Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10114 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27849/2006 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GRECO Giovanni in 73100 LECCE, Piazza Mazzini

56, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LECCE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore On.le

P.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE SALVO Maria Luisa giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE SPECIALIZZ. AGRARIA, emessa il 06/02/2006, depositata il

11/04/2006 R.G.N. 963/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato BALDASSARRE FRANCESCO (per delega dell’Avv. DE SALVO

MARIA LUISA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 29 giugno 2005 il Tribunale di Lecce-sezione specializzata agraria, pronunciata nei confronti di V. G., succeduto nel processo all’affittuario V.T., nelle more deceduto, in qualità di suo erede, ha dichiarato cessato alla data del 12 settembre 2000 il contratto di affitto di un terreno già di proprietà dell’IPAB “Istituto Provinciale Femminile Principe Umberto” di Lecce concesso in affitto al V.T., condannando il resistente all’immediato rilascio del predio; ha respinto la domanda del Comune di Lecce, succeduto con decreto regionale alla IPAB, volta ad essere risarcito del danno subito per il ritardato rilascio; ha accolto, per quanto di ragione, la riconvenzionale dell’affittuario, ritualmente formulata per conseguire l’indennità relativa agli apportati miglioramenti, ritenendo indennizzabili solo alcune delle opere descritte e valutato dall’officiato CTU ed ha condannato il Comune a corrispondere al V. la somma di Euro 12.280,00, oltre interessi legali dalla data della valutazione – 6 maggio 2003 – al soddisfo.

Sul gravame del V. la Corte di appello di Lecce-sezione specializzata agraria – con l’11 aprile 2006 ha confermato la impugnata sentenza.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il V., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Lecce.

Nella pendenza del ricorso ed esattamente il 9 marzo 2011 le parti costituite depositavano formale rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione delle relative opere.

Presone atto al Collegio non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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