Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10116 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 03/04/2017, dep.21/04/2017),  n. 10116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27111 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Edil B., in persona del direttore pro tempore,

B.G., entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dagli avvocati Renzo Colombaro e Mario

Contaldi, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo

in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sezione 34^, depositata in data 16 ottobre

2012, n. 76/34/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

aprile 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La narrativa della sentenza impugnata dà conto dell’impugnazione da parte della società di tre avvisi di accertamento, concernenti i primi due, per gli anni 2003 e 2004, maggiore iva derivante dall’applicazione dell’aliquota del 10% in luogo di quella agevolata del 4% ed il terzo, concernente l’anno 2005, maggior reddito imponibile ai fini dell’IRES per ricavi non dichiarati e maggiore materia imponibile ai fini dell’irap e dell’iva. Si specifica altresì, quanto alla pretesa per iva relativa agli anni 2003 e 2004, che l’acquirente aveva manifestato la volontà di applicazione dell’aliquota agevolata con raccomandata a mani, mentre l’Ufficio sosteneva che tale aliquota agevolata non fosse applicabile in mancanza di contratto preliminare.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha respinto i ricorsi proposti avverso i tre avvisi, mentre in secondo il giudice d’appello ha accolto l’appello della società sostenendo, per un verso, la sufficienza della raccomandata a mano quanto all’applicazione dell’aliquota agevolata e, per altro verso, che l’Ufficio, in relazione alla pretesa per imposte dirette, non abbia tenuto conto dell’anticipazione del ricavo avvenuta per effetto della consegna ed accettazione dell’immobile risalente al 2004. A tanto ha aggiunto l’insufficienza dei parametri OMI a dimostrare il valore.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, cui i contribuenti reagiscono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza perchè dotata di motivazione apparente, è fondato, determinando l’assorbimento dei restanti sette.

Non è dato comprendere dal testo della sentenza a quale operazione si riferisca l’applicazione dell’aliquota agevolata, cosa contenesse la raccomandata a mano e se si trattasse dí compravendita definitiva oppure, come sostiene l’Agenzia in ricorso, riproducendo gli atti rilevanti, di corresponsione di acconti.

2.- Inintelligibile è poi la pretesa impositiva per imposte dirette, essendo rimasto criptico il richiamo al principio di competenzape non essendo stata specificata l’operazione cui si riferisce, nè a qual fine ed in quali termini rilevino i parametri delle tabelle OMI.

3.- La sentenza va quindi cassata, con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA