Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10108 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16539/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrenti –

contro

R.R., Ro.Ma., Ro.An., ro.ag.,

Ro.En., quali eredi di Ro.It., rappresentati e difesi

dall’Avv. Antonella Giglio, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via A. Gramsci, n. 14;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 98/12/2009, depositata il 04/05/2009; e sul ricorso

iscritto al n. 14678/2012 R.G. proposto da:

S.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1964/2012 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata il 10 febbraio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

febbraio 2017 dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito l’Avv. Antonella Giglio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale FUZIO Riccardo, il quale ha concluso chiedendo

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale; il

rigetto del ricorso incidentale; l’accoglimento del ricorso per

revocazione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Con sentenza n. 39/13/2007 la C.T.P. di Salerno – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione, proposta da Ro.It., del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle ritenute Irpef operate: a) sulle retribuzioni corrisposte per gli anni 1994/2004 quale funzionario di nono livello dell’Agenzia delle dogane in servizio presso la dogana internazionale di (OMISSIS) dal 16/04/1968 sino alla data del pensionamento, 29/2/2004; b) sull’indennità di trattamento di fine servizio (T.F.S.) – disponeva il rimborso, nella misura del 50%, delle ritenute fiscali operate sul diverso emolumento (estraneo al tema oggetto di quel giudizio) rappresentato dal c.d. assegno di confine corrisposto ai sensi della l. 28 dicembre 1989, n. 425, per i periodi d’imposta 1998-2004; rigettava, invece, sia la domanda relativa al rimborso delle ritenute sulla retribuzione ordinaria, sia quella relativa al rimborso delle ritenute sul T.F.S..

2. Su gravame del contribuente la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, disponeva il rimborso delle ritenute operate sugli assegni di confine, nei periodi 2001/2004, nella misura del 100%, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Ritenevano i giudici d’appello che “l’assegno di confine non ha natura retributiva ma risarcitoria perchè concorre a sostenere gli oneri derivanti dal servizio all’estero”.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unico mezzo; hanno proposto altresì successivo ricorso gli eredi di Ro.It., articolando cinque motivi.

Per resistere ai rispettivi ricorsi, entrambe le parti hanno depositato controricorso.

Le parti private hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Con ordinanza del 20/10/2016 questa Corte – riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza – ne rinviava la trattazione a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali memorie sulla segnalata possibile interferenza del giudicato esterno formatosi in separato procedimento (iscritto al n. 10135/2010 R.G.) definito con ordinanza di questa Corte n. 1964 del 10/02/2012.

Con tale ordinanza la S.C. – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione proposta dai suddetti ricorrenti, unitamente ad altri sette ex colleghi del de cuius avverso il rigetto di istanza di rimborso, presentata nel luglio 2006, delle ritenute Irpef sull’assegno di confine operate dal 1 gennaio 2001 sino alla data dell’istanza: impugnazione integralmente accolta nei gradi di merito – in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (dichiarati assorbiti gli altri), aveva cassato la sentenza in quella sede impugnata e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso introduttivo per l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

5. Tale ordinanza è stata posta ad oggetto di ricorso per revocazione (iscritto al n. 14678/2012 R.G.) proposto, sulla base di due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dalle parti private tutte del procedimento testè detto, da essa definito.

Esso è stato quindi chiamato all’odierna udienza, per la eventuale trattazione congiunta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 16539/2010 R.G. l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 8, (ora art. 51, comma 8), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. riconosciuto il diritto all’esenzione nella misura del 100% sugli assegni di confine percepiti dal contribuente dipendente statale residente per ragioni di servizio permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia ((OMISSIS)), successivamente all’1/1/2001. Formula al riguardo il seguente quesito di diritto:

“premesso che oggetto di giudizio è il regime fiscale da attribuire agli assegni di confine di cui alla L. 28 dicembre 1989, n. 425, riconosciuti per il periodo 2001/2004, al personale delle amministrazioni dello Stato che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l’Italia; che in materia si sono succedute le seguenti norme: 1. il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), vigente sino al 31/12/2000, il quale prevedeva per i soggetti residenti fiscalmente in Italia, l’esclusione, in ogni caso, dalla base imponibile, dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; 2. il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 8, (ora art. 51, comma 8) che, a decorrere dal 1/1/2001, prevede che “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento”; che la C.T.R., ritenendo che gli assegni di confine abbiano natura indennitaria e non retributiva, ha statuito l’inapplicabilità ad essi del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 8.

Tutto ciò premesso, dica codesta Suprema Corte che la sentenza così resa dalla C.T.R. è errata e che nella presente fattispecie vada affermato il diverso principio di diritto secondo cui l’esenzione Irpef dell’assegno di confine spetti unicamente fino al 31 dicembre 2000 (e non anche per gli anni successivi), restando del tutto indifferente il carattere non retributivo dello stesso, ma unicamente rilevando l’abrogazione dell’art. 3, comma 3, lett. c) t.u.i.r., che positivamente concedeva (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, come stabilito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5) tale esenzione, in ogni caso, ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto”.

2. Con il proposto controricorso gli eredi di Ro.It. preliminarmente eccepiscono l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato nei confronti del loro dante causa, presso il procuratore costituito in grado d’appello, nonostante il decesso della parte medesima avvenuto il (OMISSIS), successivamente alla proposizione del giudizio di secondo grado ma anteriormente al deposito della relativa sentenza: decesso che, ancorchè non dichiarato nè notificato nel corso del giudizio, era tuttavia da presumersi noto all’Agenzia delle entrate avendo essi eredi avviato nel mese di novembre 2007 separato contenzioso tributario relativo alle ritenute sull’assegno di confine dal 2001 fino a febbraio 2004 (trattasi del giudizio in relazione al quale è intervenuta la citata ordinanza n. 1964 del 2012, resa nel procedimento iscritto al n. 10135/2010 R.G., per la quale – come sopra s’è detto – è stato proposto ricorso per revocazione).

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale i predetti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere entrambi i giudici di merito travisato il contenuto delle istanze di rimborso presentate dal contribuente e delle conseguenti domande avanzate con il ricorso introduttivo.

Rilevano che il proprio dante causa aveva presentato tre distinte domande di rimborso:

– la prima il 10/2/2004 in relazione alle ritenute subite sulla retribuzione ordinaria nel decennio antecedente (1994-2004);

– una seconda istanza il 15/3/2006 con riguardo alle indennità di fine rapporto per attività di lavoro prestata all’estero da soggetto residente all’estero, nella quale avanzava richiesta di rimborso della somma di Euro 19.759,17 per le ritenute subite su T.F.S.;

– infine una terza, il 10 giugno 2006, relativa alle ritenute IRPEF che l’Agenzia delle Dogane continuava ad effettuare sull’assegno di confine per il periodo 01/01/2001 – 28/02/2004 per un importo di Euro 10.314,25.

Precisano che per le prime due istanze il contribuente ha presentato il ricorso introduttivo della controversia decisa con sentenza della C.T.R. della Campania, n. 98/12/2009, depositata il 04/05/2009, mentre con riferimento alla terza istanza essi eredi hanno proposto ricorso, unitamente ad altri sette ex colleghi del de cuius: ricorso accolto dalla C.T.P. di Como, con decisione confermata in grado di appello dalla C.T.R. di Milano con sentenza n. 106/30/2009, impugnata dall’Agenzia avanti la Corte di cassazione con ricorso rubricato al n. 10135/2010 R.G. (quello definito con la già più volte menzionata ordinanza della Cass. n. 1964 del 2012, di cui è chiesta la revocazione).

4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al confermato rigetto della domanda tendente all’annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute sulla retribuzione ordinaria.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti formulano analoga doppia censura in relazione alla ritenuta decadenza della proposta domanda di rimborso, in quanto fondata sulla disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 5, retroattivamente applicata con riferimento a somme indebitamente versate anteriormente alla sua entrata in vigore.

6. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ancora violazione e falsa applicazione di legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Sostengono che il rimborso richiesto dall’originario ricorrente trova il suo fondamento nel previgente art. 3, comma 3, lett. c) t.u.i.r. relativamente alle ritenute operate sulle annualità di stipendio percepito sino al 31/12/2000, mentre per le annualità successive trova applicazione il combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, e art. 23, comma 1, lett. c) t.u.i.r..

7. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 t.u.i.r., nonchè violazione del principio di territorialità e della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 23 dicembre 1978, n. 943, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono che il proprio dante causa, in quanto residente all’estero ((OMISSIS)), nonchè iscritto regolarmente all’A.I.R.E., non può essere considerato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi a norma dell’art. 2, comma 2 t.u.i.r., avendo avuto la propria residenza, intesa quale “centro degli interessi vitali”, in territorio elvetico.

Sotto il secondo profilo rilevano che la citata Convenzione ha sancito il principio della prevalenza delle disposizioni fiscali dello Stato erogante al precipuo fine di evitare la doppia imposizione, con la conseguenza che le retribuzioni percepite dal dipendente che presta il servizio nello Stato estero di confine possono essere sottoposte a ritenuta Irpef in Italia solo allorchè egli non abbia trasferito la propria famiglia nello stato elvetico mentre in caso contrario le sue retribuzioni non sono soggette a tassazione in Italia, e ciò proprio in forza delle disposizioni dello Stato italiano, applicabili in ragione della prevalenza sancita dall’art. 19 della convenzione medesima.

8. E’ infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (proc. n. 16539/2010 R.G.), in quanto notificata nei confronti del dante causa degli odierni controricorrenti, ricorrenti incidentali, presso il procuratore costituito in grado d’appello, nonostante il decesso della parte medesima avvenuto il (OMISSIS), successivamente alla proposizione del giudizio di secondo grado ma anteriormente al deposito della relativa sentenza.

Sulla vexata quaestio della validità della notifica dell’impugnazione effettuata nei confronti della parte deceduta, presso il procuratore per la stessa costituita nel grado precedente, nel caso in cui l’evento si verifichi prima dell’udienza di discussione del grado precedente e non sia stato dichiarato in udienza, nè notificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ovvero nel caso in cui esso si verifichi successivamente a tale udienza, sono come noto da ultimo intervenute nuovamente le sezioni unite di questa Corte che – risolvendo i contrasti e dirimendo i dubbi emersi dalle oscillanti pronunce in precedenza rese in argomento – hanno affermato il principio secondo cui “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento” (Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295).

Tale principio – cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione per discostarsene – risolve alla radice ogni questione e priva evidentemente di fondamento, sotto ogni profilo, l’eccezione opposta dai controricorrenti. Alla luce di esso il ricorso per cassazione deve infatti ritenersi nella specie validamente notificato alla parte deceduta presso il procuratore nominato per il precedente grado di giudizio, trattandosi di evento non dichiarato dal difensore nel corso del giudizio, nè notificato alle controparti nelle forme di legge, risultando del tutto irrilevante la conoscenza acquisita dalla parte dell’evento in separato processo.

9. Ciò posto, la censura posta a fondamento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento a casi simili, il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi, l’assegno di confine non è assoggettabile ad imposta non già perchè non abbia natura retributiva bensì perchè il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), ne stabiliva in ogni caso, l’esenzione, così come per tutti i redditi “derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto”, a prescindere dalla finalità – assistenziale o indennitaria – per cui sono corrisposti.

Tale esenzione è stata ulteriormente affermata dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 38, comma 3, che ha affermato l’operatività dell’esclusione dalla base imponibile anche per i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera da soggetti residenti nel territorio dello Stato (Cass. 16/03/2007, n. 6190; Cass. 14/07/2004, n. 13053; Cass. 03/02/2003, n. 1540).

Tale esenzione, come chiaramente evidenziato dalla citata giurisprudenza, opera però fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, essendo stato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), abrogato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, con “effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000”.

Per il periodo successivo – che solamente nel presente giudizio viene in rilievo – trova invece applicazione la norma di cui all’art. 48, comma 8 (ora 51, comma 8) t.u.i.r. a mente della quale “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento”.

La sentenza impugnata non si è evidentemente conformata a tale principio, ritenendo che a giustificare l’esenzione valesse l’affermata natura risarcitoria e non retributiva dell’assegno di confine: aspetto invece di nessun rilievo, alla luce degli indici normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ai fini della determinazione del reddito imponibile.

