Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10116 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 27/04/2010), n.10116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/04/05 della Commissione tributaria

regionale di Ancona, emessa l’8 novembre 2009 2005, depositata il 30

novembre 2005, R.G. 528/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta dal contribuente C.C. negli anni dal 1998 al 2001 relativamente all’attività di agente di commercio che il contribuente assume essere stata svolta senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori esterni e senza l’impiego di capitali rilevanti e quindi senza l’utilizzazione di una organizzazione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto del contribuente al rimborso affermando che l’attività dell’agente di commercio in virtù del suo carattere imprenditoriale rientra in ogni caso nell’area di applicabilità dell’I.R.A.P..

La tesi dell’Agenzia è stata recepita dalla C.T.P. Ha proposto appello il contribuente che la C.T.R. ha accolto ritenendo necessaria anche per l’agente di commercio l’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione, nella specie inesistente.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. b) nonchè degli artt. 2082 e 2195 cod. civ. e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 55.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo si deduce la insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In relazione ai primi tre quesiti l’Agenzia formula i seguenti quesiti di diritto: a) se l’attività di agente di commercio ha natura imprenditoriale e, come tale, è assoggettabile a IRAP senza necessità di indagini di fatto relative all’esistenza di un’autonoma organizzazione; b) se per i soggetti che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 va intesa come autoorganizzazione dell’attività professionale, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita, senza vincoli di subordinazione a terzi; v) se i soggetti che esercitano arti e professioni (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, T.U.I.R.) siano soggetti passivi IRAP qualora impieghino beni strumentali e/o capitali, anche propri, indipendentemente dal valore degli stessi e dalla complessità dell’apparato produttivo, giacchè tale impiego rivela quella coordinazione anche minima di fattori produttivi sufficiente per ritenere l’esistenza di elementi di organizzazione e quindi del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

In relazione al quarto motivo l’Agenzia afferma che sussisterebbe tale vizio motivazionale qualora si condividessero le osservazioni di cui al terzo motivo ma si ritenesse (erroneamente a giudizio dell’Agenzia) che esse attengano all’accertamento di fatto del presupposto impositivo. Rileva poi l’Agenzia che la CTR ha omesso di spiegare cosa intenda in astratto e in concreto, nella specie, per beni strumentali di rilievo e si è limitata a un riscontro (insufficiente) del valore dei beni strumentali.

Le tesi dell’Agenzia delle Entrate sono da respingere in conformità a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12108 del 26 maggio 2009 e cioè che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Quanto al quarto motivo esso si dimostra del tutto privo di autosufficienza. La C.T.R. ha comunque fatto riferimento alla circostanza dell’assenza di dipendenti o collaboratori e ha escluso l’utilizzazione di macchinari o di una struttura complessa e onerosa valutabile autonomamente come organizzazione.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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