Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10115 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21324/2016 proposto da:

Uniqa Life S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo

studio dell’avvocato Maggini Stefania, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lombardi Giancarlo, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., Gr.An., g.a.,

S.F., elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia Vecchia n.

691, presso lo studio dell’avvocato Leppo Marco Fabio, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7142/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dal signor G.P. nei confronti della Claris Vita Spa, costituita nel giudizio riassunto dagli eredi G., per ottenere lo svincolo di due polizze di investimento.

Contro la predetta sentenza gli eredi G. proponevano appello nei confronti della Uniqa Life Spa, indicandola come “già Claris Vita spa”.

Nella contumacia di “Uniqa Life spa (già Claris Assicurazioni Vita spa)”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 dicembre 2015, accoglieva il gravame dei G. e condannava la contumace “Uniqa Life spa (già Claris Vita spa)” al pagamento di Euro 14762,06, oltre interessi.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Uniqa Life spa; gli eredi G. resistono con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo che denuncia la nullità della sentenza impugnata, la ricorrente deduce che gli eredi G. erroneamente avevano citato in appello la Uniqa Life spa, qualificandola “già Claris Assicurazioni Vita spa”; che la Claris Vita spa, che era parte del rapporto sostanziale con il G., aveva modificato la propria denominazione sociale in Uniqa Previdenza spa in data 15 febbraio 2007, con effetto dall’1 aprile 2007; che la Uniqa Life spa (costituita il 16 giugno 2009) e la Uniqa Previdenza spa erano soggetti giuridici diversi e autonomi; che non era intervenuta tra loro alcuna successione nei rapporti sostanziali e processuali; che la sentenza impugnata era stata emessa nei confronti di un soggetto (Uniqa Life spa) del tutto privo di legittimazione passiva.

Al contrario, i controricorrenti eredi G. valorizzano il loro intento di convenire nel giudizio di appello la Claris Vita – Uniqa Previdenza (avendo la prima acquisito la denominazione sociale della seconda) e le strette relazioni esistenti tra Uniqa Previdenza spa e Uniqa Life spa, come dimostrato dalla intervenuta fusione delle due società; evidenziano che l’oggetto del giudizio riguardava il rapporto sostanziale tra il G. e la Claris Vita-Uniqa Previdenza; che Uniqa Life spa non aveva ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in appello, notificato al comune procuratore di Claris Vita spa – Uniqa Previdenza spa e Uniqua Life spa; che unico era l’amministratore delle due società.

Il ricorso è fondato.

Le considerazioni di rilievo “sostanziale” svolte nel controricorso non scalfiscono il fatto che con la sentenza impugnata la corte territoriale ha condannato un soggetto giuridico (Uniqa Life spa) diverso dal soggetto passivamente legittimato che, senza contestazioni, è la Claris Vita spa – Uniqa Previdenza spa, quale parte del rapporto sostanziale controverso.

Il fatto riferito dai controricorrenti – contestato dalla ricorrente Uniqa Life spa (che ha riferito di essere stata convenuta e di non essersi costituita nel giudizio di appello ritenendosi estranea ai fatti di causa) e contraddetto dalla sentenza impugnata che ha dato atto della mancata costituzione nel giudizio – che la stessa Uniqa Life spa non avrebbe ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in appello, non rileva al fine di sanare il difetto di legittimazione passiva che, al contrario, sarebbe aggravato dalla mancata partecipazione al giudizio della parte poi condannata.

Non è invero contestato che Uniqa Life spa e Claris Vita spa – Uniqa Previdenza spa siano soggetti giuridici diversi e autonomi, nè rileva che le due società (Uniqa Life spa e Uniqa Previdenza spa) si siano poi fuse, essendo ciò avvenuto in data 3 ottobre 2018, cioè dopo la proposizione dell’appello, anzi dopo la definizione del relativo giudizio.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, essendosi accertato il difetto di legittimazione del convenuto, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass., sez. un., n. 1912 del 2012).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non si devono liquidare le spese del giudizio di appello, nel quale la Uniqa Life spa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna i resistenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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