Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10115 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 03/04/2017, dep.21/04/2017),  n. 10115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22434 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Travelclub in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 18, depositata in data 26 febbraio

2013, n. 31/18/13;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza dal

consigliere Dott. Angelina-Maria Perrino in data 3 aprile 2017;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricevette avvisi di accertamento per ires, irap ed iva, con le conseguenti sanzioni, per gli anni 2004-2006, con i quali l’Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per mancanza d’inerenza, nonchè, quanto agli anni 2005 e 2006, anche spese per servizi ricevuti da Timotet Viaggi di P.F., relative ad operazioni ritenute inesistenti, e li impugnò. La Commissione tributaria provinciale di Venezia accolse parzialmente i ricorsi, dopo averli riuniti, stabilendo che fossero deducibili le spese inerenti all’attività d’impresa, ossia le spese per meeting, per noleggio sale e per il personale, quelle alberghiere, le spese per somministrazione di bevande e buffet, le spese di noleggio auto per trasporto clienti e collaboratori e le spese di acquisto di palmari ed escludendola in relazione alle spese per manutenzione di autovetture, per acquisti di telefonini e di play station, per cene di Natale e per pranzi di affari, per videocamera Samsung; respinse invece i ricorsi quanto ai costi ed all’iva detratta in relazione alle fatture emesse dalla Timotet Viaggi, perchè relative ad operazioni che ritenne inesistenti, in mancanza di un contratto scritto ed essendo le relative fatture generiche quanto alla descrizione delle prestazioni. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello principale dell’Ufficio ed ha accolto quello incidentale della società. Ha al riguardo osservato, quanto al gravame dell’Ufficio, che l’inerenza delle spese per meeting emerge dal fatto che per mezzo di essi la contribuente svolgeva la propria attività di vendita dei pacchetti vacanze, di modo che i relativi costi, al pari di quelli sostenuti per la sala, il personale, le spese alberghiere, quelle di somministrazione bevande e buffet, di noleggio auto e di acquisto dei palmari concernevano l’attività d’impresa, in mancanza di prova di segno diverso da parte dell’Agenzia. A tanto ha aggiunto che l’Amministrazione non ha provato che la società abbia dedotto spese da essa stessa dichiarate indeducibili ed ha considerato estranea alla propria valutazione la lista dei movimenti iva prodotta in giudizio. Quanto all’appello della società, concernente le spese riguardanti i servizi resi dalla Timotet Viaggi, ha rimarcato che i relativi contratti potevano essere stipulati anche verbalmente e che la documentazione fornita dalla Timotet rappresentava le prestazioni da essa svolte in favore della Travelclub. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad undici motivi, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, art. 17 della sesta direttiva e 168 della direttiva n. 2006/112/CE, oltre che del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, sostenendo che il giudice d’appello abbia violato i criteri di riparto dell’onere della prova dell’inerenza dei costi ed erroneamente abbia denegato la possibilità per l’Amministrazione di sindacare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni, è infondato. Ciò perchè, per un verso, la Commissione tributaria regionale non mostra affatto di voler addossare all’Agenzia l’onere della prova dell’inerenza dei costi, ma ha ritenuto l’inerenza adeguatamente dimostrata dalla società, laddove l’Ufficio non ha fornito prova contraria utile ad infirmare tale dimostrazione; per altro verso, il giudice d’appello ha giustificato la congruità delle spese per l’acquisto dei palmari, in tal maniera implicitamente, ma inequivocabilmente, considerandole sindacabili.

2.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi proposti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da esaminare congiuntamente perchè connessi, con i quali la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata relativa all’inerenza delle spese sostenute, dolendosi del fatto che abbia valorizzato mere allegazioni difensive e non già prove, così violando l’onere della prova, sono inammissibili. Da una parte, là dove si appuntano sulla violazione dell’onere della prova, essi schermano col vizio di motivazione una censura di violazione di legge; dall’altra, allorquando fanno leva sulle suddette carenze della motivazione, finiscono col dolersi della sua insufficienza, benchè il testo rinnovato dell’art. 360, comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile, lo inibisca. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Va quindi esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez.un., n. 8053 e 8054/14, nonchè, tra varie, sez.un. n. 19881 del 2014). In particolare, per un verso l’omesso esame di elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra varie, Cass., ord. n. 2498/15 e ord. n. 13448/15); per altro verso, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 11892/16).

3.- Fondato è, invece, il quarto motivo, di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, là dove il giudice d’appello, in relazione alle spese dichiarate indeducibili, ha ritenuto ininfluente la lista dei movimenti IVA ed ha rimarcato l’inosservanza da parte dell’Agenzia dell’onere della prova.

La riproduzione in ricorso dello stralcio rilevante della sentenza di primo grado e dell’appello dell’Ufficio evidenzia che la parte aveva inteso provare l’inerenza dei costi contestati giustappunto mediante la produzione della lista dei movimenti iva. L’affermazione d’ininfluenza del documento da parte del giudice d’appello rende inintelligibile la decisione, che da un lato esclude la rilevanza del documento cui la contribuente assegnava rilievo probatorio e dall’altra esclude che l’Ufficio abbia provato alcunchè.

La mancanza di qualsivoglia logica bolla come apparente la motivazione resa sul punto, determinando l’accoglimento della censura ed il conseguenziale assorbimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, che ripropongono la medesima censura sub specie di vizi di motivazione.

4.- Infondato è il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale l’Agenzia censura la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 327c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello abbia violato le regole del giudicato, estendendo gli effetti di una sentenza resa tra altre parti e non ancora divenuta definitiva.

Il giudice d’appello, difatti, non ha affatto esteso gli effetti scaturenti da altra pronuncia, ma si è limitato a condividerla, esprimendo al riguardo una propria autonoma valutazione. La Commissione, difatti, oltre a sottolineare l’insussistenza dell’obbligo di forma scritta per il contratto stipulato fra la contribuente e la Timotet Viaggi, ha fatto leva sulla documentazione proveniente da quest’ultima a sostegno dell’effettività delle prestazioni.

5.- Queste considerazioni spogliano di ogni rilievo l’ottavo motivo di ricorso, che censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, 17 della sesta direttiva, art. 168 della direttiva n. 2006/112/CE, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, perchè il giudice d’appello avrebbe violato il criterio di riparto dell’onere della prova dell’esistenza dei fatti da cui scaturiscono costi deducibili ed avrebbe attribuito rilevanza decisiva a documenti prodotti in un altro giudizio da un soggetto estraneo a quello definito dalla Commissione. Difatti, da un canto, il giudice d’appello ha valutato documenti e non già malamente applicato la regola residuale derivante dall’inosservanza dell’onere probatorio; in relazione al secondo, nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. è predicabile, giusta il consolidato orientamento di questa Corte (vedi, tra varie, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 16), n. 5), (tra varie, Cass. 30 novembre 2016, n. 24434), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., sez.un., n. 8053/14).

6.- Ne derivano anche l’infondatezza del nono motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che deduce la nullità della sentenza perchè motivata per relationem ad altra sentenza, senza riportarne i passaggi fondamentali, poichè, come dinanzi precisato, il giudice d’appello ha svolto proprie autonome valutazioni, nonchè, per le ragioni dinanzi indicate sub 2., l’inammissibilità del decimo e dell’undicesimo motivo di ricorso, che propongono vizio di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria dei documenti valorizzati ed all’omessa considerazione degli elementi addotti dall’Agenzia.

7.-In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al solo quarto motivo di ricorso, con rinvio per esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, che regolerà anche le spese.

PQM

La Corte:

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto, dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il decimo e l’undicesimo motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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