Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10114 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5630/2016 proposto da:

B.R., D.N.C., F.A., R.P.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Clarizia Renato, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Lazio n. 20-c, presso lo studio dell’avvocato D’Onofrio Giuseppe

Alessio, rappresentati e difesi dall’avvocato Ronconi Paolo, giuste

procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 95, presso lo studio dell’avvocato Magrini Sabrina,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mengucci Mauro, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Lazio n. 20-c, presso lo studio dell’avvocato D’Onofrio Giuseppe

Alessio, rappresentati e difesi dall’avvocato Ronconi Paolo, giuste

procure in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

Consorzio Edilizio Il Pentagono S.c.a.r.l., in Liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Portuense n. 104, presso il Dott. Trinca Fabio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Lucenti Luca, giusta procura in

calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede che Codesta

Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale e

rigettare il ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 17 marzo 2008, condannava i signori B.R., D.N.C., R.P. e F.A., nella qualità di amministratori e/o componenti degli organi di controllo del Consorzio edilizio Il Pentagono e di tre società cooperative collegate alla prima, a corrispondere a numerosi soci, signor A.M. ed altri indicati in epigrafe, il complessivo importo di Euro 2122252,56, avendoli giudicati responsabili di comportamenti illeciti posti in essere nei loro confronti, quali soci prenotatati o assegnatari di alloggi popolari.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 12 agosto 2015, rigettava i gravami proposti, in via principale, dagli originari convenuti e, in via incidentale, dalla signora P.A.M..

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i signori B., D.N., R. e F. e, in via incidentale, la signora P.; i signori A. ed altri hanno resistito con controricorso.

Con ordinanza in data 8 novembre 2020, questa corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio “Il Pentagono”, il quale ha depositato controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno presentato ulteriori memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto eccepito dal consorzio “Il Pentagono”, l’atto di integrazione del contraddittorio è tempestivo e rispettoso del disposto dell’art. 371 bis c.p.c., riportando nella sua interezza il ricorso principale, senza necessità di trascrivere il ricorso incidentale e i controricorsi.

Il primo motivo del ricorso principale, che denuncia “omesso esame della documentazione che ha formato oggetto di discussione ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5”, è articolato in due censure che investono le questioni della molteplicità di cariche assunte negli anni dai ricorrenti all’interno del consorzio “Il Pentagono” e delle cooperative ad esso partecipanti e del relativo conflitto di interessi. In particolare, con la prima censura si imputa alla corte territoriale di non avere esaminato la documentazione che evidenziava come non vi fosse stato alcun avvicendamento delle medesime persone nelle cariche di amministratori e sindaci delle cooperative consorziate e nelle corrispondenti cariche del consorzio, avvicendamento che si assume, in ogni caso, irrilevante nella prospettiva del nesso causale con il danno sofferto dai soci, tanto più che il compenso in percentuale dei lavori appaltati era previsto nello statuto; la seconda censura concerne il tema del conflitto di interessi e della sua rilevanza ai fini della causazione del danno ai soci, contestandosi la mancanza di motivazione al riguardo.

Il motivo è inammissibile.

La censura all’avvicendamento nelle cariche sociali non è assistita dal requisito di autosufficienza, in quanto, come rilevato dal Procuratore Generale, deduce la pretermissione di un documento (n. 8) dal quale emergerebbe l’infondatezza del giudizio di indebito avvicendamento nelle cariche sociali, senza riportare il tenore testuale di tale documento, nè indicare in quale momento processuale esso sarebbe stato prodotto nel giudizio, con la conseguenza di non consentire a questa Corte di vagliarne la decisività. Si deve aggiungere che sulla questione del cumulo delle cariche di amministratore e sindaco il pertinente (primo) motivo di appello formulato dai ricorrenti principali è stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., statuizione non specificamente censurata in questa sede, essendosi i ricorrenti limitati a riproporre l’argomento della pretermissione del documento sopra menzionato.

Inammissibile è anche la censura relativa al conflitto di interessi e al nesso causale, la quale si risolve in una richiesta di complessiva rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito, come risulta dalle diffuse argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (a pag. 8 e 9), la quale ha illustrato le ragioni della responsabilità dei convenuti per il maggior prezzo corrisposto dagli assegnatari rispetto a quello prospettato al momento della prenotazione degli alloggi.

