Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10111 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21080/2006 proposto da:

A.F. (OMISSIS), A.M.

(OMISSIS), A.S. (OMISSIS), A.

G. (OMISSIS), A.P. (OMISSIS),

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

Francesco, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.S.;

– intimato –

sul ricorso 27279/2006 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso lo studio dell’avvocato BIANCO GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio CEMMI GIORGIO in

DARFO BOARIO TERME (BS) del 27/09/2006, REP. N. 104658;

– ricorrente –

contro

C.R., A.M., A.S.,

A.P., A.G., A.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 517/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 25/05/2005, depositata il

11/06/2005 R.G.N. 266/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato CARETTA FRANCESCO (per delega dell’Avv. D’AYALA

VALVA FRANCESCO);

udito l’Avvocato BIANCO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L.S., proprietario di fondi confinanti con quello agricolo acquistato dai signori A. ( M., P., G., F.) e da C.R. con atto del 1996, trascritto nel 1997, vedeva accolta – con sentenza del Tribunale di Brescia (n. 26 del 2000), confermata dalla Corte di appello di Brescia – la domanda di riscatto avanzata nel 1997.

Il giudice di appello, adito dagli A. e dalla C., riteneva: – a) assolto dal L. l’onere probatorio di non aver venduto fondi rustici nel biennio anteriore, sulla base di prove documentali, testimonianze valutate attendibili, assenza di ogni contestazione in primo grado rispetto alla affermazione del L., in atto di citazione, di non aver venduto; – b) provato che il fondo oggetto della compravendita non fosse condotto in affitto da Fo.Pa., al contrario di quanto sostenuto dagli acquirenti appellanti; risultando dal contratto di affitto prodotto dagli stessi (non opponibile al L. in mancanza di data certa), che comunque era stato stipulato solo sei mesi prima il rogito e, quindi, non almeno due anni prima; risultando dalle testimonianze assunte che la Fo. non aveva mai coltivato, che avevano coltivato i suoi fratelli, non si sa a quale titolo (sentenza dell’11 giugno 2005).

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli A. e la C., con cinque motivi.

Ha resistito con controricorso il L., proponendo ricorso incidentale con un motivo.

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

3. Il ricorso incidentale, logicamente preliminare, va rigettato.

Con esso è dedotto il vizio processuale (art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2) in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere motivo di appello proposto dai retrattari la mancata prova da parte del L. in ordine alla non alienazione di propri fondi nel biennio che aveva preceduto l’acquisto del fondo oggetto di riscatto, così decidendo nel merito nel senso del rigetto, con pronuncia extrapetitum; mentre, avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del motivo, proposto solo con la comparsa conclusionale, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza anche del requisito negativo.

La doglianza è priva di fondamento sulla base degli atti processuali. Da questi risulta (atto di appello p. 8) che l’impugnazione concerneva anche questo profilo. Invero, non può seguirsi la lettura che dell’atto di appello fa il controricorrente, il quale riconduce il riferimento al suddetto requisito ad una premessa costituente “un semplice inventario delle prove che, secondo gli appellanti, sarebbero state acquisite nel primo grado di giudizio”. A prescindere dalla non efficace attacco delle argomentazioni utili per contestare la sentenza di primo grado “Preliminarmente e prima di procedere all’esposizione dei motivi di censura…”, è indubbio che non avrebbe senso l’espressione “2) non è provato che il L., non ebbe ad alienare fondi…” usata nell’atto di appello, se gli appellanti stessero così ripetendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, atteso che, avendo questa accolto la domanda del L., aveva, invece, ritenuto provato che il L. non avesse alienato.

4. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, che censurano la ritenuta esistenza di prova in ordine al fatto negativo della mancata vendita da parte della Corte di merito, vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione.

Con il secondo, si deduce la violazione dell’art. 244 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice ritenuto provato il requisito negativo della mancata vendita di fondi nel biennio precedente sulla base di risultanze di prove testimoniali, inammissibilmente ammesse su fatti negativi, mentre il requisito deve provarsi mediante fatti positivi contrari e, nel nostro ordinamento, mediante certificazioni di trascrizione. Con il quarto, si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, in relazione alla valutazione della prova testimoniale sulla mancata vendita di fondi nel biennio precedente. Con il terzo, si censura la sentenza (artt. 2727 e 2729 c.c.) nella parte in cui ha presuntivamente ricavato dalla indicazione degli stessi immobili nella richiesta di indennità compensativa alla regione Lombardia, per gli anni dal 1994 al 1995, il fatto della mancata vendita nei due anni precedenti, atteso che tali richieste potevano essere presentate anche per fondi utilizzati a titolo diverso da quello di proprietario, oltre alla mancata copertura dell’anno 1997, rilevante rispetto alla notifica dell’atto di citazione.

Come si è detto (par. 1), nella sentenza, la ritenuta prova del requisito negativo della mancata vendita, oltre che su documenti e testimonianze, è fondata sulla mancata contestazione in primo grado.

Infatti, non può negarsi che – seppure con la tecnica della nota redazionale, certamente irrituale e non condivisibile nella redazione degli atti giudiziari – la Corte di merito (si v. nota 5 p. 5 della sentenza), ha rilevato che tale questione era stata sollevata solo con il gravame e che a fronte della precisa affermazione del L. (nell’atto di citazione) di non aver venduto fondi rustici nel biennio, gli appellanti non avevano avuto mai eccepito nulla, prima del gravame. Il giudice ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di legittimità la quale, qualificata quella prevista dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, come condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione, ritiene che, trattandosi di provare un fatto negativo, l’onere diviene attuale e concreto solo in quanto all’affermazione positiva di quel fatto faccia seguito una posizione della controparte di diniego del fatto stesso, sia pure sui piano meramente assertivo.

Atteso che i tre motivi di ricorso non censurano quest’ultima ratto decidendi, gli stessi sono inammissibili per difetto di interesse, poichè la decisione impugnata sopravviverebbe anche se, in ipotesi, gli stessi fossero accolti.

5. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata ammissione, senza motivazione della relativa ordinanza, della prova testimoniale, già rigettata in primo grado e riproposta in appello, in ordine alla sussistenza di un rapporto di affitto rispetto al fondo oggetto di riscatto.

Il motivo, rispettoso del requisito dell’autosufficienza, al fine di consentire alla Corte di valutare la decisività dei fatti da provare (Cass. sez. 6^, n. 17915 del 2010), merita accoglimento.

In effetti, il giudice del merito ha ritenuto provato che il fondo oggetto della compravendita non fosse condotto in affitto da Fo.Pa., sulla base di un contratto di affitto ritenuto inidoneo e della prova testimoniale articolata dal L. ed ammessa, in appello, dopo aver confermato (con ordinanza dell’11 giugno 2003), senza motivare specificamente, l’ordinanza del giudice di prime cure, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dagli acquirenti. In tal modo ha impedito agli acquirenti la prova in ordine alla sussistenza e durata dell’affitto del fondo.

Prova rilevante, se si considera che la giurisprudenza conferisce rilievo, non all’insediamento con una durata minima da rapportarsi al biennio, ma ad un insediamento stabile e non precario, la cui verifica è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 10227 del 2001, Cass. n. 1112 del 2006) .

Con il quinto motivo, viene denunciata contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice ritiene integrata la prova in ordine all’assenza sul fondo oggetto del riscatto di soggetti coltivatori affittuari, pur ritenendo accertato che il fondo era coltivato negli anni di interesse dai fratelli Fo., di cui ammette che non risulta accertato a che titolo; senza trarre, inoltre, dalla mancanza di prova sull’assenza di soggetti insediati le conseguenze collegate al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del retraente, sul quale incombeva. Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

6. Il giudice del rinvio, cui la causa è rimessa, liquiderà anche le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il quinto e inammissibili i restanti motivo del ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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