Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10112 del 18/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10112 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Patti con ordinanza n. RG. 100597/2011 depositata 12/805/2015 sul
procedimento pendente tra:
SCA Mi CARMELA;
AGENZIA DELLE ENTRATE S. AGATA di MILITELLO;
sulle conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. LUIGI CUOMO
che chiede che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile,
con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA
FATTO E DIRITTO
11 Tribunale di Patti ha proposto regolamento di competenza di ufficio
esponendo che:

ASob

Data pubblicazione: 18/05/2016

1.- Carmela Scadi aveva adito il giudice del lavoro per ottenere
l’annullamento delle sanzioni amministrative irrogatele in relazione
all’impiego di lavoratori irregolari.
2.- che il giudice del lavoro aveva trasmesso gli atti al Presidente del
Tribunale per la trasformazione del rito e l’assegnazione al giudice

dall’art. 409 c.p.c..
3.- che il giudice del Tribunale di Patti al quale era stata trasmessa la
causa riteneva a sua volta che la controversia si dovesse svolgere
davanti al giudice del lavoro e che, pur in presenza di una mera
translatio iudieli la questione di competenza dovesse essere risolta dalla
Cassazione in sede di regolamento di competenza da proporsi ai sensi
dell’art. 45 c.p.c.
Trasmessi gli atti alla Corte di cassazione, le parti del giudizio, pur
notiziate dell’istanza di regolazione, non hanno svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
sul rilievo che la ripartizione delle funzioni tra sezioni lavoro e sezioni
ordinarie dello stesso Tribunale rientrano nella distribuzione interna
degli affari giurisdizionali e non comportano l’insorgenza di una
questione di competenza.
Il regolamento è effettivamente inammissibile, siccome proposto al di
fuori di qualsiasi presupposto.
Difetta infatti un qualunque previo formale provvedimento
giurisdizionale, sentenza ovvero provvedimento che, pur avente una
forma diversa, sia comunque emesso da un organo giudicante,
istituzionalmente fornito del potere di accertare e dichiarare la propria
competenza con statuizione capace di acquistare efficacia definitiva, con
cui altro giudice abbia declinato la propria competenza per materia o per

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civile sul rilievo che la controversia non rientrava tra quelle previste

territorio inderogabile (cfr. Cass. 5 agosto 1996, n. 7145; Cass. 20
febbraio 1991, n. 1814; Cass. 24 gennaio 1979, n. 521).
Nella specie il Tribunale del lavoro di Patti, preventivamente adito, lungi
dal pronunciare la propria incompetenza e sul presupposto che quella
posta dall’Agenzia delle Entrate di Sant’Agata Militello fosse solo una

all’interno dello stesso ufficio giudiziario, si è limitato a trasmettere gli
atti al Presidente del Tribunale il quale ha, con provvedimento
amministrativo, effettuato tale regolazione.
D’altro canto con riguardo a diversi magistrati dello stesso ufficio non si
configura mai una questione di competenza, ma, al più, si determina la
necessità di una ripartizione interna degli affari, insuscettibile di inficiare
i provvedimenti conclusivi.
La ripartizione degli affari interni ad un medesimo ufficio giudiziario
non comporta mai né questione di competenza ( per tutte, v.: Cass., 21
dicembre 2012, n. 23889;

CaSS.

20 luglio 2012, n. 12741; Cass. 22

novembre 2011, n. 24656; Cass. Sez, Un., 31 ottobre 2008, n. 26296;
Cass. 30 marzo 2003, n. 5368) né vizio di costituzione del giudice.
Quest’ultimo è ravvisabile quando gli atti giudiziali siano posti in essere
da persone estranee all’ufficio e non investite della funzione esercitata e
non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione fra i giudici di

pali funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio
giudiziario, anche se non siano state osservate le disposizioni previste al
riguardo dal

codice di

procedura civile ovvero dalle norme

sull’ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13 dicembre 1999, n. 13980;
Cass. 12 novembre 2001, n. 14006; Cass. 5 aprile 2003, n. 5376; Ca.ss. 7
aprile 2006, n. 8174 nonché la già citata Cass., 21 dicembre 2012, n.

23889).
In conclusione, e per le ragioni esposte il regolamento deve essere
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questione concernente la distribuzione degli affari giurisdizionali

dichiarato inammissibile;
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo
stato il regolamento proposto di ufficio e non avendo svolto le parti
alcuna attività in questa sede.

PQM

Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2016

6._

Il Presidente

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

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