Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10107 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22566-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17958/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

2)udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, avverso la sentenza della Corte di cassazione n.17958/2012, con la quale è stato rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti di G.M.N., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 113/28/05, depositata il 07.11.2005.

2. La sentenza di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato l’annullamento dell’accertamento dell’IRPEF dovuta per trasparenza da G.M.N., quale socia accomandante della società Euro Utensili Metalli SAS di S.G. per l’anno 1994, sulla considerazione che, pur essendo definitivo l’accertamento nei confronti della società, dagli elementi probatori acquisiti emergeva che l’attività di emissione di fatture false, da cui era scaturito l’accertamento, era stata svolta in proprio dal socio accomandatario e la G. non ne aveva tratto alcun profitto.

3. Con ordinanza interlocutoria n.1447/2016 la Corte di cassazione, sezione sesta civile tributaria ha rimesso il ricorso per revocazione alla sezione quinta per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo effetto di svista percettiva le affermazioni contenute nella sentenza revocanda, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sulla considerazione che l’atto di impugnazione non era stato compiutamente notificato all’intimata in quanto non era stata prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato della notifica eseguita a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., laddove la Agenzia aveva provato l’esistenza in atti dell’avviso di ricevimento esclusa dalla Corte nella sentenza revocanda.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Osserva la Corte che la sentenza di questa Corte n. 17958/2012, si deve intendere revocata per errore percettivo in ragione del contenuto decisorio dell’Ordinanza interlocutoria n. 1447/2016, che ha riscontrato l’effettiva avvenuta allegazione dell’avviso concernente la notifica del ricorso per cassazione.

1.2. Si deve quindi esaminare il ricorso per cassazione originario.

2.1. Preliminarmente ritiene la Corte che debba essere esaminata d’ufficio la questione della corretta instaurazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e della conseguente nullità della sentenza di appello.

2.2. Dall’esame degli atti e del ricorso risulta che il giudizio, relativo a società di persone, si è svolto ad esclusiva iniziativa e nei soli confronti della socia G., senza che risulti essere stato integrato il contraddittorio del giudizio nei confronti dell’altro socio S.G. e della società, con conseguente nullità della pronuncia.

2.3. Osserva, al riguardo, la Corte che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci – e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia – salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali – non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. SS.UU. n.14815/08, Cass. nn. 2907/10, 23096/2012).

2.4. Pertanto la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass. 8825/07, 5063/10).

3.1. Con l’unico motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dell’art. 2320 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in merito all’imputazione dei redditi al socio accomandante per trasparenza, sulla considerazione che era pacifico, in quanto non è mai stato contestato, che le fatture fittizie emesse dall’accomandatario concernevano operazioni che rientravano nell’oggetto sociale.

3.2. La declaratoria di nullità del giudizio comporta l’assorbimento del motivo di ricorso proposto.

4.1. Conclusivamente pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario e va cassata la sentenza con rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.

PQM

– accolto il ricorso in revocazione, pronunciando sul ricorso per cassazione originario, dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario;

– cassa la sentenza impugnata;

– dispone la rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per la decisione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione delle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 02017

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