Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10116 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10116 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 16470-2009 proposto da:
GIARDINI SAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,

t

t

VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
RESCIGNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI LUCA GIARDINI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
984

contro

GRAZIANO MARIA C.F. GRZMRA55T6OL061C, elettivamente
!

L

domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 93, presso lo
studio dell’avvocato DIANA RULLI, rappresentata e

Data pubblicazione: 18/05/2015

difesa dall’avvocato MARCO STORTI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2008 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 27/01/2009 R.G.N. 745/2008;

udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

s

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 16470/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Graziano, sull’assunto di aver lavorato come collaboratrice
familiare della famiglia Giardini per circa 10 anni, dal 1993 al 2003,
rimanendo creditrice di somme dovute a vari titoli nascenti da detto

lavoro di Pesaro. Costituitosi Sauro Giardini – denegante alcuna propria
legittimazione passiva (per essere il preteso rapporto intercorso con la di
lui moglie, poi separata nel 2003) – l’adto Tribunale con sentenza
7.5.2008 accolse la domanda adottando pronunzia di condanna generica,
imposta dalla incompletezza dei conteggio con riguardo a prestazione
integrativa dal 2002.
La Corte di Appello di Ancona con sentenza 27.01.2009 ha quindi
respinto il gravame del Giardini, ritenendolo passivamente tenuto a
rispondere delle inadempiute obbligazioni scaturite da rapporto allo
stesso riferibile, ed ha anche accolto l’incidentale della Graziano (che
sosteneva operante il principio di non contestazione anche a carico di chi,
come Sauro Giardini, aveva limitato le sue difese a negare la propria
legittimazione), quindi condannando l’appellante principale a pagare la
somma di C 25.753 oltre accessori.
Per la cassazione di tale sentenza il Giardini ha proposto ricorso il
30.6.2009 articolando due motivi, ai quali la Graziano ha opposto difese
con controricorso del 31.07.2009.
Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma
semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, non meritando condivisione i motivi sui quali si fonda, deve
essere respinto.
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1372 c. 2 c.c., falsa
applicazione del principio della apparenza del diritto e violazione dei
principii in materia di affidamento del terzo (in vicenda nella quale il
coniuge si era limitato alla sola fornitura alla moglie del denaro
necessario a remunerare la collaborazione domestica, alla cui gestione
egli era assolutamente estraneo). Il motivo è concluso da 5 quesiti posti

rapporto, in data 15.07.2005 convenne il Giardini innanzi al Giudice del

La censura non è fondata.
Come questa Corte ha più volte affermato (ex multis Cass. N. 3471
del 2007) nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge n.
151 del 1975 , l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare
bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale,
non sussistendo alcuna

4 deroga rispetto alla regola generale secondo

cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi; tale principio opera
indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di
comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso
profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della
comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli
artt. 189 e 190 c.c. E tale principio, invocato dal ricorso a sostegno della
estraneità dai debiti del coniuge sol perchè somministrante la provvista di
un rapporto interamente “gestito” dalla moglie, è stato chiaramente
riaffermato dalla sentenza in disamina (pag. 7).
Nondimeno, è stato sempre riaffermato (ed anche con riguardo al regime
generale delle obbligazioni contrattuali : cfr. da ultimo Cass. 19481 del
2014 e 1451 del 2015), rimane salva l’ipotesi (pure espressamente
accertata in fatto dalla sentenza e contestata dal ricorrente) in cui si
possa ritenere che, per il principio dell’apparenza, il contraente che ha
contrattato con uno dei due coniugi dovesse fare ragionevole affidamento
che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge (Cass. 87
del 1998). E ciò nella sussistenza del ragionevole convincimento del
terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la
realtà giuridica, per cui egli facendo in buona fede affidamento su una
situazione giuridica non vera, ma solo apparente, e comportandosi in
aderenza a essa, ha diritto di contare sulla manifestazione apparente,
sebbene non conforme alla realtà.
Ebbene, la Corte di Ancona ha sottoposto ad attenta disamina le
dichiarazioni delle parti e la deposizione del testo Gianluca Giardini, e ne
ha tratto la conclusione, affatto conforme ai principii di diritto sopra
rammentati, dell’incolpevole e ragionevole affidamento della lavoratrice
. domestica (i cui strumenti culturali non le consentiva certo di porsi
problemi di ruolo del coniuge nel quadro civilistico novellato) nella reale
posizione di datare di lavoro del Giardini, delegante alla moglie

i
i
i

alle pagine 9 e 10 del ricorso.


a

l’esecuzione dei compiti afferenti le direttive quotidiane del servizio: e ciò
ha fatto con completa (pagg. 7-8-9) motivazione immune da vizi logici di
sorta, rispetto alla quale le contestazioni a pagg. 8 e 9 del ricorso sono
mere (qui irrilevanti) espressioni di dissenso.
Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 416 c. 3 c.p.c., per
avere affermato che fosse onere di esso convenuto – pur radicalmente
denegante la propria titolarità passiva del rapporto prospettato –

maturata la legale acquiescenza, le quantità e le entità corrispettive delle
prestazioni allegate dall’attrice.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già precisato (Cass. S.U. n. 761 del 2002 e quindi ex
nnultis Cass. Lav. 4051 del 2011 e 12408 del 2013) che, nel rito del
lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati
dall’attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di
condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza del
credito avversario, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non
semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei
conteggi medesimi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con
le ragioni della contestazione sull'”an debeatur”. Ebbene la Corte di
merito, ha qualificato la difesa principale del convenuto in termini non di
negatoria della esistenza del rapporto di lavoro ma solo di individuazione
del contraente diretto (il coniuge) ed ha anche osservato che,
nondimeno, delle prestazioni lavorative rese il Giardini era al contempo
onerato e beneficiato e comunque totalmente informato. Di qui la
conseguenza, affatto coerente con i rammentati principii, per la quale
difendersi sul quantum debeatur non sarebbe stato affatto una scelta
incompatibile con la linea di sostenere la propria estraneità dal momento
genetico del rapporto. E di tale statuizione il ricorso non mostra piena
consapevolezza limitandosi alla mera affermazione che, aver negato la
propria obbligazione contrattuale, avrebbe anche dispensato il deducente
dall’onere di esaminare specificamente le pretese avverse: difetta quindi
la affermazione della incompatibilità della contestazione con la propria
difesa e, quel che rileva, difetta la specifica denunzia di violazione di
legge nella ben diversa affermazione della sentenza che tale
incompatibilità non ha, motivatamente, ravvisato.

prendere specifica posizione ed anche contestare, a pena di vedere

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto con le
conseguenze di legge in ordine al regime delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Giardini alla refusione delle spese in favore
della Graziano, spese determinate in € 3.600 (di cui € 3.500 per
compensi) oltre spese generali in misura del 15% ed oltre ad accessori di
legge.

Così deciso nella c.d.c. della Sezione Lavoro il 3.3.2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA