Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10109 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10109 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 22264-2007 proposto da:
EMBASSY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00239610405),
in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

Data pubblicazione: 09/05/2014

RIENZO 285, presso l’avvocato MANUNZA
GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende
2014
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unitamente all’avvocato CONSOLI MAURIZIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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BANCA POPOLARE DI VALCONCA S.C.AR.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso l’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

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rappresenta e difende, giusta procura a margine del

.

– controricorrente –

avverso la sentenza n.

712/2006 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato CONSOLI

MAURIZIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato VACIRCA
SERGIO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

controricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con citazione notificata il 29 maggio 2000, Em-

bassy s.r.l. in liquidazione, fideiussore con Mario
Formica e ad altri della debitrice principale Mario
Formica Group s.r.1., nei confronti di Banca Popolare

notificatole dalla banca per quanto dovuto a titolo di
saldo di conto corrente. L’opponente eccepì la nullità,
a norma dell’art. 2624 c.c., della fideiussione stipulata dal suo amministratore unico, Mario Formica, a
vantaggio di altra società nella quale questi rivestiva
pure il ruolo di amministratore unico, o in subordine
l’annullabilità del contratto stipulato in conflitto
d’interessi.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Rimini respinse l’opposizione.
2.

Contro

questa

sentenza propose

appello

l’Embassy s.r.l. in liquidazione.
La corte d’appello di Bologna, con sentenza 27
giugno 2006, ha respinto il gravame. La corte ha escluso che ricorresse l’ipotesi dell’art. 2624 c.c., posto
che la fideiussione non era stata stipulata dal Formica
a vantaggio suo, bensì di altra società da lui amministrata, ed essendo irrilevante la sua obbligazione di
fideiussore personale, non essendosi mai instaurato tra

3

Valconca s.c. a r.1., si oppose al decreto ingiuntivo

l’Embassy e il Formica alcun rapporto diretto di garanzia. La corte escluse anche il conflitto d’interessi
tra la società e il Formica, perché l’assemblea della
società aveva deliberato all’unanimità di delegare il
Formica a prestare fideiussioni a favore di terzi anche

3.000.000.000, dando il suo operato per rato, valido e
benfatto; e successivamente aveva deliberato all’unanimità di autorizzarlo a rilasciare a favore della Banca
Popolare Valconca fideiussione nell’interesse di diverse società, tra le quali, in particolare Mario Formica
Group s.p.a. fino a £ 2.750.000.000, sempre che la fideiussione fosse attivabile solo previa escussione degli altri garanti Mario Formica e Daniela Rossi, qualora il loro patrimonio fosse insufficiente a soddisfare
gli impegni da essi assunti; deliberazione assunta con
verbale 30 maggio 1996 n. 32 prodotto in copia fotostatica di contestata conformità all’originale, ritenuta
tuttavia dal giudice di merito dimostrativa
dell’inesistenza del conflitto d’interessi sulla base
della sua conformità con la precedente delibera e con
la successiva lettera, nella quale i poteri così conferitigli erano stati dichiarati dal Formica alla banca.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non noti-

ficata, ricorre Embassy s.r.l. in liquidazione, per tre
motivi.
4

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dr.

rel, est.
eccherini

gratuitamente per un importo non superiore a £

La banca popolare resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società ricorrente, de-

ducendo la violazione dell’art. 2624 c.c., pone il que-

ta dell’amministratore unico che costituisce la società
da lui amministrata fideiussore del debito di un terzo,
del quale lo stesso amministratore è a sua volta fideiussore personale.
Al quesito deve darsi risposta negativa. Va premesso che l’invocato precedente di questa corte, 8 agosto 1990 n. 7998, lungi dall’avallare la tesi della ricorrente, conferma il carattere tassativo del precetto
penale. Né argomento a favore della tesi del ricorrente
è desumibile dalla sentenza di Cass. penale 8 febbraio
2001 n. 17017, che regola un caso in cui c’era stato un
passaggio diretto di denaro dalla società all’amministratore, e per il resto esclude che per la realizzazione della fattispecie penale debba trattarsi necessariamente di mutuo.
In effetti, la lettura della disposizione in esame
(nel testo anteriore alla sostituzione del Titolo XI
del libro V del codice civile, disposta dal d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61), nel sanzionare penalmente gli am-

5

sito se la norma invoca renda illecita anche la condot-

ministratori delegati, i direttori generali, i sindaci
e i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma,
sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, “ovvero si facciano

biti propri”, se dimostra la volontà del legislatore di
punire condotte anche indirettamente finalizzate al risultato di esporre la società rappresentata per debiti
propri del suo amministratore, non autorizza l’estensione della fattispecie penale all’esposizione della
banca per debiti altrui, per i quali lo stesso amministratore abbia già prestato fideiussore, perché altro è
il debito garantito, che è del terzo e rispetto al quale deve essere accertato il potenziale conflitto
d’interessi, altra l’obbligazione fideiussoria dell’amministratore. Vero è che gli artt. 1940 e 1948 c.c. regolano la figura del fideiussore del fideiussore, e che
la norma in questione sarebbe stata certamente applicabile se la fideiussione fosse stata prestata a favore
del fideiussore invece che a favore della società debitrice principale. Tuttavia una tale ipotesi suppone allegazioni di fatto che mancano. Essa sarebbe forse argomentabile dalla previsione che la fideiussione fosse
attivabile solo previa escussione degli altri garanti
Mario Formica e Danie Rossi, qualora il loro patrimo6

Il co
dr. Al

el. est.
rini

prestare da una delle dette società garanzie per i de-

nio fosse insufficiente a soddisfare gli impegni da essi assunti. Questa clausola, tuttavia, era presente solo in un documento allegato dalla banca e del quale la
società ricorrente nega l’esistenza.
5. Il secondo motivo del ricorso lamenta che la
abbia

ritenuto

l’autorizzazione

dell’amministratore a contrarre fideiussioni in nome
della società ragione sufficiente a escludere il conflitto d’interessi con la società rappresentata.
6. Il terzo motivo censura l’affermazione dell’impugnata sentenza che il conflitto non sarebbe stato riconoscibile dalla banca, e deduce che il requisito della conoscibilità sarebbe insito nella richiesta di autorizzazione assembleare idonea, in tesi, a superare la
situazione di conflitto.
I due motivi, intrinsecamente collegati, devono
essere esaminati insieme.
7. La corte del merito, dopo aver considerato l’esistenza di una deliberazione assembleare di autorizzazione generale dell’amministratore a prestare fideiussione a norma della società a favore di terzi, ha esaminato la questione della valenza probatoria della fotocopia, disconosciuta, di una successiva deliberazione
dell’assemblea dei soci, che autorizzava l’amministratore a prestare fideiussione per un’altra società da
lui rappresentata, stabilendo il limite garantibile e
7

corte

ponendo la condizione della preventiva escussione degli
altri fideiussori. A questo riguardo la corte territoriale ha premesso il richiamo della giurisprudenza di
questa corte in tema di disconoscimento della fotocopia, e della possibilità di utilizzare il documento

formità all’originale; ha quindi esposto delle considerazioni presuntive basate sulla precedente autorizzazione assembleare, che peraltro non faceva riferimento
alla garanzia per altre società rappresentate dallo
stesso amministratore, e ha concluso sul punto dichiarando che nella fattispecie non vi era conflitto
d’interessi. Questa conclusione è svincolata dal ragionamento che la precede, e che verte non già sull’accertamento diretto della sussistenza del conflitto d’interesse nell’amministratore delle due società, bensì sul
valore probatorio della fotocopia di un documento, che
dovrebbe dimostrare la verificazione dell’ipotesi regolata dall’art. 1395 c.c. (specifica autorizzazione del
contratto con se stesso). A parte dunque l’ambiguità
del giudizio, che esclude il conflitto d’interesse senza far riferimento all’art. 1395 c.c., resta che la
corte territoriale non è pervenuta all’affermazione
della sostanziale veridicità della fotocopia disconosciuta, sicché di quel documento non poteva poi tener

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rel. est.
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qualora ne sia accertata anche per presunzioni la con-

conto nel successivo giudizio sulla riconoscibilità del
conflitto.
Non è dunque coerente con queste premesse il giudizio dato dalla corte sulla non riconoscibilità del
conflitto da parte della banca. Nell’ipotesi considera-

cietà rappresentate dal medesimo amministratore era immanente al rilascio della fideiussione, sicché la sua
riconoscibilità sarebbe stata superata soltanto
dall’esistenza di un’autorizzazione ex art. 1395 c.c.,
e ciò supponeva l’accertamento della veridicità della
fotocopia della seconda deliberazione. La decisione impugnata si basa dunque su un passaggio mancante ma indispensabile, e la censura di vizio di motivazione su
un punto decisivo è fondata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e la causa rimessa alla medesima corte di merito,
in altra composizione, per il nuovo giudizio, nel quale
si accerterà – anche ai fini del regolamento del presente giudizio di legittimità – se la fotocopia della
deliberazione assembleare di Embassy s.r.l. in data 3
maggio 1996 sia conforme all’atto originale, e consenta
pertanto di ritenere verificata l’ipotesi difensiva di
autorizzazione dell’amministratore Mario Formica al rilascio di fideiussione a favore della Mario Formica
Group s.r.l.
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ta, il conflitto potenziale d’interessi tra le due so-

P. q. m.

La corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche ai fini del regolamento delle spese del presente

gna in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 11 febbraio 2014.

giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Bolo-

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