Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10108 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17639/2006 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale Sig. P.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI Maurizio,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., R.I., C.G., M.

M., R.M.R., C.L.;

– intimati –

sul ricorso 22027/2006 proposto da:

C.L. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), C.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo

studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

R.M.R., M.M., R.I., HDI

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 414/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI –

Sezione Quarta Civile, emessa il 20/1/2006, depositata il 15/02/2006,

R.G.N. 1770/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15 febbraio 2006, sui punti che qui rilevano: a. ha liquidato in Euro 274.107,00 il danno morale, spettante iure proprio ed in parti uguali tra loro, a G., L. e C.N. congiunti della danneggiata deceduta nel sinistro stradale in causa; ha stabilito in Euro 62.000,00 per il marito, Euro 31.000,00 per il figlio maschio ed Euro 40.756,76 per la figlia femmina il danno patrimoniale futuro da mancata percezione dell’unico reddito familiare prodotto dalla madre;

c. ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta solo in appello, la domanda di risarcimento del danno esistenziale ed edonistico; d.

ha determinato in complessivi Euro 419.065,06 il risarcimento spettante ai predetti congiunti, da ha detratto la provvisionale e le altre somme versate dalla compagnia assicuratrice in corso di causa.

1.2. Propone ricorso per cassazione, basato su un motivo, la compagnia assicuratrice; resistono con controricorso i C., che propongono anche ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

1.3. Vanno riuniti i ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2.1. E’ fondato il motivo del ricorso principale, dato che, come dedotto dalla ricorrente, sussiste l’indicata violazione dell’art. 1241 c.c., perchè la Corte territoriale, una volta determinate all’attualità le somme spettanti a titolo di risarcimento agli eredi di L.P. (ad eccezione di quelle spettanti per danno patrimoniale futuro, che, in base alla parte finale della motivazione sul punto, non sono state rapportate all’attualità) deduceva da esse quella corrisposte dalla compagnia a titolo di provvisionale (L. 60.000.000) e quella di L. 700.000.000 versata nel giudizio di gravame, senza tuttavia procedere alla compensazione tra valori omogenei, essendo rimaste le somme dedotte espresse nei valori riferiti all’epoca dei rispettivi versamenti.

2.2. Va, invece, ribadito che, nel caso di parziale e anticipato pagamento da parte dell’assicuratore che mette a disposizione il massimale di polizza, nel calcolo della somma da liquidare a titolo di danno occorre tener conto di tale pagamento, operando una compensazione contabile che deve avvenire tra entità omogenee;

quindi, se il debito da illecito civile extracontrattuale viene liquidato con riferimento – come nella specie, ad eccezione della componente relativa al danno patrimoniale futuro – al valore attuale al momento della sentenza, anche la somma ricevuta in precedenza va considerata al valore attuale, operando l’opportuna rivalutazione (Cass. n. 11975/98).

2.3. Infatti, in linea di principio, la liquidazione del danno extracontrattuale, che deve essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, deve essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei (Cass. 10 marzo 1999 n. 2074). Nei debiti di valore, allorchè il responsabile abbia corrisposto delle somme nell’intervallo di tempo intercorso tra il fatto produttivo del danno e la liquidazione definitiva, al fine di stabilire l’eventuale debito residuo ed il suo ammontare, occorre procedere alla comparazione fra valori omogenei. Il metodo più agevole è quello di esprimere in moneta attuale entrambi i valori, rivalutando dall’epoca del fatto la somma originariamente equivalente all’entità del danno e quella corrisposta in acconto dalla data in cui è stata effettivamente versata. La differenza esprimerà, in moneta attuale, il residuo credito (o anche l’eventuale debito restitutorio) del danneggiato. Ma può anche ridursi l’acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, esso avrebbe avuto all’epoca del fatto produttivo del danno, effettuarsi la comparazione di cui s’è detto e rivalutarsi poi la differenza dalla stessa data all’attualità. E’ anche possibile rivalutare l’importo originariamente equivalente al danno sino all’epoca dell’acconto, fare a quel punto un raffronto tra valori omogenei in relazione a quella data e rivalutare la differenza da tale data all’attualità, ovvero rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia (come la decisione di primo grado) e quindi effettuare il calcolo tra il dare ed avere. Ciò da cui non può prescindersi è che i dati siano stati preventivamente resi omogenei in termini di valore reale, prima di procedere ad ogni forma di calcolo (in questi termini, v. Cass. n, 17743/05; 16726/09 e 16448/09).