11. Come evidenziato con la precedente ordinanza di rinvio a nuovo ruolo (ord. n. 21263 del 20/10/2016), si rivela comunque ancor prima potenzialmente dirimente nella presente controversia la già sopra richiamata pronuncia resa da questa Corte sul ricorso (iscritto al n. 10135/2010 R.G.) proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei medesimi odierni controricorrenti, nella predetta loro qualità di eredi di Ro.It., e di altri otto soggetti, avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia n. 106/30/09 del 14 dicembre 2009 che aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione rispetto alle istanze di rimborso delle ritenute operate sugli assegni di confine a partire dal 1 gennaio 2001 sino alla data dell’istanza (luglio 2006).

Accogliendo il ricorso proposto avverso tale sentenza dall’Agenzia delle entrate e pronunciando nel merito questa Corte, sezione 6-T, con ordinanza n. 1964 del 10/02/2012, ha infatti rigettato il ricorso introduttivo, compensando per intero tra le parti le spese di tutti i gradi.

Non può dubitarsi che tale pronuncia comprende per intero l’identico tema di lite oggetto della controversia in esame, donde il possibile effetto vincolante in questa sede prodotto dal giudicato con essa formatosi, rilevabile anche d’ufficio.

12. Detta ordinanza è, però, fatta segno del sopra cennato ricorso per revocazione il quale, dunque, assume rilievo pregiudiziale e va qui esaminato, previa riunione, per stretta connessione.

Nella parte in cui viene all’esame in questa sede, con tale ricorso le predette parti private deducono che la Corte è incorsa in errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, atteso che, pur riconoscendo che l’oggetto del giudizio era costituito da istanze di rimborso delle trattenute Irpef dal 1 gennaio 2001 sino al luglio 2006 e pur riconoscendo che il primo motivo di ricorso per cassazione concerneva solo l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso delle ritenute effettuate dal gennaio 2001 al giugno 2002, aveva poi, in accoglimento del detto motivo (ritenuto assorbente rispetto agli altri), deciso la causa nel merito con il rigetto integrale (quindi anche con riferimento alle istanze di rimborso relative alle ritenute operate negli altri anni) del ricorso introduttivo presentato dai contribuenti.

Tale motivo, già ritenuto non inammissibile dalla sesta sezione con la ricordata ordinanza n. 1445 del 26/1/2016, appare fondato.

La Corte, invero, ha dapprima precisato che il primo motivo di ricorso per cassazione concerneva solo la “intervenuta decadenza del diritto al rimborso per le ritenute effettuate dal gennaio 2001 al giugno 2002” e poi, invece, in accoglimento proprio di detto motivo e decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato integralmente il ricorso introduttivo, che tuttavia – come dalla stessa Corte precisato – atteneva ad istanze di rimborso per l’intero periodo gennaio 2001/luglio 2006.

Non pare dubitabile che tale conclusione sia frutto di un errore di fatto nell’esame degli atti interni al suo giudizio e, quindi, di un errore revocatorio, consistito nell’erronea supposizione che l’eccezione di decadenza riguardasse anche i periodi successivi al giugno 2002 o, per contro, che il giudizio vertesse solo sul rimborso delle ritenute operate, sugli assegni di confine, nel periodo gennaio 2001 – giugno 2002: supposizione di fatti entrambi in realtà insussistenti, come obiettivamente e incontrovertibilmente ricavabile dalla stessa sentenza, e che, ove invece esattamente percepiti, avrebbero certamente determinato una diversa valutazione della situazione processuale (v. ex multis Cass. 05/03/2015, n. 4456; Cass. 18/06/2015, n. 12655; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. U. 30/10/2008, n. 26022).

13. Il ricorso per revocazione va pertanto accolto, nei detti limiti di cui al secondo motivo.

Ne discende che l’ipotizzato giudicato sussiste – e deve affermarsi con effetto vincolante anche nel primo dei giudizi qui riuniti – solo con riferimento al diniego del rimborso delle ritenute operate sugli assegni di confine corrisposti dal 1 gennaio 2001 fino al giugno 2002, non toccati dal detto motivo del ricorso per revocazione.

14. Con riferimento invece al restante periodo, per i quali la revocazione va accolta, occorre procedere, in sede rescissoria, all’esame dei restanti motivi del ricorso per cassazione deciso con la predetta ordinanza n. 1964 del 2012, rimasti assorbiti in quella sede dall’accoglimento del primo motivo.

