Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10115 del 29/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10115 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 12521-2011 proposto da:
TAGLIALATELA ANDREA TGLNDR60B28E932A,

TORCHIA

SERGIO TRCSRG63A021590T, VINCENZI VALTER
VNCVTR58M02L182S, VITELLO CARLO VTLCRL63CO3Z110H,
VOLPE GIUSEPPE VLPGPP61A20G964G, VITALITI SALVATORE
PATRIZIO VTLSVT57S16103E, TENUTA ANTONELLO
TNTNNL7OPO2D086H,

VISENTIN

SILVANO

VSNSVN59B06E472V, VELTRI CARLO VLTCRL61TO4H703W,
2012
1244

STASI PASQUALE STSPQL51H18A128R, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48,
presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,
che li rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso per regolamento di

Data pubblicazione: 29/04/2013

competenza;
– ricorrenti contro

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

80415740580;

avverso il decreto nel procedimento n.
della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6032/08
5.7.2010,

depositato il 09/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 09/02/2012 dal Presidente Relatore
Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE.

– intimato –

Rilevato in fatto
che Pasquale Stasi e altri hanno proposto regolamento di competenza nei confronti del decreto della
corte d’appello di Roma del 9 marzo 2011 con il quale è stata dichiarata l’incompetenza e la
competenza della corte d’appello di Perugia sulla domanda ai sensi della legge n. 89 del 2001
relativa all’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio;
ritenuto in diritto
che il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua del principio, affermato da cass., sez.
unite, n. 6307/2010, che il criterio di collegamento stabilito dall’art. 3, 1° comma, 1. 89/01, secondo
cui la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello individuata ai sensi
dell’art. 11 c.p.p., trova applicazione anche in relazione ai processi svoltisi davanti al giudice
amministrativo, assumendo a tal fine rilievo la sede del giudice di merito distribuito sul territorio,
sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato;
che, come hanno affermato le sezioni unite con la sentenza n. 15144/2011, il mutamento della
propria precedente interpretazione della norma processuale, in applicazione del precetto
fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire
all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua
dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo
immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi
dell’esegesi del giudice;
che nel caso di mutamento di giurisprudenza relativamente ai criteri di determinazione della
competenza territoriale non si verifica alcuna decadenza o preclusione poiché il processo continua
davanti al giudice indicato come competente e pertanto non è neppure ipotizzabile il ricorso a
correttivi dell’applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurisprudenziale ai quali la citata
decisione delle sezioni unite ha fatto riferimento;
che la corte d’appello di Perugia provvederà anche sulle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile. 1 il 9 febbraio 2012

12521/2011

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