Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10110 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 21522 e 23602 del ruolo

generale dell’anno 2014, proposti da:

s.p.a. Eurotrade, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso (nel giudizio iscritto al n. 21522/14),

giusta procura speciale per notar V.P. di (OMISSIS), a

margine del ricorso, in calce al ricorso, dagli avvocati Claudio

Consolo, Paolo Tabellini e Livia Stilvini nonchè (nel giudizio

iscritto al numero 23602/14), giusta procura speciale autenticata

per atto notar V.P. di (OMISSIS) in calce alla memoria di

costituzione di nuovi difensori, dagli avvocati Elisabetta Angela

Bellotti e Livia Salvini, domiciliato presso lo studio Salvini, in

Roma, al viale Mazzini, n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione

depositata in data 7 marzo 2014, n. 5344;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

marzo 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi, previa riunione;

sentiti per la società l’avv. Elisabetta Angela Bellotti e per

l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate notificò alla società, per l’anno d’imposta 2005, un avviso di accertamento col quale recuperò ires, irap ed iva ed irrogò le conseguenti sanzioni relativamente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnò l’avviso, sostenendo che le operazioni in questione, consistite nell’acquisto di rottame ferroso dalle s.r.l. SG Metal ed Etro, fossero in realtà realmente avvenute e seguite dalla consegna delle merci. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, quella regionale respinse il successivo appello aderendo alla sentenza di primo grado e la contribuente impugnò la sentenza per cassazione. In vista dell’udienza di discussione dinanzi a questa Corte, la società depositò una memoria illustrativa con la quale invocò il diritto sopravvenuto introdotto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv., con modificazioni, con L. n. 44 del 2012, il quale, nel sostituire la L. n. 537 del 1992, art. 14, comma 4-bis, ha stabilito che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione dei soli costi e spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, escludendo il prospettato vizio di ultrapetizione e stabilendo che, al cospetto di meccanismi fraudolenti preordinati all’evasione fiscale, non è consentita la detrazione dell’iva.

Contro questa sentenza la società propone due distinti ricorsi per ottenerne la revocazione, il primo affidato e due motivi ed il secondo a tre, che illustra con distinte memorie, cui l’Agenzia delle entrate risponde in ambo i casi con controricorso. La ricorrente deposita altresì note d’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Le note di udienza depositate dalla società sono inammissibili. Ciò in quanto la pubblica udienza è stata fissata successivamente al 30 ottobre 2016, di modo che è applicabile il testo novellato dell’art. 379 c.p.c., a norma del quale “dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese”: l’anticipazione dell’intervento del pubblico ministero comporta che gli avvocati delle parti abbiano la possibilità di svolgere le proprie osservazioni già oralmente, sicchè si giustifica la soppressione della possibilità di presentazione delle “brevi osservazioni per iscritto” in precedenza contemplata dalla norma.

2.- Va disposta la riunione dei ricorsi, perchè concernenti la medesima sentenza.

3.- Il ricorso proposto per secondo va dichiarato inammissibile perchè allorquando è stato proposto la società aveva ormai consumato il proprio diritto d’impugnazione, giusta il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2568; 16 maggio 2016, n. 9993), secondo cui allorquando proponga il ricorso principale, il ricorrente non può ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso o aggiungerne di nuove mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria.

4.- I due motivi del ricorso principale, con i quali, in entrambi i casi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente deduce, rispettivamente, l’errore di fatto a suo dire consistito nell’omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere oggetto di specifica istanza formulata nelle memoria ex art. 378 c.p.c.menzionata in narrativa, a causa di una omessa o superficiale lettura delle memoria (primo motivo), nonchè nuovamente l’errore di fatto scaturente dall’omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, determinato dall’erronea supposizione dell’inesistenza di una disposizione, quale il D.L. n. 16 del 2012, art. 8 idonea a determinare la inesigibilità della pretesa fiscale (secondo motivo), sono inammissibili.

La ricorrente lamenta che la Corte non abbia letto la memoria o che, pur avendola letta, non ne abbia tenuto adeguatamente conto. Al riguardo si osserva innanzitutto che la narrativa della sentenza impugnata dà conto della presentazione della memoria di cui si discute; il che lascia presumere che la Corte ne abbia preso visione e che quindi l’abbia letta. Circostanza, questa, che esclude in radice l’astratta configurabilità della svista percettiva dedotta a fondamento dell’errore revocatorio. Quanto, poi, alla dedotta superfiiciale lettura dell’atto, va ribadito, come anche di recente questa Corte ha precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). Statuizioni, queste, a maggior ragione applicabili con riguardo ad analogo errore relativo alla memoria.

5.- Anche, tuttavia, se la denunciata svista fosse stata realmente esistente, l’omissione di lettura sarebbe ininfluente, almeno in relazione alla pretesa per ires, per mancanza di decisività.

5.1.- Ed infatti la Corte ha certamente omesso di rilevare che la controversia verteva anche sull’ires e che anche all’ires fosse dedicata la pronuncia impugnata dinanzi ad essa. Lo si evince dalla narrativa della sentenza oggetto del ricorso per revocazione, in cui si menzionano le pretese per iva e per irap, ma soprattutto dalla sua motivazione, integralmente calibrata sull’iva: di tanto non dubita la stessa società, la quale, sul punto, ha criticato la “motivazione stereotipa e lontanissima dalla fattispecie concreta, come si è detto, come dimostrato anche dal fatto che i passi testè riportati campeggiano pressochè identici in tutte le altre sentenze pronunciate nelle cause, esse sole vertenti su autentiche “frodi carosello”, ma tutte discusse all’udienza del 25.11.2013 e poi decise nella camera di consiglio dello stesso giorno…” (pag. 22 del ricorso). Laddove il diritto sopravvenuto, sul quale la contribuente aveva puntato in memoria e che comunque non può condurre ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sibbene, di norma, ad una cassazione con rinvio per la verifica dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi, come emerge dalla stessa giurisprudenza citata in ricorso, non è applicabile in tema d’iva (arg., tra varie, da Cass. 30 settembre 2015, n. 19419), di modo che la Corte, incorsa nella suddetta svista sull’oggetto del contendere, supponendo di non dover esaminare statuizioni concernenti l’ires, in ogni caso non ne avrebbe tenuto conto ai fini di questa imposta.

5.2.- Peraltro su tale svista, che sarebbe potuta essere determinante anche alla luce di recente arresto di questa Corte, che affronta la rilevanza della svista sull’oggetto del contendere (Cass. 13 maggio 2016, n. 9835), la ricorrente non ha posto attenzione, avendo ritenuto che sul punto “…non merita peraltro attardarsi”. Da ciò consegue che, almeno con riguardo all’ires, i motivi di censura non sono correttamente calibrati sul tenore della decisione e non consentono pertanto di ritenere fondata la domanda.

5.3.- A tanto va aggiunto, in concreto, che la memoria non deduceva elementi di fatto, ma si risolveva nella richiesta di applicazione di una norma sopravvenuta, mentre l’errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme (principio consolidato, per l’espressione del quale si veda, tra varie, Cass. 21 dicembre 2016, n. 26479).

5.4.- Non si può, allora, che ribadire l’orientamento espresso da questa Corte a proposito dell’omessa considerazione di una memoria difensiva, allorquando ha sottolineato che è indispensabile che la parte ricorrente non solo dimostri l’omesso esame dello scritto difensivo, ma anche che tale scritto sarebbe stato immancabilmente decisivo, perchè avrebbe dovuto necessariamente portare a una decisione diversa, in quanto risulti nella decisione resa dalla Cassazione un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. 7 novembre 2016, n. 22561).

6.- Le considerazioni che precedono sulla mancanza di decisività dei motivi evidenziano l’irrilevanza del dubbio d’ìllegittimità costituzionale della disciplina della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione adombrato in ricorso.

7.- Vanno quindi dichiarati inammissibili entrambi i motivi del ricorso iscritto al n. 21522/14 R.G..

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte:

dispone la riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 23602/14, dichiara inammissibili i motivi del ricorso iscritto al n. 21522/14, condanna la società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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