Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10112 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10112 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19730-2011 proposto da:
IPPOLITI

MARCO

(c.f.

PPLMRC63P01H501H),

nella

qualità di legale rappresentante della AMUSER
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 09/05/2014

TIRSO 26, presso l’avvocato BORIA PIETRO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
2014

ricorso;
– ricorrente –

465

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

1

ROMA;
– intimata db

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 20/02/2014 dal Consigliere

2

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La s.p.a. muser ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – contro il decreto del Tribunale
di Roma (depositato il 4 maggio 2011) con il quale è
stata dichiarata inammissibile la sua proposta di
concordato preventivo.

a

Tale proposta prevedeva, in particolare, l'”integrale
soddisfacimento dei creditori privilegiati “attraverso la
liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in
attivo in un arco temporale non superiore ai 4 anni “.
Il Tribunale con provvedimento del 16.03.2011 aveva
rilevato che il pagamento per intero dei creditori
privilegiati attraverso la liquidità generata dalle
dismissioni realizzabili in attivo in un arco temporale
non superiore ai quattro anni, ovvero con un pagamento
dilazionato nel tempo non era consentito atteso che i
crediti privilegiati sono sottratti alla deliberazione
per l ‘approvazione della proposta concordataria proprio
sul presupposto che il loro soddisfacimento per intero
renda non opportuna la loro partecipazione al voto a meno
che non ritengano di rinunziare al privilegio, e che
pertanto, in assenza di un espresso consenso alla
dilazione essi debbono essere soddisfatti nell’immediato.
Pertanto, la s.p.a. Amuser aveva provveduto ad integrare
il proprio Piano di concordato dichiarandosi disponibile
a corrispondere ai creditori privilegiati gli interessi e
chiedendo, in alternativa o in via cumulativa, che i
3

creditori privilegiati fossero ammessi al voto per
esprimere il parere sulla dilazione.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale – per quanto
ancora interessa – ha ritenuto che il soddisfacimento
dei creditori privilegiati mediante somme ricavate dalla

liquidazione dei beni ceduti, e quindi, in un arco
temporale non esiguo, rendeva la proposta in contrasto
con il principio per cui il pagamento dei crediti
privilegiati deve essere immediato e non può essere
dilazionato. L’art. 160, secondo comma, 1. fall. consente
una riduzione solo quantitativa della soddisfazione da
offrire ai creditori muniti di cause di prelazione non
anche che tali creditori possano essere soddisfatti in
tempi dilazionati. Inoltre, non era ammissibile il voto
4

dei creditori privilegiati in forza dell’art. 177 1.
fall., che prevede tale possibilità solo in caso di
rinuncia al privilegio ovvero nell’ipotesi di
soddisfazione non integrale dei privilegiati.
1.1.- Il P.M. intimato non ha svolto difese.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
o falsa applicazione dell’art. 160, comma 2, 1. fall. In
sintesi deduce che, se tale norma consente una riduzione
“quantitativa” della soddisfazione da offrire ai
creditori privilegiati allo stesso modo ne dovrebbe
essere consentita la soddisfazione integrale benché “con
notevole dilazione nel tempo”, essendo equiparabili le
due situazioni.
4

-

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o
falsa applicazione dell’art. 177, comma 2, 1. fall.
Deduce che il tribunale avrebbe erroneamente applicato il
secondo comma dell’art. 177 1. fall., che prevede il
diritto di voto dei creditori privilegiati di cui sia

prevista l’integrale soddisfazione solo nell’ipotesi di
rinuncia anche parziale al privilegio laddove avrebbe
dovuto applicare il terzo comma delle medesima
disposizione, il quale prevede che i creditori
privilegiati di cui è prevista la soddisfazione parziale
sono equiparati ai chirografari – ai fini del voto – per
la parte del credito non soddisfatta. Talché i
privilegiati ai quali è proposta l’integrale
differita

ma

soddisfazione andrebbero equiparati ai

privilegiati non integralmente soddisfatti e ammessi al
voto.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di
motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato
non tiene conto della modifica della proposta, che
prevedeva la corresponsione degli interessi legali ai
creditori privilegiati per il periodo di dilazione del
pagamento. La corresponsione degli interessi farebbe
ritenere che i privilegiati non subiscano alcun
“depauperamento del proprio credito”.
3.- Il collegio osserva, in via preliminare, che, poiché
non risulta che la ricorrente sia stata dichiarata
fallita, il ricorso può essere esaminato (Cass. nn.
5

21901/2013;

21860/010; 13817/011; 8186/010).