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia “omesso esame della documentazione che ha formato oggetto di discussione ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., art. 360 c.p.c., n. 5”, consiste in diverse doglianze riguardanti il mancato esame del contenuto del modulo di prenotazione e del verbale di consegna degli alloggi, da cui risultava che i soci erano stati edotti che il prezzo indicato era solo orientativo e suscettibile di aumento; il mancato esame della relazione tecnica del progettista e del direttore dei lavori, ove si dava giustificazione dell’aumento del costo dell’appalto, avendo la corte di merito sbrigativamente disconosciuto che gli amministratori convenuti avevano operato un adeguato controllo sulla lievitazione, comunque non eccessiva nè anomala, dei costi dell’appalto; dei documenti contrattuali e della perizia del c.t.u., che dimostravano che le fondazioni non erano state pagate due volte, e del prospetto delle cariche sociali delle cooperative, dalle quali risultava che i convenuti non avevano cumulato le cariche di amministratori e sindaci.

Il motivo è inammissibile.

Anche in tal caso si fa riferimento ad atti e documenti senza riportarne il contenuto testuale e senza specificamente individuare le argomentazioni della sentenza impugnata che si ritengono viziate, nè illustrare specificamente le ragioni del dissenso, e si ripropone la questione già discussa del cumulo delle cariche sociali. La Corte territoriale (a pag. 5-6, 8-9 della sentenza impugnata) ha analiticamente argomentato a proposito della lievitazione dei prezzi degli alloggi per ragioni riconducibili ai comportamenti negligenti degli amministratori e non alle dinamiche del mercato; inoltre ha evidenziato “la (loro) grave negligenza (per) non avere controllato che il costo delle fondazioni era già compreso negli originari contratti di appalto del 1987 e 1988 e che l’aumento corrisposto ai soci per tale voce richiesto nel contratto del 1993 non era dovuto”. Si tratta di apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, non essendo stati attinti da idoneo mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella ristretta accezione introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del 2012 (D.L. n. 83, conv. in L. n. 134, art. 54, comma 1, lett. b).

Con il ricorso incidentale la signora P. aderisce ai motivi del ricorso principale e formula un motivo che deduce violazione e falsa applicazione degli arti. 2395, 2306 e 2043 c.c., per la mancata valutazione dell’assenza del nesso causale tra le condotte che le erano addebitate e il danno subito dai soci.

Il suddetto motivo è inammissibile.

In primo luogo, esso non è preceduto dall’esposizione sommaria dei fatti di causa che è prescritta per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 e costituisce requisito anche del controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l’art. 370 c.p.c. (per il controricorso) e l’art. 371 c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l’art. 366. c.p.c. (Cass. n. 14474 del 2004). Il ricorso incidentale in esame si limita a fare rinvio ai motivi di impugnazione posti a fondamento del ricorso principale ma non all’esposizione dei fatti contenuta nel predetto ricorso, tanto più che il mero rinvio all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale potrebbe integrare il requisito previsto dal citato art. 366, solo quando – contrariamente a quanto avvenuto nella specie – nel contesto dell’atto di impugnazione incidentale si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di utilizzazione di altre fonti (Cass. n. 18483 del 2015, n. 76 del 2010), in particolare con riferimento alla specifica posizione assunta dalla signora P. nella vicenda controversa e nel giudizio.

In secondo luogo, il motivo non contiene specifiche censure avverso la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, con la quale la corte territoriale ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello formulati dalla P. in via incidentale, che riguardavano le questioni dell’omessa predisposizione di un piano per i mutui agevolati, della legittimazione delle parti e della mancata valutazione della giovane età della P. all’epoca dei fatti di causa. Nè la P. precisa se e in che termini abbia censurato in grado di appello la decisione del tribunale in relazione alla questione del nesso causale, la quale nel presente giudizio risulta dunque nuova. Il motivo si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi esaminati dai giudici di merito, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede.

In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, e i controricorrenti A. ed altri e “Il Pentagono”.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi; condanna i ricorrenti in via principale e incidentale, in solido, alle spese liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi, in favore di A. ed altri e del consorzio “Il Pentagono”.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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