3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, gli eredi della L. deducono insufficiente e contraddittoria motivazione sul processo logico e valutativo del punto decisivo concernente la valutazione ex art. 1226 c.c., del danno morale. Secondo la Corte territoriale, la L., al momento del decesso, aveva 39 anni ed era infermiera professionale, riportando l’unico reddito familiare, il marito, disoccupato, aveva 48 anni ed i figli conviventi con entrambi, rispettivamente 17 anni il primo e 8 anni la seconda; il legame tra la vittima e gli istanti era intenso, l’età della vittima ancora giovanile, quella dei figli molto giovane, quella del marito non attempata. Tenuto conto del lutto subito e di tutte tali circostanze la Corte stabiliva tale voce di danno in Euro 274.107 (danno biologico 100%, secondo Tabelle Trib. Milano, diviso per due in considerazione del patema d’animo grave dei superstiti): l’importo andava diviso in misura uguale tra i tre, dato che, nonostante la differenza di età tra loro esistente, il dolore da ciascuno subito era di pari intensità, tenuto conto dello strettissimo vincolo con la donna e della loro convivenza con la stessa.

3.2. La censura è fondata, sussistendo il dedotto vizio motivazionale. Secondo il consolidato orientamento di questa S.C., la liquidazione del danno morale iure proprio sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata, come è noto, all’apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito (Cass. n. 6519/04), perchè, pur a seguito del nuovo riferimento del diritto alla integrità psicofisica della persona nell’ambito del combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., nonchè di altre norme costituzionali poste a presidio di detta integrità personale, rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale (Cass. n. 23053/09; v. anche Cass. n. 28423/08). Nello stesso senso, questa S. C. ha affermato che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto – pur non coincidendo, quale tipico danno-conseguenza con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento – consistendo in un pregiudizio che si proietta nel futuro, può essere provato con il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire; La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. n. 12124/03; 13546/06 e n. 3758/07 nella parte relativa alla liquidazione del danno morale).

3.3. Nella specie, invece la Corte non ha dato conto, in modo congruo e corretto del percorso argomentativo che ha condotto alla quantificazione di tale voce di danno, nè del perchè l’intensità del vincolo familiare e di convivenza con la vittima giustificasse, nella differenza di età tra i congiunti, la paritaria distribuzione del danno morale. Tale valutazione, infatti, non risponde ai criteri di liquidazione “personalizzata” del danno morale enunciati da questa Corte, dato che il giudice di merito è pervenuto ad una quantificazione globale di tale danno utilizzando criteri automatici, nè ha tenuto conto della diversa posizione del coniuge rispetto a quella di ciascuno dei figli e non ha rapportato quindi il pretium doloris del singolo familiare al turbamento psichico subito da ciascuno di essi. Invero, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di danno morale, al criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo (Cass. n. 517/06) 3289/06)) . Ne deriva che, nel procedere a nuovo esame sul punto, la Corte territoriale terrà conto che la determinazione dell’ammontare del danno morale risponde a criteri essenzialmente equitativi; è, pertanto, congruo e corretto il ricorso che effettui a tal fine il giudice del merito alle cosiddette “tabelle”, contenenti i valori medi adottati dal medesimo ufficio giudiziario in un determinato ambito territoriale – specie se riferito a grandi aree metropolitane – per casi consimili (oggi contenenti anche apposite tabelle specificamente riferite alla liquidazione del danno patrimoniale da morte di un congiunto), integrato con la richiamata Spersonalizzazione”, che formi oggetto di motivazione, sia pure succinta.

3.4. Col secondo motivo del ricorso incidentale, i resistenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul processo logico di determinazione e liquidazione del danno patrimoniale, per non avere la Corte tenuto conto degli incrementi di reddito e dello sviluppo, anche normativo, di carriera di cui la L. avrebbe potuto beneficiare fino all’età pensionabile e per non avere erroneamente tenuto presente il reddito effettivamente goduto all’atto del decesso, ammontante a L. 50.000.000 annui (come da documentazione nel fascicolo di parte di primo grado, ma non prodotta in allegato al ricorso per cassazione), anzichè a L. 33.800.000, retribuzione annua presunta presa a base del calcolo dalla Corte, La Corte territoriale ha così motivato sul punto: ha stimato che la vittima avrebbe destinato alla famiglia i due terzi dello stipendio annuo goduto all’atto del decesso e detto importo è stato moltiplicato per il coefficiente 14,367, di cui al R.D. n. 1403 del 1922, relativo all’età del coniuge più anziano, sottraendo da ciò il 20% pari allo scarto tra vita fisica e lavorativa della donna deceduta. L’importo così ottenuto di Euro 133.756,76 è stato distribuita tra i congiunti tenendo conto che il marito avrebbe presumibilmente usufruito del reddito della moglie per il resto della sua vita, mentre i figli si sarebbero formati col tempo una nuova famiglia rendendosi autonomi economicamente (Euro 62.000= al marito;