4.- Le questioni poste con il ricorso possono essere così
riassunte: a) se sia ammissibile una proposta di
concordato preventivo che preveda il pagamento

affermativo, se i creditori predetti abbiano diritto di
voto nel concordato, in quanto equiparabili ai creditori
privilegiati non soddisfatti integralmente; 3) in ipotesi
di riconoscimento del diritto al voto, quale sia la
misura del credito in relazione alla quale computare il
diritto di voto; 4) l’incidenza sul meccanismo delineato
sub 3) dell’eventuale riconoscimento di interessi legali
in favore dei creditori privilegiati soddisfatti con
notevole dilazione rispetto ai tempi tecnici della
procedura.
4.1.- E’ noto che la tesi affermativa, in relazione al
primo quesito, è tratta dall’intervento del Legislatore,
il quale con la riforma dell’art. 160 1. fall. – operata
con il d.lgs. n. 169/2007 – ha ora espressamente previsto
che <>. Coerentemente, poi, il nuovo art. 177,
coma 3, l. fall. prevede che, ai fini della
legittimazione al voto, «i creditori muniti di diritto

di prelazione di cui la proposta di concordato prevede,
ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte
residua del credito».
Per converso, nel regime previgente anche i creditori
muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o
non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto
salvo che avessero rinunciato alla prelazione. Inoltre,
l’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo
postulava l’integrale pagamento dei crediti privilegiati
immediatamente dopo l’omologazione del concordato, sia
perché l’art. 160 della legge fallimentare nel
condizionare la proposta di concordato al pagamento,
entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di
dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche
per il pagamento degli interessi – implicitamente
presupponeva l’immediato pagamento dei crediti
privilegiati, sia perché solo l’obbligo dell’immediata
soddisfazione di tali crediti giustificava l’esclusione
dei creditori privilegiati dal voto per l’approvazione
del concordato e la necessità per partecipare ad esso,
della loro rinunzia alla prelazione (Sez. l, n.
7

12632/1992; Sez. 1,

n. 6901/2010).

D’altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura
innovativa e, dunque, non interpretativa, era
perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella
Relazione illustrativa del d.lgs. c.d. “correttivo” è

esplicitata la ragione dell’innovazione evidenziandosi
che «la normativa precedentemente in vigore non
consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a
differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito
di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in
percentuale dei creditori privilegiati, neppure con
riferimento a quella parte del loro credito destinata a
rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al
presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il
privilegio cade.
Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente
il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di
eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto
al concordato fallimentare, prevedere che anche la
proposta di concordato preventivo possa contemplare il
pagamento in percentuale dei creditori privilegiati,
semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia
inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di
vendita dei beni sui quali il privilegio cade>>.
La conferma della tesi favorevole all’ammissibilità della
dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata
correttamente tratta, tra l’altro: a) dall’art. 182 ter
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1. fall., in tema di transazione fiscale, il quale
consente espressamente il pagamento, non solo in
percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi
muniti di privilegio e, per taluni di essi, “soltanto”
quello dilazionato; b) dall’art. 186 bis, comma 2, lett.

c), 1. fall. (introdotto con d.l. n. 83/2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) secondo il
quale, nel concordato con continuità aziendale, <>.
Qui l’esclusione del diritto di voto – con una sorta di
“moratoria” coatta paragonabile a quella di cui
all’abrogato istituto dell’amministrazione controllata vale come conferma – a contrario, per i concordati senza
continuità aziendale – del principio generale sancito
dall’art. 177, comma 3, 1. fall., secondo il quale <>.
Ora, anche alla luce delle finalità perseguite dal
9

Legislatore con il decreto c.d. correttivo, così come
esplicitate nella Relazione, non vi è chi non veda che,
se la regola generale è quella del pagamento non
dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento
dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella

imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa
liquidazione, in caso di concordato c.d. «liquidativo>>)
equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a
causa della perdita economica conseguente al ritardo
(rispetto ai tempi “normali”) con il quale i creditori
conseguono la disponibilità delle somme ad essi
spettanti.
La determinazione in concreto di tale perdita (rilevante
ai fini del computo del voto dei privilegiati)
costituisce, ovviamente, accertamento in fatto che il
giudice del merito dovrà compiere, alla luce anche della
relazione giurata ex art. 160, comma 2, 1. fall. e
tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori
e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati
nell’ipotesi di soluzione alternativa al concordato,
oltre che del contenuto concreto della proposta nonché
della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e
55 1. fall. (richiamata dall’art. 169 1. fall.).
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e, per
l’applicazione dei principi innanzi esposti – cassato il
decreto impugnato – deve essere disposto il rinvio al
Tribunale di Roma, in diversa composizione.
,

10

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia per
nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione.

febbraio 2014

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20

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