedimento e della quaestio facti, come invece fanno tutti e quattro i motivi (e, peraltro, fa anche la parte del ricorso che li precede).

Viene, al riguardo, in rilievo il consolidato principio di diritto, secondo il quale “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4” (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Nella specie la sentenza impugnata consta di una motivazione di quasi quattro pagine, i cui passaggi non vengono nemmeno succintamente evocati da alcuno dei motivi a proposito delle questioni da esse poste.

Va rilevato, inoltre, con specifico riferimento al secondo motivo che esso, almeno a stare alla intestazione, denuncia contraddittoriamente vizio di omessa pronuncia e di motivazione (al riguardo, su tale intrinseca contraddittori età, che può risolversi in una ulteriore inammissibilità, si veda Cass. n. 15882 del 2007) e, sotto il primo aspetto non identifica il motivo di appello su cui l’eventuale omissione di pronuncia sarebbe stata commessa, in ciò incorrendo anche in inammissibilità per difetto di c.d. autosufficienza (Cass. n. 11730 del 2010). Del tutto inidonea è l’indicazione della deduzione nella comparsa di costituzione evidentemente del giudizio di primo grado.

4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in proporzione al solo intervento nella discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione all’I.N.P.S. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione n. 4 Civile, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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