Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10111 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Aser s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv.
Di Benedetto Pietro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
Pac 2000 società Cooperativa, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Ferrari n. 2, presso lo
studio dell’avv. Stefanori Angelo, dal quale è rapp.to e difeso
unitamente e disgiuntamente all’avv. Guglielmo Castaldo, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 71/2007/33 depositata il 1/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Psic 2000 società Cooperativa contro l’Aser s.r.l. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante F accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 427/57/2004 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione smaltimento rifiuti 2001.
Il ricorso proposto dall’Aser s.r.l. si articola in tre motivi.
Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3. Erroneità ed illogicità manifesta. La CTR avrebbe erroneamente affermato che la decisione dei primi giudici fosse meritevole di riforma in ragione della ritenuta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3. Formula il quesito: “se sia legittima la sentenza con la quale il giudice si pronunci accogliendo, su uno specifico motivo di impugnazione, ritenendo con ciò assorbiti gli ulteriori profili dedotti dalla parte ricorrente a sostegno della richiesta di annullamento di un atto a contenuto impositivo.
La censura è inammissibile per la genericità del quesito di diritto.
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio. Nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia della Aser s.r.l..
La censura è infondata. L’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva (Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 07/02/2006).
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 3. Errore su un punto decisivo della controversia. Formula il quesito: dica il Supremo Collegio adito se assolva all’onere motivazionale l’avviso di accertamento Tarsu di contenuto conforme a quanto sul punto prescritto del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 3.
La censura è inammissibile per la genericità del quesito, privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), nonchè di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Pac 2000 s.c.a r.L, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Pac 2000 s.c. a r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.v. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010