Il terzo di questi denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 48 t.u.i.r. per ragioni pienamente sovrapponibili alle censure svolte con l’unico mezzo del ricorso prima qui esaminato (n. 16539/2010 R.G.) e va quindi accolto nei sensi e nei limiti sopra esposti in relazione allo stesso, per le ragioni ivi illustrate.

Resta conseguentemente assorbito, anche nella presente sede rescissoria, l’esame dei restanti motivi del ricorso deciso con l’ordinanza parzialmente revocanda (ossia dei motivi secondo, quarto e quinto, denuncianti: 1) il secondo, violazione dell’art. 3, comma 1 t.u.i.r., in combinato disposto con l’art. 19 della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 23 dicembre 1978, n. 943, per avere il primo giudice ritenuto l’esclusione dalla base imponibile delle somme per cui è causa sul mero presupposto del difetto di residenza in Italia; 2) il quarto e il quinto per avere la C.T.R. immotivatamente assegnato rilievo alla ritenuta natura indennitaria dell’assegno di confine e per aver altresì contraddittoriamente affermato che le remunerazioni per cui è causa “sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono”).

15. Passando quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dagli eredi Ro. nel procedimento iscritto al n. 16539/2010 R.G., deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità dei motivi tutti che ne sono posti a fondamento, per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 4/5/2009 e, quindi, prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), (cfr. Cass. Sez. U. 28/09/2007, n. 20360; v. anche ex multis Cass. 19/11/2014, n. 24597).

I ricorrenti, infatti, hanno omesso la formulazione dei quesiti di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto. Risulta altresì omesso il momento di sintesi richiesto per i motivi formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

16. In ragione delle esposte considerazioni deve in definitiva pervenirsi:

a) all’accoglimento del ricorso per revocazione nei limiti di cui al secondo motivo (l’unico posto all’esame di questa Corte);

b) in sede rescissoria, all’accoglimento – nei limiti indicati in parte motiva – del terzo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate ed iscritto al n. 10135/2010 R.G., assorbiti i rimanenti;

c) all’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate ed iscritto al n. 16539/2010 R.G.;

d) alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dagli eredi Ro.;

e) alla conseguente cassazione delle sentenze impugnate (C.T.R. Campania n. 98/12/2009, depositata il 04/05/2009; C.T.R. Lombardia n. 106/30/2009, depositata il 14/12/2009) in relazione ai motivi accolti e fermo il giudicato formatosi sul rigetto del ricorso avverso il rifiuto o silenzio-rifiuto delle istanze di rimborso delle ritenute operate sugli assegni di confine corrisposti dal gennaio 2001 al giugno 2002.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando il diritto degli eredi Ro. al rimborso delle ritenute fiscali operate sugli assegni di confine nella misura del 50% di tale assegni per i periodi di imposta dal luglio 2002 al febbraio 2004 e il diritto delle altre parti private – S.F., + ALTRI OMESSI

Avuto riguardo alla peculiarità della materia trattata e alla complessità della vicenda processuale si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle relative spese tra le parti.

PQM

riuniti i ricorsi, pronunciando nel procedimento iscritto al n. 16539/2010 R.G. accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; pronunciando sul ricorso per revocazione (n. 14678/2012 R.G.), lo accoglie nei limiti indicati in motivazione; in sede rescissoria, accoglie il terzo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nel proc. n. 10135/2010 R.G., nei limiti indicati motivazione; dichiara assorbiti i motivi secondo, quarto e quinto; cassa le sentenze impugnate (C.T.R. Campania n. 98/12/2009, depositata il 04/05/2009; C.T.R. Lombardia n. 106/30/2009, depositata il 14/12/2009) in relazione ai motivi accolti; decidendo nel merito: a) dichiara il diritto di R.R., Ro.Ma., Ro.An., ro.ag., Ro.En., quali eredi di Ro.It., al rimborso delle ritenute fiscali operate sugli assegni di confine nella misura del 50% di tale assegni per i periodi di imposta dal luglio 2002 al febbraio 2004; b) dichiara il diritto di S.F., + ALTRI OMESSI

Compensa per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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