Euro 31.000= al figlio maschio ed i restanti Euro 40.756,76 alla più giovane figlia femmina). Le somme apparivano eque, aggiungeva la Corte, anche tenendo conto della pensione di reversibilità di circa L. 800.000 percepita dal marito, poichè nel predetto calcolo non si era considerata la rivalutazione monetaria, nè gli eventuali avanzamenti nello stipendio e nella carriera di cui la donna avrebbe presumibilmente goduto nel tempo.

3.5. La prima parte del motivo, relativa alla mancata considerazione degli incrementi futuri del reddito della L., si rivela fondata. Invero, non v’è dubbio che nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto si debba tenere conto, non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno in relazione ad un favorevole sviluppo dell’attività da valutare con precedente apprezzamento e sulla base dell’id quod plerumque accidit (Cass. 19.2.2007 n. 3758;

Cass. 6.10.1994 n. 8177 e 4.2.1993 n. 1384, con particolare riferimento, come nell’ipotesi, agli impiegati per i quali si deve avere riguardo ad eventuali immissioni in ruolo, allo sviluppo della carriera e ad altri consimili eventi; nonchè Cass. 28.11.1996 n. 10606, che ha ritenuto illogico e riduttivo il criterio di escludere, nella prospettiva del ristoro del danno futuro, la considerazione del fatto notorio della progressione degli stipendi, se non delle carriere, in fattispecie relativa a decesso di vigili del fuoco in servizio). Senonchè, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di merito non ha tenuto conto degli indicati incrementi, con conseguente accoglimento di tale censura con riforma della sentenza sul punto.

3.6. Invece, la parte finale della censura, i relativa alla mancata considerazione del reddito effettivamente goduto dalla L. all’atto del decesso, è inammissibile in quanto è formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non puntualizza se ed in quali termini sia stata prospettata nelle fasi di merito la circostanza di fatto (reddito annuo goduto dall’interessata che si assume superiore a quello considerato dal giudicante) e senza dedurre, comunque, un’omessa pronuncia sul punto, nè documentare detto reddito in questa sede a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

3.7. Con il terzo motivo, i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto e liquidato il danno esistenziale e non aver preso in considerazione la richiesta di danno alla vita di relazione ed alla serenità familiare (formulata fin dal primo grado) e chiedono a questa S.C. di verificare se ai congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui sia dovuto il risarcimento per la limitazione subita, a seguito del decesso del congiunto, alla propria vita di relazione, ai propri rapporti affettivi, culturali e sociali, così detto danno esistenziale. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibili le domande di danno esistenziale ed edonistico avanzate di C. in appello, ritenendole nuove (art. 345 c.p.c.). I C. sostengono, invece, che già in primo grado oltre al danno morale era stata chiesta la liquidazione del “danno alla vita di relazione”, che sarebbe riconducibile nel danno esistenziale di cui al presente motivo.

3.8. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ed il conseguente nuovo esame che la Corte territoriale dovrà condurre in tema di danno morale risarcibile ai tre congiunti della vittima assorbono ogni decisione in ordine a tale motivo.

Ovviamente, la Corte territoriale dovrà tenere conto che, sulla base dell’orientamento consolidatosi a seguito di Cass. S.U. n. 2 6972/08, poichè il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, il risarcimento del danno biologico è liquidato anch’esso in modo unitario, in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).

3.9. In definitiva, in accoglimento del ricorso principale e dei primi due motivi di quello incidentale, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio, alla medesima Corte di appello in diversa composizione, affinchè proceda:

a. alla rideterminazione (all’attualità) del danno morale spettante a ciascuno dei tre congiunti della vittima, sulla base di quanto affermato al precedente punto 3.3.;

b. alla rideterminazione del danno patrimoniale futuro, tenendo conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti, allo sviluppo della carriera e ad altri consimili eventi, che con prudente apprezzamento e sulla base dell’id quod plerumque accidit si sarebbero verificati e determinando anche detta componente di danno all’attualità;

c. all’effettuazione tra valori omogenei della compensazione aritmetica tra il risarcimento definitivamente spettante agli eredi della L. e quanto anticipato loro dalla compagnia assicuratrice.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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