Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10110 del 09/05/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10110 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 10705-2012 proposto da:
TUCCI GIUSEPPE, LIANTONIO DOMENICO, MAGGIO SILVIA,
tutti in proprio, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PANAMA, 52, presso l’avvocato
Data pubblicazione: 09/05/2014
BARTOLOMUCCI SANDRO (STUDIO LS LEXJIUS SINACTA),
rappresentati e difesi da se medesimi;
– ricorrenti –
2014
contro
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CURATELA DEL FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE
MOBILI IMBOTTITI;
1
- intimata
–
avverso il decreto n. 598/2010 del TRIBUNALE di
MATERA, depositata il 13/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati SILVIA MAGGIO
e D. LIANTONIO che hanno chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Dott. VITTORIO RAGONESI;
2
Svolgimento del processo
Gli avvocati TUCCI GIUSEPPE, MAGGIO SILVIA, e
Tribunale di Matera avverso il decreto con cui il giudice delegato al
fallimento Produzione Industriale Mobili Imbottiti s.p.a., già
Nicoletti S.p.a. in liquidazione, non aveva riconosciuto la
prededuzione del credito vantato da essi ammettendolo in via
privilegiata per euro 275.000,00 ed in via chirografaria per euro
8.062,03.
In particolare, ad avviso degli opponenti, il decreto sarebbe stato
illegittimo in quanto non avrebbe ammesso in prededuzione il credito
maturato per l’attività consistita nello studio e nella istruttoria
finalizzati alla presentazione della domanda di concordato preventivo
ammesso con decreto del Tribunale di Matera del 12.2.2009.
La curatela, non si costituiva in giudizio.
Il tribunale ,rilevato che il giudizio di opposizione involgeva la
problematica relativa alla interpretazione del novellato art. 111
comma 2 L.F. (RD 26711942) secondo cui
sono considerati crediti
LIANTONIO DOMENICO proponevano opposizione innanzi al
prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di
legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti
con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)”, ha ritenuto che la
concordato fosse stata prevista e riconosciuta con il provvedimento
del tribunale di ammissione alla procedura.
Avverso il detto decreto ricorrono per cassazione i citati avvocati
sulla base di tre motivi cui resiste la curatela fallimentare.
Entrambe le parti hanno depositato memorie
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la decisione
impugnata sostenendo che, ai sensi dell’art 111 1.f. ,i crediti derivanti
dalla predisposizione del ricorso per l’ammissione al concordato
preventivo devono ritenersi sorti in funzione della procedura e ,come
tali, vanno ammessi al passivo del fallimento in prededuzione.
Con il secondo motivo contestano che l’art 182 quater 1.f abbia
portata interpretativa dell’ art 111 1.f.
prededucibilità potesse essere riconosciuta solo se la domanda di
Con il terzo motivo contestano il decreto impugnato laddove lo
stesso appare escludere la prededucibilità dei crediti non
espressamente indicati dalla legge.
I tre motivi ,tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.
Questa Corte hanno già chiarito che lo scopo del concordato
preventivo e dell’amministrazione controllata è non solo quello del
recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare – per quanto
possibile – i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti,
che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell’entrata in vigore
del nuovo art. 111 legge fai!., per il risanamento dell’impresa ovvero
per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la
collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative
prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le
necessità risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i
creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione
dei crediti. (Cass 8534/13; Cass 9489/13).
Alla luce di tali principi, il credito del professionista, sorto a seguito
delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del
ti
concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in
via di prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma secondo, legge
fai!., che ha portata generale e che non prevede alcuna restrizione e
risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali
invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182
quater della legge fai!., che regola un ambito diverso e, in ogni caso,
è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122
del 2010.( Cass 8533/13).
Questa Corte a tale proposito ha ulteriormente rilevato che la ratio
appena evidenziata trova conferma e corrispondenza
con altre
norme introdotte con la medesima riforma del 2005 ( omissis) tra le
quali viene in evidenza, con riferimento al tema specifico in esame,
l ‘art. 67 lettera g) che sottrae alla revocatoria fallimentare i
pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall’imprenditore
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali
all’accesso alla procedura di concordato preventivo. Nella statuita
non revocabilità, in astratto, di ogni atto di pagamento di tali crediti
è invero agevole ravvisare l’intenzione del legislatore di perseguire
diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere
il già evidenziato obiettivo di incentivare l’accesso dell’imprenditore
in crisi al concordato preventivo -accesso che può richiedere la
disponibilità di un ausilio tecnico e/o giuridico- rimuovendo anche
l’incertezza che deriverebbe dalla soggezione al rischio della
di ratio tra tale norma e quella dell ‘art.111 comma secondo induce
dunque a ritenere che nella strumentalità di tali prestazioni rispetto
all’accesso alla procedura il legislatore ravvisa quel nesso
funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la
prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se
sorti prima dell’inizio della procedura.” ( Cass 5098/14).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto
impugnato e rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Matera
in diversa composizione.
Roma 12.2.14
revocatoria del pagamento dei relativi corrispettivi. La comunanza
L
-9 MAG 2014
DEPOSITAVO
IN CANCELLERIA