Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10115 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11002-2012 proposto

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona de. Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALENTINO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo

studio dell’avvocato CERRATO MARCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAISTO GUGLIELMO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CERRATO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con processo verbale di constatazione del 27.10.2008 l’Agenzia delle Entrate contestava alla società Emmeffe srl, poi incorporata dalla Valentino spa, la non congruità del prezzo pagato per l’acquisto del marchio Valentino dalle due società precedenti proprietarie, rappresentate dalla società italiana Valentino spa titolare del marchio per la parte riguardante l’Italia e il Nord America, e dalla società lussemburghese Valentino Lux SA titolare del marchio per la restante parte del mondo; per l’acquisizione, avvenuta in data 29 luglio 2003, la società Emmeffe versava il corrispettivo di 90 milioni di Euro alla Valentino spa e di 155 milioni di Euro alla Valentino Lux SA, per un prezzo complessivo di 245 milioni di Euro. Secondo i verificatori il valore effettivo e “normale” del marchio doveva essere determinato nella minore somma di Euro 62.881.000. Pertanto l’Agenzia delle Entrate in data 16.12.2008 notificava alla Emmeffe srl un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale, in conseguenza della riduzione del valore del marchio, recuperava a tassazione una parte delle quote di ammortamento del costo di esso e una parte degli interessi passivi corrisposti per il finanziamento finalizzato all’acquisto del marchio, dedotti dalla società in misura eccedente rispetto al il valore del marchio rideterminato dall’Ufficio; sul recupero dell’imponibile derivante dalla riduzione dei costi deducibili, l’Ufficio applicava le maggiori imposte Irpeg ed Irap.

Contro l’avviso di accertamento la società Valentino spa, incorporante della Emmeffe srl, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 19 del 2010, rideterminando il valore del marchio Valentino in Euro 134.000.000.

La società Valentino spa proponeva appello e l’Ufficio si costituiva proponendo a propria volta appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 27 del 10.3.2011 accoglieva l’appello principale della società, annullando integralmente l’avviso di accertamento. Il giudice di secondo grado riteneva fondata la preliminare eccezione di nullità dell’avviso perchè emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del p.v.c., prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (p.v.c. comunicato il 27.10.2008 e avviso di accertamento notificato il 17.12.2008), ed in assenza di condizioni di urgenza giustificative della anticipazione della emissione dell’atto impositivo.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare la ricorrente deduce che nella motivazione dell’avviso di accertamento erano state considerate le osservazioni presentate dalla società in data 9 dicembre 2012, e che in ogni caso il termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è previsto a pena di nullità.

La società Valentino spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Questa Corte ha stabilito che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013).

La circostanza affermata dalla ricorrente (ma negata dalla controricorrente), secondo cui la società aveva già presentato osservazioni in data 9.12.2008, è contrastante con gli accertamenti in fatto risultanti dalla sentenza impugnata, in cui si afferma espressamente che la società aveva presentato le osservazioni in data 23.12.2008, nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma le stesse non erano state valutate dall’Ufficio a causa della emissione anticipata dell’avviso di accertamento. In ogni caso la circostanza risulta irrilevante, considerato che la previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 obbliga indefettibilmente l’Ufficio, a pena di nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus, ad attendere lo spirare del termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, trattandosi di disposizione normativa diretta ad assicurare al contribuente, sottoposto a verifica “in loco”, l’intera disponibilità del previsto lasso temporale al fine di provocare il contraddittorio mediante presentazione, anche in più riprese e sino all’ultimo giorno utile, di osservazioni e richieste che devono essere obbligatoriamente valutate dall’Ufficio, al quale è corrispondentemente vietata l’emissione anticipata dell’atto impositivo al di fuori del caso espressamente previsto di “particolare e motivata urgenza”. (in senso conforme Sez. 5, n. 701 del 15/01/2019, secondo cui la valutazione “ex ante” compiuta dal legislatore in merito alla necessità del rispetto del termine esclude che, ai fini della declaratoria di nullità dell’atto emesso “ante tempus”, debba essere effettuata la prova di “resistenza”).

PQM

Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore della società resistente, liquidate in Euro 12.000, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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