Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10112 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22198/2006 proposto da:

A.E. (OMISSIS), D.N.A.

(OMISSIS), A.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio

dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

INFRASCA ADRIA Stella giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A. (OMISSIS), A.F.

(OMISSIS), A.A. (OMISSIS) eredi di

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 167, presso lo studio dell’avvocato FONZI MARINA,

rappresentati e difesi dall’avvocato FONZI Giorgio giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 167/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 9/2/2006, depositata il 18/03/2006, R.G.N. 1352/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 luglio 2004 il GOA della sezione stralcio del Tribunale di Ascoli Piceno accertava e dichiarava che A.M. vantava un diritto di prelazione quale coltivatore-confinante sui beni oggetto del rogito notaio Caserta del 24 aprile 1990 e, rinvenendone i presupposti di legge-soggettivi ed oggettivi, riteneva legittimo il riscatto agrario dei fondi di cui all’indicato rogito, stipulato dai convenuti L.M.C., S.S., A.E., D.N.A., A.L..

Avverso la sentenza di primo grado proponevano gravame principale A.E., D.N.A., A.L. e gravame incidentale A.M., affinchè il giudice dell’appello statuisse che la sua proprietà fosse confinante con il fondo posto in vendita perchè contiguo fisicamente e materialmente con il suo.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 18 marzo 2006 rigettava l’appello principale, accoglieva l’incidentale e confermava nel resto.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione A.E., A.L. e D.N.A., affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso P.A., A.F. e A.A., rispettivamente vedova di A.M. ed eredi di questi, nelle more deceduto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul primo punto oggetto del giudizio), in estrema sintesi, i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice dell’appello abbia considerato contiguo il fondo dell’ A. sulla base della planimetria dell’UTE di Ascoli Piceno, dell’espletata CTU, perchè non sarebbe stato accertato se l’esistenza di una strada, per sua natura, dimensioni ed altre caratteristiche costituisse ostacolo alla prelazione.

La doglianza è in parte inammissibile perchè manca del necessario momento di sintesi, così come previsto ex art. 366 bis c.p.c., dall’altro è infondata, in quanto, ed è sufficiente leggere la sentenza impugnata, il giudice dell’appello si è fatto carico di esaminare approfonditamente i documenti versati in atti e sulla base di giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1244/95) ha accolto la doglianza proposta in via incidentale dall’ A..

Del resto il motivo attiene ad una tipica quaestio facti che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

2.-Con il secondo motivo (violazione di legge in riferimento alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e della L. n. 590 del 1965, art. 8) assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe violato lo spirito e lo scopo della normativa in materia.

In realtà, sotto l’enunciato errore di diritto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione e, peraltro, il quesito non appare congruo, richiedendo a questa Corte una risposta sulla valutazione operata dal giudice dell’appello su circostanze di fatto.

D’altra parte, non risponde al vero che la pretesa set-aside sia sintomo di incuria ed il giudice dell’appello anche sulla base dei testi ha potuto affermare la persistenza dell’attività lavorativa dell’ A. e della di lui moglie nella coltivazione del fondo con trattori e mezzi meccanici in loro possesso.

3.-Il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sulla ritenuta capacità lavorativa della famiglia A.) ed il quarto motivo ( sul punto si eccepisce anche la violazione di legge in riferimento alla L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31) possono essere trattati congiuntamente.

Essi vanno disattesi, perchè il terzo è in parte ripetizione del primo e manca il momento di sintesi.

Il quarto concerne anch’esso una tipica quaestio facti, malgrado sia enunciato sotto il profilo dell’errore di diritto.

4.-Il quinto motivo sulle spese è inammissibile perchè genericamente formulato.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e i ricorrenti vanno condannati alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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