Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10109 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10109 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 13908-2009 proposto da:
COLAFRANCESCO

ANGELA

c. f.

CLFNGL75T67H926Q,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LAMERICO
MENICHELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

923

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 18/05/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, PATRIZIA TADRIS,
EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
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avverso la sentenza n.

1690/2008 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 03/06/2008 R.G.N.
4418/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

re;ContrjrIERErWri.np-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Colafrancesco Angela, operaia agricola a tempo determinato,
convenne in giudizio l’Inps, chiedendo che venisse accertato il suo

1998, alla stregua della retribuzione fissata dalla contrattazione
collettiva della Provincia di Foggia, anziché in base ai salario
convenzionale rilevato nel 1995 e non più incrementato negli anni
successivi; la domanda venne accolta dal Giudice di prime cure e
l’Inps propose gravame eccependo la non computabilità nella
retribuzione di riferimento del TFR.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 3.6.2008,
accolse il gravame e, sul rilievo dell’intempestiva proposizione del
ricorso giudiziario, per essere maturata la decadenza di cui all’art. 47
dpr n. 639/70, come interpretato dall’art. 1, comma 1, di n. 103/91,
convertito in legge n. 166/91, rigettò la domanda introduttiva.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Colafrancesco
Angela ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato Inps ha depositato memoria, partecipando alla
discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale

abbia ritenuto l’intervenuta decadenza sostanziale benché la relativa
eccezione, già disattesa in prime cure, non fosse stata oggetto di
specifico motivo d’impugnazione.

diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione per l’anno

Y.
..

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale
abbia ritenuto l’applicabilità alla fattispecie, di riliquidazione di un
trattamento previdenziale già riconosciuto, dell’anzidetta decadenza

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente

assorbimento del primo.
Questa Corte con sentenza n. 7245/2012, ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12720/2009, in base
alla quale “La decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n.
639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 – non
può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale
sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento
di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia
incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa
legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la
pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della
ordinaria prescrizione decennale”.

L’indiretta conferma della correttezza del suddetto orientamento
ermeneutico proviene dallo stesso legislatore che, con l’art. 38,
comma 1, lett. d), dl n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, ha
aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: “Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche
,

4

sostanziale.

alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In
tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale

quarto comma che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si
applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di
entrata in vigore del presente decreto”;

le ricordate disposizioni

legislative depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità dell’art. 47 dpr
n. 639/70, prima delle integrazioni apportate dal citato art. 38 di n.
98/11, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
3. Esclusa la decadenza dalla proposta azione giudiziaria e
cassata, quindi, per tale ragione, la sentenza impugnata, sussistono
le condizioni per decidere la causa nel merito (art. 384, comma 2,
cpc), ancorché la Corte territoriale non si sia pronunciata sui motivi
d’appello, per avere dichiarato la decadenza in virtù dell’applicazione
del criterio della ragione più liquida, senza esaminare la spettanza
del diritto oggetto di lite, sicché si è in presenza non già di un
giudicato implicito sull’esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di
un cosiddetto assorbimento improprio, che non importa onere di
impugnazione da parte del soggetto vittorioso in appello.
Ed invero la censura svolta in sede di gravame dall’Inps, per la sua
natura esclusivamente giuridica – involgendo l’astratta configurabilità
del diritto dell’operaio agricolo a tempo determinato alla inclusione
della c.d. “quota di TFR’ nella retribuzione contrattuale utile per il

5

della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al

calcolo della indennità di disoccupazione – è stata risolta
direttamente da questa Corte con l’affermazione della insussistenza
di un diritto di tale contenuto (e della infondatezza, quindi, della

ricorrente), senza necessità di attivare il contraddittorio mediante il
meccanismo di cui all’art. 384, comma 3, cpc, tenuto conto del
proprio consolidato orientamento nei termini appena espressi (cfr, ex
plurimis,

Cass., nn. 200, 202, 11152, 18516/20112011; n.

8510/2012; nn. 9128, 10461, 15375/2013; nn. 1690, 1821/2014) e
dell’intervento legislativo di cui all’art. 18, comma 18, dl n. 98/11,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/11, che ha vi ha dato
esplicito avallo autenticamente interpretando l’art. 4 dl.vo n. 146/97
nel senso che “… la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non
è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine rapporto,
comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
4.

In definitiva, il ricorso va accolto, non ritenendosi applicabile nel

caso di specie la decadenza di cui all’art. 47 dpr n. 639/70, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di inclusione
della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.
La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo
della lite consigliano di compensare per intero fra le parti le spese
dell’intero processo.

6

domanda ad esso relativa, così come proposta dall’odierna

3

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta

disoccupazione agricola; compensa te spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.

la domanda di inclusione della quota di TFR nel trattamento di

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