Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10115 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32768/2006 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G .B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO

Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLLINO

ANTONIO, DIEGO MARIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO FEA 4, presso lo studio dell’avvocato DI EUGENIO

SAIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAENGO Francesco giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/5/2006, depositata il 15/06/2006

R.G.N. 809/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Z.R., proprietaria di un fondo confinante con quello agricolo acquistato da M.L., vedeva accolta – con sentenza del Tribunale di Pordenone (4 ottobre 2004), confermata dalla Corte di appello di Trieste – la domanda di riscatto (avanzata ne 2001).

Il giudice di appello (sentenza del 6 luglio 2006) riteneva provato il requisito di coltivatrice diretta in capo alla Z., risultando accertata la partecipazione, sia pure minima e consistente in piccoli compiti ausiliari, della stessa all’interno dell’azienda familiare, atteso che – ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 31 – è necessario che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali attività di coltivazione del fondo, mentre non è necessaria l’esclusività o la preponderanza del lavoro del retrattante.

Inoltre, riteneva provata l’assenza di affittuari al momento della vendita, atteso che il contratto di affitto del M. era scaduto e che l’accertata continuità della coltivazione non era idonea a provare la persistenza del contratto di affitto, non univocamente riconducibile al tacito rinnovo del contratto, ma, in ipotesi, a comodato gratuito; mentre, solo l’affitto avrebbe potuto paralizzare l’azione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., con tre motivi, esplicati da quesiti. Ha resistito con controricorso la Z., che ha presentato memoria.

3. Con il primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, il ricorrente censura quella parte della sentenza che ha riconosciuto la qualifica di coltivatrice diretta alla retraente. Deduce la violazione delle disposizioni applicabili (L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, L. n. 817 del 1971, art. 7) nell’aver riconosciuto tale qualifica in presenza di una ridottissima capacità di lavoro della retraente, in ragione della età avanzata, ed in presenza di attività di lavoro che non contribuiscono allo stimolo e/o incremento della produttività dei fondo (terzo). Sotto il profilo motivazionale (primo), deduce il mancato rilievo attribuito: alla circostanza che l’orto è (secondo la ctu) di piccole dimensioni e lontano dal fondo oggetto di retratto; al carattere marginale delle attività svolte (raccolta erbacce, lavori con rastrello, taglio legna) rispetto alla normale attività agricola.

Le censure vanno rigettate.

La Corte di merito, con valutazione delle prove immune da vizi logici, ha ritenuto accertata la sussistenza della qualifica di coltivatrice diretta in capo alla retraente, considerando le concrete attività svolte nel loro complesso e in riferimento all’organizzazione del lavoro familiare. Conseguentemente, in riferimento alla specifica critica motivazionale del ricorrente, diventa irrilevante la lontananza dell’orto dal fondo in oggetto, atteso che l’attività agricola veniva comunque svolta anche nello stesso fondo, seppure con compiti marginali in ragione dell’età avanzata.

La censura in diritto, sinteticamente consistente nella misura e nella qualità dell’apporto del titolare della qualifica, occorrente rispetto al nucleo familiare, ritenuta idonea dal giudice del merito e criticata dal ricorrente, in quanto non corrispondente a quanto voluto dalla legge, è priva di pregio. Innanzitutto, rileva il silenzio del legislatore sul punto. La L. n. 590 del 1965, art. 31, si preoccupa, invece, di stabilire il carattere diretto e abituale dell’attività svolta dal coltivatore diretto (nel nostro caso il retraente, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7) in stretto collegamento con il nucleo familiare dello stesso. Piuttosto, con il prevedere che l’apporto del nucleo non debba essere inferiore a un terzo della forza lavorativa occorrente per la normale conduzione del fondo, conferisce rilievo al carattere familiare dell’impresa coltivatrice, all’interno della quale va inserito l’apporto del singolo. L’intento perseguito, infatti, è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima (da ultimo, su quest’ultimo profilo Cass. n. 1712 del 2010).

D’altra parte, la giurisprudenza della Corte è univoca nel ritenere che la qualità di coltivatore diretto deve essere provata in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo (Cass. n. 21621 del 2007) e non attribuisce rilievo alla cancellazione dagli elenchi degli iscritti per i contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età, ma all’effettivo esercizio dell’attività agricola con lavoro proprio e della propria famiglia (Cass. n. 7445 del 2001). Così come, a condizione che l’attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo, non ritiene che abituale significhi in forma professionale e preponderante rispetto ad altre attività, sempre che la forza lavoro sua e della sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente (Cass. n. 5673 del 2003, Cass. n. 1107 del 2006).

4. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizi motivazionali relativi alla ritenuta non esistenza del contratto di affitto in capo al M.. Sostanzialmente, secondo il ricorrente, dall’accettata continuità nella coltivazione del fondo, si sarebbe potuto presumere il rinnovo del contratto di affitto considerando altre risultanza probatorie, quali l’aver retribuito un dipendente, l’aver presentato domanda di contributi agricoli. Circostanza, che sarebbero state trascurate, invece, dal giudice di merito.

Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis.

Infatti, il ricorso non riproduce i documenti di cui lamenta l’omesso esame, nè indica se gli stessi siano stati prodotti nel giudizio di merito oltre alla sede del fascicolo di merito in cui siano rinvenibili (Cass. s.u. n. 7161 del 2010).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna M.L. al pagamento, in favore di Z.R., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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