Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10107 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10107 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 22268-2008 proposto da:
ARINI

GIUSEPPE

C.F.

RNAGPP55C18E974A,

NICOLOSI

MARIANO C.F. NCLMRN57P02G767D, AZZARETTO PAOLO C.F.
ZZRPLA56H25D423R,

GRAMMATICO

GRMMRA47B09D423Y,

GRUPPUSO

MARIO

C.F.

VINCENZO

C.F.

NCLMRN57P02G767D, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA
2015
559

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIOVANNI LO BELLO, MARIA TERESA NASCE’, giusta delega
in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 18/05/2015

-••IP

,e

contro

A.S.T. S.P.A. – Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.
C.F. 00110790821, in persona del legale
e

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

r

in ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI N.176, presso lo

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO BERRETTA,
giusta delega in atti;
– controrLcorrente –

avverso la sentenza n. 732/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/06/2008 R.G.N. 31/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

03/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO BUFFA;
udito l’Avvocato LO BELLO GIOVANNI;
udito l’Avvocato BERRETTA VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

.5..

studio dell’avvocato GIANLUIGI IANNETTI,

RG. 22268/08 Arini ed altri c. AST

1. Con sentenza 13/6/08, la Corte d’appello di Palermo,
confermando la sentenza del tribunale della stessa sede del
30/9/04, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il compenso
del settimo giorno lavorato, escludendone la spettanza in quanto
l’accordo collettivo aveva previsto dieci giorni di riposo aggiuntivo
per autisti e perché vi era già compenso ulteriore del sesto giorno
lavorato.
2. Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per quattro motivi, cui
resiste con controricorso il datore. Le parti hanno presentato
memorie.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n.3 e 5
c.p.c.) vizio di motivazione della sentenza impugnata,
Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n.3 e 5
c.p.c.), (art. 360 n.3 e 5), vizio di motivazione e violazione 36
Cost.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 c.p.c.),
(art. 360 n. 5), vizio di motivazione.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n.3 c.p.c.),
(ad 360 n. 3) violazione degli artt. 3,5,8,15 I. 370/34, 8 1.
138/58, 1362 cc, in relazione al contratto collettivo ed ai contratti
aziendali, e degli art. 36 Cost., 2697, 27270112,115,116 c.p.c.
(I) Ct li.G.VMOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso (che riprende argomentazioni già sottoposte alla Corte
con altri ricorsi analoghi, già dichiarati inammissibili con sentenze
n. 11192/11, 8616/09, 8298/09) ha un contenuto composito, in
quanto vengono dedotti contemporaneamente vizi di legittimità e
di motivazione.
L’illustrazione dei quattro motivi, peraltro non analiticamente
sviluppati, non è accompagnata, secondo quanto richiesto dall’ad.
366 bis c.p.c., dalla formulazione di precisi quesiti di diritto né
dall’indicazione specifica del fatto controverso o delle ragioni per
le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze sarebbe inidonea a giustificare la decisione.
Le doglianze dei ricorrenti sono del resto generiche, recando mera
denuncia della violazione di norme o mera pretesa di
affermazione della compensabilità del settimo giorno lavorato,
senza indicazione compiuta delle ragioni a fondamento della
pretesa e senza sviluppo e sostegno nella esposizione successiva
all’indicazione del motivo; né le deduzioni dei ricorrenti sono
correlate alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la
parte non espone le ragioni idonee a contrastare il fondamento
della motivazione né trascrive le deposizioni testimoniali che si
assumono mal esaminate dalla corte territoriale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere ritenuto
inammissibile(cpe CM. -127A/i3 j j11iL.3 /di) C

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

5. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in C
tremilacinquecento per compensi, C 100 per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio
2015.

p.q.m.

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