Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10109 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23726/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.T.R., nella qualità di curatore fallimentare

della (OMISSIS), in fallimento;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 187/02/11, depositata il 19

dicembre 2011;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 febbraio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 187 del 19 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal curatore fallimentare della società contribuente avverso l’avviso di rettifica ai fini IVA emesso dall’amministrazione finanziaria in relazione all’anno di imposta 1992 sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione della G.d.F. redatto in data 15/03/1994.

1.1. I giudici di appello ritenevano infondata la pretesa impositiva rilevando che, in relazione alle prestazioni di servizio resi in favore di altra società, non vi era prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo maturato dalla predetta società contribuente, la quale, pertanto, non aveva alcun obbligo di emettere fattura e di pagare la relativa imposta posto che “in materia di IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento”.

2. Avverso detta statuizione l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, che esonera dall’esame dei tre motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. Invero, nel ricorso per cassazione la ricorrente Agenzia dà atto (a pag. 1 e nelle conclusioni a pag. 9) che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 26 gennaio 2012, ma insieme con il ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

2. Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui “la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 25070 del 2010, conf. a Cass. Sez. U., n. 11932 del 1998, Sez. U., n. 9005 e 9006 del 2009; Cass. n. n. 11932 del 1998).

3. Va in ogni caso osservato che il ricorso è stato spedito per la notificazione in data 15 ottobre 2012, nel rispetto del termine lungo di impugnazione della sentenza della CTR, pubblicata in data 19 dicembre 2011, ma non del termine breve di sessanta giorni dalla data di notifica della stessa (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, comma 1) che, come sopra detto, la ricorrente ammette essere stata effettuata in data 26 gennaio 2012.

4. La mancata di costituzione in giudizio della controricorrente esonera questa Corte dal provvedere sulle spese processuali.

PQM

dichiara il ricorso improcedibile.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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