Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10111 del 29/04/2013
Civile Decr. Sez. 6 Num. 10111 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 28647-2012 proposto da:
LOSEGO CINZIA LSGCNZ63D42Z112T la quale agisce
personalmente nonché quale erede legittima del padre
Losego Luigi ed inoltre LOSEGO GIUSEPPE e COLOTTO
ANTONIA i quali agiscono anch’essi quali eredi
legittimi di Losego Luigi del quale erano
rispettivamente foglio e moglie, elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso lo
studio dell’avvocato MONDELLI DONATO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MESTROVICH PAOLO, PREGAGLIA ROBERTO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Direttore Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
Data pubblicazione: 29/04/2013
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
ANDO’ DARIO,
UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO – SOCIETA’ CONSORTILE
A RL;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 2580/2011 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA del 12.10.2011, depositata il
05/12/2011.
nonchè contro
R.G. 28647-2012
Il Presidente
Losego Cinzía, Losego Giuseppe e Colotto Antonia difesi dagli avv.ti
Roberto Pregaglia, Paolo Strovich e Donato Mondelli, hanno proposto
ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
2580/2011 depositata il 5 dicembre 2011, nei confronti dell’INPS, che si
è costituito in giudizio, difeso dagli avv. Vincenzo Triolo, Antonietta
Coretti e Vincenzo Stumpo;
che è stata depositata nella cancelleria della Corte dichiarazione di
rinunzia sottoscritta sia dai ricorrenti personalmente (a margine
dell’atto di rinuncia) sia dall’avv. Pregaglia, accettata dal dott. Luca
Sabatini, direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito, nonché
dai difensori dell’istituto sopra nominati;
che le dichiarazioni di rinunzia e di accettazione della stessa
presentano i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; dispone che del
presente decreto sia data comunicazione ai difensoré. delle parti
costituite e li avvisa che nel termine di giorni dieci dalla
comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il l ° aprile 2013
Il Presidente
Ritenuto: