Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10116 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10831-2C13 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALENTINO SPA persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo studio

dell’avvocato CERRATO MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAISTO GUGLIELMO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CERRATO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale presso la sede della società Valentino spa, rilevando quanto segue: nell’anno 2002 la Marzotto spa acquisiva dal gruppo HDP il gruppo Valentino; nell’ambito della ristrutturazione del gruppo acquisito, la società Marzotto spa costituiva la società Emmeffe srl alla quale veniva ceduto l’intera titolarità del marchio Valentino, che la precedente proprietaria HDP aveva frazionato ripartendola tra la società italiana Valentino spa per la parte riguardante l’Italia e il Nord America, e la società lussemburghese Valentino Lux SA per la restante parte del mondo; per l’acquisto del marchio Valentino, avvenuto il 29 luglio 2003, la società Emmeffe versava il corrispettivo di Euro 245 milioni; in data il 1 gennaio 2006 la società Emmeffe srl veniva incorporata dalla Valentino Spa con effetti fiscali dal 1 gennaio 2005. Con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2006, relativa all’anno di imposta 2005, la Valentino spa elevava il valore del marchio Valentino di Euro 47.625.000 e versava l’imposta sostitutiva del 12,5% avvalendosi delle facoltà previste dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 469 e 471. Tuttavia i verificatori accertavano che il valore del bene immateriale marchio Valentino indicato in Euro 245 milioni all’atto della acquisizione era stato rettificato dalla Agenzia delle Entrate, con precedente avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, nella minore somma di Euro 62.881.630. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla Valentino spa un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 con il quale riduceva le quote di ammortamento del costo del marchio, effettuate senza tenere conto della riduzione operata con la rettifica del valore iniziale del cespite, recuperando materia imponibile ai fini Ires ed Irap.

Contro l’avviso di accertamento la società Valentino spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 352 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 23 del 8 febbraio 2013. Il giudice di appello confermava la congruità del valore del marchio acquisito nel 2003 dalla società Emmeffe srl incorporata da Valentino spa, osservando che nella precedente compravendita avvenuta nel 2002 tra la società HDP e Marzotto spa il medesimo marchio Valentino era stato valutato Euro 220 milioni; inoltre le numerose perizie di stima effettuate successivamente da esperti terzi ai fini della determinazione del valore del marchio attribuito in bilancio, avevano tutte individuato un valore superiore a 220 milioni di Euro; escludeva la ricorrenza di profili di abuso del diritto in quanto l’operazione di riorganizzazione societaria era finalizzata alla nazionalizzazione del marchio Valentino, unificato in capo ad un’unica società soggetto di imposta in Italia.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi.

La società Valentino spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente: violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36 comma 2, nn. 2) e 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato. A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, la sentenza impugnata è denunciabile in cassazione solo per l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Quanto alla vizio di “motivazione apparente, costituente error in procedendo denunziabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, esso si realizza soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, ovvero in caso di presenza di una pseudo-motivazione, di natura tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; tale fattispecie, connotata dalla mera sembianza della motivazione, risulta sostanzialmente assimilabile alla motivazione graficamente inesistente (sulla nozione di motivazione apparente, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).La motivazione della sentenza impugnata non presenta affatto le caratteristiche della pseudo-motivazione di contenuto inintelligibile, equiparabile ad una motivazione graficamente assente integrante la violazione della regola processuale della pronuncia giurisdizionale motivata. Al contrario il giudice di appello ha dettagliatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto congruo il valore del marchio (comparazione con valore di Euro 220 milioni attribuito al allo stesso marchio nella cessione tra parti indipendenti avvenuta nel 2002; perizie giurata e perizia svolta da società terza Ernest & Young che attribuiscono al marchio Valentino un valore ancora superiore).

Ugualmente il giudice di merito ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la violazione del divieto di abuso del diritto (sussistenza di valide ragioni economiche sottese alla operazione di riunione della titolarità del marchio Valentino in capo ad un’unica società soggetta ad imposta in Italia). Le censure risultano poi inammissibili nella parte in cui prospettano il vizio di insufficiente motivazione, non più proponibile nella vigenza del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero sviluppano doglianze di merito da sempre escluse dal sindacato di legittimità.

2.11 secondo motivo denuncia:” Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ” nella parte in cui la C.T.R. ha confermato il valore del marchio Valentino facendo riferimento al valore ad esso attribuito in precedenti e successive operazioni di compravendita e nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto.

Il motivo è inammissibile. Sia con riferimento al valore del marchio, sia con riferimento alla esclusione della violazione del principio antielusivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando il vizio motivazionale nei termini previsti dal previgente art. 360 c.p.c., comma 5, inapplicabile alle sentenze, come quella qui impugnata, pubblicate a decorrere dal 11.9.2012) rispetto alle quali deve trovare applicazione la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che consente la censura non più per vizio di motivazione ma per omesso esame di un fatto (in senso storico-naturalistico) controverso e decisivo per il giudizio

Il motivo è inammissibile anche per la tecnica di formulazione, consistendo nella trascrizione e giustapposizione della parte motiva della sentenza e del motivo di appello svolto in proposito dall’Ufficio, rimettendo sostanzialmente al giudice di legittimità di operare una rivisitazione nel merito della pronuncia del giudice di appello.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo, senza doppio contributo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 7.000 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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