Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10109 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. un., 16/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 16/04/2021), n.10109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23184/2019 proposto da:

COMUNE DI VENTICANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO

GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLA SILANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL SOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PICCINNI, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il

09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. A seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Avellino sulla domanda proposta dal Comune di Venticano nei confronti di Enel Sole S.r.l., volta a far accertare e dichiarare la risoluzione della convenzione del 21 novembre 2002 (avente ad oggetto il servizio integrato di gestione della pubblica illuminazione), atteso il grave inadempimento della convenuta, con la condanna altresì al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite, il Comune riassumeva il giudizio dinanzi al Tar Campania sezione staccata di Salerno.

A sua volta la società in via riconvenzionale aveva chiesto accertare la validità ed efficacia della convenzione con la condanna del Comune all’esatto adempimento ed al pagamento dei canoni arretrati, chiedendo in subordine di accertare la risoluzione della medesima convezione per inadempimento del Comune.

Nel corso del giudizio, il Comune di Venticano depositata atto di rinuncia, attestando di aver trasferito la propria azione, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Benevento nei confronti del legale rappresentante della società per il reato di cui all’art. 355 c.p., comma 1 e 2.

Il Presidente con decreto del 9 ottobre 2017 dichiarava l’estinzione del processo, cui si opponeva la società ai sensi dell’art. 85, comma 3 cod. proc. amm..

Il Tar accoglieva l’opposizione con ordinanza n. 589 del 17 aprile 2019, rilevando che la rinuncia non era stata accettata dalla resistente, che aveva peraltro proposto domanda riconvenzionale, non emergendo elementi univoci dai quali desumere la carenza di interesse alla trattazione, e per l’effetto disponeva la prosecuzione del processo.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Comune di Venticano, cui ha resistito Enel Sole S.r.l..

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3585 del 29/5/2019, ha respinto l’appello, dichiarando compensate le spese di lite.

Ha osservato che il trasferimento dell’azione civile in sede penale, ex art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 8353/2013), non potendo quindi trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 306 c.p.c..

Ciò però presuppone che vi sia identità tra l’azione trasferita e quella esercitabile nel processo penale, per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, sicchè ove vi sia siffatta identità la vicenda estintiva opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.

Tuttavia, deve reputarsi che tale fattispecie non sia invocabile nel processo amministrativo, in quanto non è dato ravvisare identità tra un’azione risarcitoria esperibile dinanzi al giudice amministrativo e quella proposta al giudice penale, il che esclude la stessa possibilità di un contrasto di giudicati.

Ha, quindi, concluso nel senso che alla vicenda fosse applicabile unicamente la previsione di cui all’art. 84 cod. proc. amm., così che, non risultando la rinuncia notificata alla controparte, la quale, non appena venuta a conoscenza del decreto di estinzione vi aveva fatto opposizione, rilevando anche l’esistenza di un interesse alla decisione sulle domande riconvenzionali avanzate in sede amministrativa.

Pertanto, non essendo accoglibile la richiesta dell’appellante di trattazione separata ai sensi dell’art. 42 cod. proc. amm., l’appello andava rigettato.

2. Per la cassazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato il Comune di Venticano ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 luglio 2019, sulla base di un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, Enel Sole S.r.l..

3. Occorre dare atto che il ricorrente, dando atto dell’intervenuta transazione della controversia con la controricorrnete, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con dichiarazione di accettazione del difensore della controparte.

La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio accettata dalla controricorrente impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio, in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, essendo stata la rinuncia accettata.

4. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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