Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10114 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10114 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13914-2009 proposto da:
ALIMI LAKHDHAR C.E. LMALHD67A07Z352A, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato LAMERICO MENICHELLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
contro

934

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.E. 80078750587,

in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 18/05/2015

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

avverso la sentenza n. 1689/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 03/06/2008 R.G.N. 4512/200q;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

– resistente con mandato –

n. 22

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’assicurato in epigrafe, operaio agricolo a tempo determinato, convenne
in giudizio l’Inps, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla
riliquidazione dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1998, alla

Provincia di Foggia, anziché in base al salario convenzionale rilevato nel
1995 e non più incrementato negli anni successivi; la domanda venne
accolta dal Giudice di prime cure e l’Inps propose gravame eccependo la
non computabilità nella retribuzione di riferimento del TFR.
La Corte d’Appello di Bari accolse il gravame e, sul rilievo
dell’intempestiva proposizione del ricorso giudiziario, per essere
maturata la decadenza di cui all’art. 47 dpr n. 639/70, come interpretato
dall’art. 1, coma 1, dl n. 103/91, convertito in legge n. 166/91, rigettò
la domanda introduttiva.
Avverso

la suddetta sentenza della Corte territoriale, il predetto

assicurato ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato Inps ha depositato delega rilasciata in calce al ricorso
notificato, partecipando alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale

abbia ritenuto l’intervenuta decadenza sostanziale benché la relativa
eccezione, già disattesa in prime cure, non fosse stata oggetto di
specifico motivo d’impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale
abbia ritenuto l’applicabilità alla fattispecie, di riliquidazione di un
trattamento previdenziale già riconosciuto, dell’anzidetta decadenza
sostanziale.

stregua della retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva della

2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento

del primo.
Questa Corte con sentenza n. 7245/2012, ha confermato quanto già ritenuto
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12720/2009, in base alla quale

“La

decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 – come

modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta
ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla

prestazione

previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta
prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come
avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di
calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia
disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad
altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
L’indiretta conferma della correttezza del suddetto orientamento
ermeneutico proviene dallo stesso legislatore che, con l’art. 38, comma 1,
lett. d), dl n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, ha aggiunto al
citato art. 47 un ultimo coma, del seguente tenore:
previste daicommi

che

“Le decadenze

precedono si applicano anche alle azioni

giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni
solo in parte o il pagamento di accessori

riconosciute

del credito. In tal caso il

termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero

dal pagamento della sorte”,

precisando al quarto comma che “Le

disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai

2

interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con

giudizi pendenti in primo
presente decreto”;

le ricordate disposizioni legislative depongono, in

definitiva, per l’inapplicabilità dell’art. 47 dpr n. 639/70, prima delle
integrazioni apportate dal citato art. 38 dl n. 98/11, al caso di
richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente
riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
3.

Esclusa la decadenza dalla proposta azione giudiziaria e cassata,

quindi, per tale ragione, la sentenza impugnata, sussistono le condizioni
per decidere la causa nel merito (art. 384, comma 2, cpc), ancorché la
Corte territoriale non si sia pronunciata sui motivi d’appello, per avere
dichiarato la decadenza in virtù dell’applicazione del criterio della
ragione più liquida, senza esaminare la spettanza del diritto oggetto di
lite, sicché si è in presenza non già di un giudicato implicito
sull’esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di un cosiddetto
assorbimento improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del
soggetto vittorioso in appello.
Ed invero la censura svolta in sede di gravame dall’Inps, per la sua
natura esclusivamente giuridica – involgendo l’astratta configurabilità
del diritto dell’operaio agricolo a tempo determinato alla inclusione
della c.d.

“quota di TFR”

nella retribuzione contrattuale utile per il

calcolo della indennità di disoccupazione – è stata risolta direttamente
da questa Corte con l’affermazione della insussistenza di un diritto di
tale contenuto (e della infondatezza, quindi, della domanda ad esso
relativa, così come proposta dall’odierna ricorrente), senza necessità di
attivare il contraddittorio mediante il meccanismo di cui all’art. 384,

3

4

grado alla data di entrata in vigore del

coma 3, cpc, tenuto conto del proprio consolidato orientamento nei
termini appena espressi (cfr,

ex plurimis,

Cass., nn. 200, 202, 11152,

18516/20112011; n. 8510/2012; nn. 9128, 10461, 15375/2013; nn. 1690,
1821/2014) e dell’intervento legislativo di cui all’art. 18, comma 18, di
n. 98/11, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/11, che ha vi

146/97 nel senso che

la retribuzione utile per il

calcolo delle

prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli

a

tempo

determinato, non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine
rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
4.

In definitiva, il ricorso va accolto, non ritenendosi applicabile nel

caso di specie la decadenza di cui all’art. 47 dpr n. 639/70, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto della domanda di inclusione della quota
di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.
La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo della
lite consigliano di compensare per intero fra le parti le spese
dell’intero processo.
P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione
4

agricola; compensa le spese dell’intero processo.

4

ha dato esplicito avallo autenticamente interpretando l’art. 4 dl.vo n.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015

-t Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA