Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1011 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 1011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29420/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHISI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FARACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PICCIONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1882/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 28/04/2015,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 28 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 216/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto da C.C. contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2005. La CTR osservava in particolare che il mero scostamento del “dichiarato annuale” ai fini di dette imposte rispetto a quello determinabile in applicazione dello studio di settore relativo all’attività specifica del contribuente, in assenza di ulteriori attività di indagine non potesse fondare la maggior pretesa fiscale azionata con l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia per violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata ossia che lo scostamento dallo studio di settore di per sè non è sufficiente a fondare un avviso di accertamento emesso ai sensi di detta disposizione del TU sull’accertamento delle imposte reddituali.

La censura si palesa fondata.

Vero che si è affermato in giurisprudenza di legittimità che “E’ viziato da illegittimità l’avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l’Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l’inattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell’accertamento, le giustificazioni del contribuente, attese l’esigenza di un fattore di adeguamento personalizzato che tenga conto della probabilità di errore nella stima, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2003, e l’inidoneità della media di settore a costituire un fatto che di per sè solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 17804 del 17/10/2012, Rv. 623951), si è tuttavia, più articolatamente e precisamente, poi anche stato sancito che “I parametri o studi di settore previsti dalla L. 1. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1)” (tra le molte, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541).

All’evidenza la sentenza impugnata non è conforme a questo secondo, più articolato, principio di diritto, soffermandosi soltanto sul primo profilo della questione giuridica (scostamento dallo studio di settore) e non prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni che, pacificamente, risultano essere state sviluppate sia dall’Ente impositore sia dal contribuente, dapprima nella fase amministrativa e poi in quella processuale.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a guo per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA